Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 21 febbraio 2014, n. 4209
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg. B.P.A. , B.C. , Bo.Ag. e B.T.V. proponevano appello avverso la sentenza n. 71 del 2004 (depositata il 10 aprile 2004) emessa dal Giudice di pace di Genova-Pontedecimo, con la quale era stata rigettata l’opposizione, dai medesimi appellanti proposta, avverso una serie di decreti ingiuntivi chiesti ed ottenuti dall’Amministrazione della Comunione di “Villa Bozano” in (omissis) , e dai comunisti Bo.Ca. , (altro) Bo.Cr. , B.P. , B.G.C. e B.M.A.M. . Nella costituzione delle parti appellate (tra cui anche l’Amministrazione della suddetta Comunione, in persona del legale rappresentante ed amministratore pro tempore Be.An. ), il Tribunale di Genova (in composizione monocratica), con sentenza n. 481 del 2007 (depositata il 13 febbraio 2007), accoglieva, per quanto di ragione, il formulato gravame e, in parziale riforma della sentenza impugnata, revocava i decreti ingiuntivi opposti limitatamente al pagamento delle somme oggetto della delibera assembleare del 3 novembre 2000, disponendo la conseguente condanna degli appellati al restituzione, in favore dell’appellante B.T.V. , delle somme (oltre interessi dall’avvenuto pagamento) dalla stessa versate in riferimento alla predetta delibera;
rigettava, nel resto, l’avanzato appello, così come l’istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dagli stessi appellanti, e compensava integralmente tra le parti le spese del grado.
A sostegno dell’adottata decisione, il Tribunale genovese ravvisava, innanzitutto, l’infondatezza dell’eccezione sollevata dagli appellanti in ordine alla dedotta nullità dei decreti ingiuntivi opposti per omessa indicazione del termine entro il quale proporre opposizione (rappresentando la stessa un mera prescrizione formale non presidiata dalla previsione di una sanzione di nullità e senza trascurare che, nella fattispecie, l’opposizione era stata comunque tempestivamente proposta dagli ingiunti). Quanto alle altre censure formulate, il giudice di appello evidenziava che, per effetto della intervenuta declaratoria di nullità della delibera del 3 novembre 2000 (riconducibile alla sentenza del Tribunale di Genova n. 4764 del 2005, prodotta agli atti), con cui era stato approvato il riparto delle spese sopportate da Bo.Ca. nel periodo 1993-2000 per interventi eseguiti nell’interesse del bene comune, si sarebbe dovuta ritenere la conseguente invalidità ed inefficacia di tutti gli atti successivi, ivi compresi i decreti monitori che avevano trovato fondamento nella validità ed efficacia della predetta delibera (donde l’adozione della relativa pronuncia restitutoria in favore della B.T.V. ), da cui derivava anche l’effetto della radicazione della capacità di agire dell’Amministratore della Comunione. Il predetto giudice di secondo grado ravvisava, inoltre, l’infondatezza degli altri motivi di gravame, confermando la legittimità delle delibere del 27 aprile 2001 e del 27 luglio 2001 e, quindi, dei pagamenti conseguentemente effettuati, sul presupposto che entrambe le delibere non erano state impugnate e che, pertanto, i relativi verbali si sarebbero dovuti considerare come idonea prova scritta per l’ottenimento dei richiesti decreti ingiuntivi.
Avverso la richiamata sentenza di appello hanno proposto rituale ricorso per cassazione i sigg. B.A. , Bo.Ag. , B.C. (nato nel (…) e residente in (…)) e B.T.V. , basato su cinque motivi.
Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa fase di legittimità.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1106, comma 2, c.c, in relazione all’art. 1131, comma 1, c.c., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia riguardante il ritenuto difetto di legittimazione dell’amministratore della comunione legale ad agire in giudizio in difetto di specifica delega. Con riferimento alla prospettata violazione di legge i ricorrenti hanno – in virtù dell’ari 366 bis c.p.c. (“ratione temporis” applicabile nella fattispecie, risultando la sentenza impugnata pubblicata il 13 febbraio 2007) – formulato il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se debba escludersi la capacità di agire in capo all’Amministratore della Comunione (c.d. legitimatio ad processum) per richiedere l’emissione di decreti ingiuntivi fondati su delibere della comunione successive ad una prima delibera, dichiara nulla, la quale conferiva a tale amministratore il generico potere di designare un legale nell’adempimento del suo mandato”.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato – sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. (ancorché sotto altro punto di vista) – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1106, comma 2, c.c., in relazione all’art. 1131, comma 1, c.c., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia riguardante la necessità di una specifica delega in capo all’amministratore della comunione per il recupero in via giudiziale dei contributi, prospettando, con riferimento all’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto nei seguenti termini: “dica la Corte se possa considerarsi l’amministratore della comunione legittimato ad agire in sede giudiziaria in forza di un incarico conferito una tantum per la nomina di un legale in funzione dell’adempimento del suo incarico ovvero se si richieda un incarico che, volta per volta, in relazione alle singole delibere approvative di spese, specificamente preveda il ricorso alle vie giudiziali”.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata – ancora ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – per assunta violazione e/o falsa applicazione dell’ari 1105, comma 3, c.c., in relazione all’art. 1106, comma 2, c.c., nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla non confermabilità dei decreti ingiuntivi opposti nel contraddittorio limitato ai compartecipi approvanti la delibera oggetto dell’ingiunzione medesima. In virtù dell’art. 366 bis c.p.c. risulta dedotto il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se possano i singoli condividenti la comunione ereditaria, in relazione al venir meno della definizione dei poteri dell’amministratore della comunione nominato, surrogarsi o meno in giudizio al medesimo per far valere gli asseriti crediti ella comunione ereditaria”.
4. Con il quarto (subordinato) motivo i ricorrenti hanno prospettato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1109 c.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia concernente l’omesso rilievo della nullità della delibera della comunione del 27 aprile 2001, dedotta fin dall’atto introduttivo, formulando, al riguardo, il seguente quesito di diritto in forza dell’art. 366 bis c.p.c.: “dica la Corte se possa il giudice accertare e rilevare la nullità della delibera della comunione assunta a sostegno dell’opposto decreto ingiuntivo, quando si controverta in ordine all’applicazione di atti (delibera assembleare) posti s fondamento di decreto ingiuntivo”.
5. Con il quinto ed ultimo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 63 disp. att. c.c., in relazione agli artt. 633 e 642 c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo all’omessa allegazione dell’approvazione del consuntivo e del piano di riparto delle spese relativamente alla delibera assembleare della comunione del 27 luglio 2001. Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. risulta formulato il quesito di diritto nei seguenti termini: “dica la Corte se, in mancanza dell’approvazione del consuntivo da parte dell’assemblea della comunione e del relativo piano di riparto la delibera dell’assemblea della comunione abbia portata precettiva per i condividenti non partecipanti al voto e, conseguentemente, se sia possibile per l’amministratore della comunione richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo”.
6. Rileva il collegio che il primo ed il terzo motivo – siccome attinenti (sotto diversi profili) alla stessa questione della sussistenza o meno della legittimazione dell’amministratore della comunione in virtù della dichiarazione di nullità di altra pregressa delibera presupposta – devono essere esaminati congiuntamente.
I motivi sono fondati per le ragioni che seguono.
Occorre, infatti, affermare che – nella fattispecie – l’amministratore della comunione non avrebbe potuto agire in giudizio (e, quindi, neanche con azione monitoria) in rappresentanza dei partecipanti contro uno o più comunisti poiché non gli era stato attribuito specificamente il potere nella delega prevista dall’art. 1106, comma 2, c.c. (cfr. Cass. n. 31 del 1977 e Cass. n. 2170 del 1995).
In particolare, il suddetto amministratore avrebbe dovuto essere ritenuto sprovvisto dei necessari poteri (e, perciò, della indispensabile legittimazione ad agire) in conseguenza dell’annullamento della delibera del 3 novembre 2000 intervenuta con la sentenza n. 4764 del 2005 del Tribunale di Genova (di cui da atto lo stesso giudice d’appello nella sentenza impugnata), con la quale l’invalidità era stata dichiarata anche con riferimento alla “parte concernente la definizione dei poteri dell’amministratore nominato” (poiché, nella delibera, il Be. , quale amministratore nominato, era stato officiato del solo compito di “designare un legale di sua scelta, addebitandone le spese alla comproprietà, in qualsivoglia caso lo ritenga necessario per espletare il suo mandato ed eseguire le direttive deliberate dall’assemblea stessa”).
Pertanto, il giudice di secondo grado, in dipendenza di tale incontroverso accertamento, avrebbe dovuto farne conseguire l’accoglimento della relativa eccezione anche con riferimento alle altre due delibere del 27 aprile e del 27 luglio 2001, sulla base delle quali, in difetto del conferimento di un ulteriore e specifico mandato assembleare contestualmente rilasciato, il Be. non si sarebbe potuto considerare legittimato a richiedere gli altri decreti ingiuntivi opposti (riguardanti il recupero delle spese per la tomba di famiglia e di determinate prestazioni legali). E, a tal proposito, il giudice avrebbe potuto legittimamente procedere al rilievo d’ufficio della invalidità delle delibere presupposte (in virtù degli effetti che si erano propagati sulle stesse a causa del precedente annullamento definitivo della pregressa delibera del 3 novembre 2000, da cui era scaturita la carenza di legittimazione del Be. ) anche in sede di opposizione ai decreti ingiuntivi che si fondavano sulle stesse (v. Cass. n. 12644 del 2000 e Cass. n. 9641 del 2006).
Alla stregua di tali complessive ragioni, quindi, deve ritenersi che il Tribunale di Genova sia incorso – con l’impugnata sentenza – nelle violazioni di legge e nella inadeguatezza della motivazione prospettate con la prima e la terza censura, in virtù della mancata applicazione, quanto alle prime, del principio di diritto in base al quale l’amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al secondo comma dell’art. 1106 c.c., non essendo applicabile analogicamente – per la presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati – la regola contenuta nel primo comma dell’art. 1131 c.c., la quale attribuisce all’amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi.
7. In definitiva, per le argomentazioni esposte, si deve pervenire all’accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso, al quale si correla l’assorbimento delle altre censure (e non essendo, peraltro, possibile in questa sede disporre pronunce restitutorie, così come invocate dai ricorrenti: cfr., ad es., Cass. n. 12218 del 2012), con la conseguente relativa cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al Tribunale di Genova (in composizione monocratica), in persona di altro magistrato, che, oltre a conformarsi all’enunciato principio di diritto, provvederà a regolare anche le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e terzo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Genova (in composizione monocratica), in persona di altro magistrato.
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