Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 20 febbraio 2015, n. 3464

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere

Dott. MATERA Lina – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1900/2009 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), IN PERSONA DEL LIQUIDATORE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3095/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso o, in subordine, il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS), con atto di citazione del 14 luglio 1983, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Milano la societa’ (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), per ottenere sentenza che dichiarasse la sua proprieta’ dell’immobile sito nel Comune di (OMISSIS), all’epoca in costruzione giusta scrittura privata del (OMISSIS), previo accertamento dell’autenticita’ di tale contratto.
Si costituiva la societa’ convenuta, chiedendo il rigetto della domanda in quanto la scrittura provata di cui si dice era da considerarsi un semplice preliminare di vendita e non un atto definitivo di vendita e in via riconvenzionale, chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’attore non avendo questi pagato il prezzo convenuto. In corso di causa il procuratore della convenuta dichiarava di rinunciare alla domanda proposta in via riconvenzionale. Eppero’, dopo aver, invano, diffidato (OMISSIS) alla conclusione del contratto di compravendita il (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) per sentire dichiarare risolto il contratto del (OMISSIS) per inadempimento dell’acquirente.
Le cause venivano riunite e il Tribunale di Milano con sentenza del 1986 dichiara risolto il contratto per colpa dell’attore, ritenendo per altro che il contratto contenesse una semplice promessa di compravendita. Condannava (OMISSIS) alla restituzione dell’unita’ immobiliare ed al pagamento di un compenso o di un’indennita’ per il godimento sine titulo dell’immobile.
Su appello di (OMISSIS) e su appello incidentale della societa’ Immobiliare la Corte di Appello di Milano con sentenza del 18 gennaio 1989 confermava la sentenza di primo grado, respingendo sia l’appello principale e sia l’appello incidentale.
Contro questa decisione veniva proposto da (OMISSIS), ricorso per cassazione articolato su due motivi, lamentando: a) che erroneamente il Giudice del merito non aveva ritenuto che la scrittura fosse un contratto definitivo di compravendita; b) che non sussisteva l’inadempimento del ricorrente.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 4934 del 1991 rigettava il primo motivo del ricorso, ma accoglieva il secondo, cassava la sentenza della Corte di Milano e rinviava la causa ad altra sezione della stessa Corte di appello.
La societa’ (OMISSIS) srl in liquidazione, avente causa per incorporazione dalla (OMISSIS) srl. a sua volta avente causa per incorporazione dalla societa’ (OMISSIS) srl., riassumeva la causa per ottenere la pronuncia di risoluzione del contratto preliminare di vendita per inadempimento di (OMISSIS).
Si costituiva (OMISSIS) contrastando la pretesa dell’appellante.
La Corte di appello di Milano con sentenza del 30 luglio 1996 respingeva la domanda e condannava la (OMISSIS) al pagamento delle spese legali in favore dell’esponente.
Nel frattempo, tuttavia, (OMISSIS) conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la societa’ Immobiliare chiedendo che venisse emessa sentenza ex articolo 2932 c.c..
Si costituiva la societa’ (OMISSIS) srl ed eccepiva l’incompetenza del Tribunale di Milano, per effetto della clausola arbitrale prevista dall’articolo 15 del contratto preliminare, la prescrizione del diritto alla stipulazione del contratto di compravendita, proponeva a sua volta domanda riconvenzionale per la restituzione del bene.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 4589 del 2001 trasferiva il bene a (OMISSIS) previo il pagamento del saldo prezzo che veniva indicata in lire 61.000.000, condannava (OMISSIS) al rimborso delle spese tecniche condominiali e di allaccio alle utenze.
Avverso questa sentenza, proponeva appello la societa’ (OMISSIS) srl. Tuttavia la Corte di Appello di Milano con sentenza n. 3095 del 2007 rigettava l’appello e confermava la sentenza del Tribunale di Milano. La Corte milanese osservava: a) che non vi era, ne’ incompetenza del giudice ordinario a conoscere della questione di cui si dice, ne’ improponibilita’ della domanda, dato che, da tempo e per fatti concludenti, la, societa’ (OMISSIS) srl aveva rinunziato all’operativita’ della clausola compromissoria di cui al contratto preliminare;
b) che era indiscutibile che l’inadempimento fosse addebitabile alla societa’ (OMISSIS), mentre era innegabile che il pagamento del residuo prezzo andava fatto a fronte della stipula del contratto definitivo.
La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta dalla societa’ (OMISSIS) srl con ricorso affidato ad un motivo. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo di ricorso la societa’ (OMISSIS) srl in liquidazione, lamenta l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e cioe’ sulla competenza del collegio arbitrale in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Secondo la ricorrente, l’affermazione della Corte di appello di Milano secondo cui la societa’ (OMISSIS) aveva rinunciato con il proprio comportamento processuale ad avvalersi del procedimento arbitrale sarebbe priva di fondamento perche’ la rinunzia implicita all’arbitrato avvenuta in un precedente giudizio non poteva estendersi al presente giudizio avente oggetto diverso. Piuttosto, appare arduo sostenere che il comportamento mantenuto dalla societa’ (OMISSIS) in un precedente giudizio (comportamento consistente nel mero fatto di avere sollevato l’eccezione di incompetenza e di avere svolto una domanda riconvenzionale nell’ambito del medesimo giudizio) fosse rilevatore della definitiva volonta’ della societa’ (OMISSIS) di non volersi mai piu’ avvalere anche in futuri e diversi giudizi aventi diverso petitum e causa petendi della clausola arbitrale inserita nel contratto preliminare. In proposito, va evidenziato che il giudizio definito dalla sentenza 2323 del 2006 della Corte di Milano e quello decisivo con la sentenza oggetto del presente giudizio sono diversi nel petitum e nella causa petendi, dato che nel primo il (OMISSIS) chiedeva una sentenza dichiarativa avendo qualificato il contratto come definitivo e nel secondo chiedeva sentenza costitutiva, essendo stata qualificata la convenzione tra le parti quale contratto preliminare di vendita. In dottrina, e’ gia’ stato rilevato che, addirittura, nel caso di comportamento concludente di entrambe le parti diretto ad escludere l’esistenza del potere degli arbitri di decidere la controversia, la riconducibilita’ delle condizioni di forma e di sostanza di un patto risolutivo degli effetti del compromesso deve, per altro, essere limitata all’oggetto di quella controversia, con l’ovvia implicazione che se si tratta di e clausola compromissoria questa, comunque, sopravvive con la perpetuatio dei suoi effetti per ogni altra controversia.
Pertanto, conclude la ricorrente dica la Corte di cassazione se la rinuncia tacita ad avvalersi di una clausola compromissoria contenuta in un giudizio ormai concluso, possa operare anche in un successivo giudizio relativo ad una controversia derivante sempre dal medesimo contratto preliminare ma avente diverso petitum e diversa causa petendi.
1.1.- La censura e’ fondata, ragion per cui al quesito proposto deve darsi risposta positiva.
Come e’ affermazione ricorrente, nella dottrina nella giurisprudenza, la clausola compromissoria, in diritto italiano, e’ una clausola che permette la devoluzione a soggetti, in qualita’ di arbitri, delle possibili e/o eventuali controversie derivanti dal contratto nel quale e’ contenuta. E’ essa stessa espressione di un riconoscimento democratico dell’autonomia privata, con la quale i contraenti, decidono di voler ricercare un’eterocomposizione delle eventuali liti che possono insorgere durante la fase dell’esecuzione del contratto, eventualmente dovute anche all’interpretazione dello stesso, rinunziando alla giurisdizione statale. Va, pero’, osservato che per quanto la clausola compromissoria possa essere omnicomprensiva, cioe’ riferibile a tutte le controversie civili o commerciali, attinenti a diritti disponibili, che possono insorgere tra i soggetti parti del contratto cui quella clausola accede, tuttavia, puo’ essere e va rapportata ad ogni singola controversia che puo’ insorgere tra i soggetti interessati. Con la conseguenza, che la rinunzia a far valere la clausola compromissoria in occasione di una controversia insorta tra i contraenti non comporta di per se’ una rinunzia definitiva e complessiva della clausola arbitrale e, cioe’, una rinuncia anche in relazione ad ogni altra controversia che possa insorgere tra i contraenti diversa da quella per la quale entrambi le parti, o la parte interessata, hanno ritenuto di rinunziare. Piuttosto, l’efficacia della rinunzia a far valere la clausola compi’ omissoria e’ delimitata dalla specifica vicenda cui accede, lasciando, invece, che quella clausola sopravviva per ogni altra controversia, salva l’ipotesi in cui le parti rinunziano definitivamente alla clausola nel suo complesso, il che comporterebbe una modifica dell’assetto assiologico del contratto che potrebbe essere operata solo con il rispetto delle condizioni d forma e di sostanza di un patto risolutivo degli effetti del patto compromissorio.
Risponde a questo principio anche l’orientamento espresso da questa Corte, in altra occasione e anche se espresso avuto riguardo ad altra fattispecie, secondo il quale e’ configurabile la rinuncia alla clausola compromissoria quando la parte abbia promosso nei confronti dei medesimi contraddittori un giudizio davanti al giudice ordinario avente identita’, totale o parziale, di oggetto, percio’ assimilabile, alla connessione di cause, di cui all’articolo 40 c.p.c., (Cass., n. 13121/2004; 18643/2003; 874/1995; 1142/1993). E, in applicazione di tale principio questa Corte ha escluso l’identita’ anche solo parziale tra il procedimento monitorio proposto dalla parte locatrice per ottenere il pagamento dei canoni scaduti, avente quale causa petendi la validita’ e l’operativita’ del contratto di affitto di azienda stipulato con la controparte, ed il successivo giudizio arbitrale avente quale causa petendi la cessazione di detto contratto di affitto e quale petitum non piu’ il pagamento di una somma di denaro, bensi’ il rilascio dei locali ceduti in affitto (Cass. 11 novembre 2011, n. 23651).
Ora, la Corte distrettuale di Milano ha mancato di applicare, nel caso concreto, questi essenziali principi ed ha, erroneamente, ritenuto che la rinuncia, per altro implicita, a far valere la clausola compromissoria in un giudizio vertente tra le parti (la rinunzia intervenuta nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 2323 del 1996) fosse estensibile ad ogni altro giudizio instauratosi tra le stesse parti e riferentesi allo stesso contratto (il giudizio conclusosi con la sentenza n. 3095 del 2007), nonostante, i due giudizi avessero diverso petitum e diversa causa petendi e la rinunzia non integrasse gli estremi di un patto risolutivo del patto compromissorio. Al riguardo, sia il Tribunale che la Corte distrettuale hanno escluso che il giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2323 del 30 luglio 1996 fosse identico al giudizio deciso con sentenza n. 3095 del 2007 della stessa Corte di appello, oggetto del presente ricorso, perche’ diversi nel petitum che nella causa petendi. In particolare, come appare evidente, nel primo giudizio, definito dalla sentenza n. 2323 del 1996, (OMISSIS) chiedeva una sentenza dichiarativa del suo diritto di proprieta’, sul presupposto che la scrittura privata del (OMISSIS) fosse un contratto definitivo di compravendita, nel secondo giudizio, lo stesso (OMISSIS), chiedeva, invece, una sentenza costitutiva ai sensi dell’articolo 2932 c.c., essendo stata qualificata la convenzione del 25 marzo 1982, siccome preliminare di vendita. A sua volta, emerge dalla sentenza impugnata che la rinunzia di cui si dice, della societa’ (OMISSIS) consisteva nel fatto che la stessa societa’ non aveva sollevato l’eccezione di incompetenza e di avere svolto una domanda riconvenzionale nell’ambito del medesimo giudizio, e al contrario non integrava gli estremi un patto risolutivo.
In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, e’ possibile giudicare nel merito dichiarando improponibile la domanda ex articolo 2932 c.c., proposta da (OMISSIS). Il comportamento processuale delle parti nonche’ la peculiarita’ della questione di diritto proposta sono ragioni sufficienti per compensare le spese giudiziali per tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e giudicando nel merito dichiara improponibile la domanda ex articolo 2932 c.c., proposta da (OMISSIS). Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio

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