Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 21 dicembre 2015, n. 25651
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1346/2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA – in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
e contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO MILANO, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 29/11/2010; (2872/10 V.G.);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2015 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
FATTO E DIRITTO
(OMISSIS) propone ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., illustrato da memoria, contro il Ministero della giustizia, dell’Economia e delle finanze, il PG della Cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, (OMISSIS), (OMISSIS) e gli altri intestatari, avverso l’ordinanza del tribunale di Milano sez VIII di opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170, a decreto di liquidazione di compensi di custode giudiziario di beni sottoposti a sequestro penale.
L’ordinanza impugnata in parziale riforma del decreto di liquidazione, aveva liquidato euro 30.723, 88 per i beni in custodia sottoposti a sequestro preventivo ed euro 2247 per la custodia dei veicolo, rispetto ad una originaria richiesta di euro 219.664 per la prima voce oltre 2247,30 per saldo indennita’ di custodia di veicoli e ad un decreto per 26.029,48 sulla base di quattro vacazioni al giorno per 799 giorni lavorativi, ritenendo applicabile l’art, 58 del Tu sulle spese di giustizia e richiamando giurisprudenza sulla liquidazione a vacazioni come per gli ausiliari del giudice.
Ricorre (OMISSIS) denunziando 1) violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 58, 59 e 276, e articolo 2233 c.c., deducendo che il compenso spettante al custode giudiziario di un ingente patrimonio dovrebbe esser identico a quello liquidabile nel caso di sequestro di una sola unita’ immobiliare.
Cio’ premesso si osserva:
Questa Corte non ignora che va applicato il criterio delle vacazioni non solo quando manca una specifica previsione ma anche in relazione alla natura dell’incarico e la decisione di applicare il criterio a tempo anzicche’ a percentuale e’ incensurabile in sede di legittimita’ se adeguatamente motivata (Cass. 28.7.2010 n. 17685).
Ma, con riferimento specifico al custode, per immobili sottoposti ad esecuzione forzata, fino a quando non fossero state emanate le tabelle di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 59, e’ stata prevista la determinazione in base alle tariffe prefettizie ridotte secondo equita’, ove esistenti, ovvero secondo gli usi locali ed in mancanza ai sensi dell’articolo 2233 c.c., comma 2 (Cass. 12.3.2009 n. 6049) mentre, piu’ specificamente, per i compensi del custode di beni sottoposti a sequestro penale, qualora il compendio non rientri in nessuna delle categorie di beni indicati nel Decreto Ministeriale n. 265 del 2006, il giudice puo’ applicare in via analogica la disciplina dettata per casi analoghi (Cass. 4.11.2011 n. 22966) o, ai sensi dell’all. 5 del predetto decreto, sulla base degli usi locali non essendo piu’ applicabile il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 276 (Cass. 5.7.2012 n. 11281).
Ne consegue che il criterio adottato dal provvedimento impugnato non e’ condivisibile e che il giudice del rinvio dovra’ verificare l’esistenza di usi locali o fare riferimento alla disciplina codicistica valutando l’opera prestata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Milano.
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