Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 2 ottobre 2014, n. 20842
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28687-2008 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL (OMISSIS) IN PERSONA DELL’AMM.RE e UNICO E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS);
(OMISSIS) SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3153/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2014 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. (OMISSIS) difensore della spa (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Nel costituirsi, la societa’ venditrice eccepiva che il contratto di vendita conteneva la clausola, specificamente approvata, di rinuncia alla risoluzione o alla riduzione del prezzo, sicche’ la domanda era inammissibile. La convenuta eccepiva altresi’ la decadenza dell’acquirente dalla garanzia ai sensi dell’articolo 1495 c.c., per omessa denuncia dei vizi negli otto giorni dalla scoperta. Essa, comunque, deduceva l’inesistenza di vizi che rendessero il veicolo inidoneo all’uso o ne diminuissero in modo apprezzabile il valore, nonche’ la mancanza di qualita’ essenziali, atteso che la turbolenza rientrava nelle caratteristiche di tutti i veicoli, mentre i presunti difetti al cambio erano inesistenti. In ogni caso, la convenuta chiedeva e otteneva autorizzazione a chiamare in causa la concessionaria di zona (OMISSIS) s.r.l. (presso la quale essa aveva acquistato il veicolo), nonche’ l’ (OMISSIS) s.p.a., importatrice per l’Italia dei veicoli Volkswagen.
Si costituivano entrambe le societa’ chiamate in causa, proponendo le stesse eccezioni della convenuta. L’ (OMISSIS), inoltre, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo sorto alcun rapporto contrattuale tra essa e l’ (OMISSIS).
Con sentenza in data 31-8-2000 il Tribunale, ritenuta la fondatezza delle eccezioni di decadenza e di rinuncia alla risoluzione, rigettava la domanda attrice, condannando il (OMISSIS) al rimborso delle spese in favore dell’ (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS), e la convenuta al rimborso delle spese in favore della societa’ (OMISSIS), di cui riteneva la carenza di legittimazione passiva.
Avverso la predetta decisione proponevano appello principale il (OMISSIS), appello incidentale l’ (OMISSIS) e appello incidentale condizionato l’ (OMISSIS).
Con sentenza in data 12-10-2007 la Corte di Appello di Napoli rigettava l’appello principale; dichiarava assorbito l’appello incidentale condizionato della s.r.l. (OMISSIS); in accoglimento dell’appello incidentale dell’ (OMISSIS), compensava le spese tra tale societa’ e l’ (OMISSIS).
La Corte territoriale confermava, sia pure sulla base di una diversa motivazione, la pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione emessa dal primo giudice, rilevando, in particolare: a) che il (OMISSIS) non aveva fornito alcuna prova per dimostrare, da un punto di vista tecnico, che gli asseriti vizi potessero rientrare nella previsione degli articoli 1490 e 1497 c.c., non avendo depositato alcuna perizia tecnica ne’ chiesto disporsi consulenza tecnica d’ufficio, e non potendo sopperire a tale carenza le dichiarazioni dei testi, ai quali non e’ consentito esprimere valutazioni di ordine tecnico; b) che dagli atti risultava che la vettura in un anno aveva percorso quasi 20.000 km., e dalle tre fatture esibite dall’ (OMISSIS), relative ai tagliandi periodici, risultavano eseguiti dall’officina della (OMISSIS) solo interventi di manutenzione ordinaria (cambio lubrificanti, filtri, cinghie, materiali di consumo), mentre non risultava descritto alcun intervento relativo al cambio o alle turbolenze, ne’ era stata prodotta altra documentazione relativa ai difetti denunciati; c) che, in considerazione delle circostanze innanzi indicate, da cui si evinceva che l’auto era stata usata con regolarita’, doveva sicuramente escludersi che i difetti lamentati dall’attore fossero tali da rendere il veicolo inidoneo all’uso o da diminuirne in modo apprezzabile il valore, ovvero da renderlo carente delle qualita’ promesse o essenziali per l’uso cui era destinato; d) che, in ogni caso, avendo il (OMISSIS) utilizzato regolarmente la vettura per circa un anno (cosi’ trasformandola per l’inevitabile usura dovuta all’uso quotidiano), l’azione di risoluzione gli era preclusa, ai sensi dell’articolo 1492 c.c., comma 3.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di sei motivi.
Hanno resistito con separati controricorsi l’ (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), mentre l’ (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto attivita’ difensive.
In prossimita’ dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria ex articolo 378 c.p.c..
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddettola motivazione, in relazione agli argomenti utilizzati per escludere la sussistenza, da un punto di vista tecnico, di vizi riconducigli nelle previsioni normative di cui agli articoli 1490 e 1497 c.c.. Sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente considerato come elevato il numero di chilometri percorsi dall’autoveicolo e come interventi periodici gli interventi rappresentati nelle fatture richiamate in sentenza, ed ha omesso di valutare la ricorrenza di altri interventi non programmati.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli articoli 1490, 1492 e 1497 c.c.. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, la sola utilizzazione regolare del bene acquistato non e’ idonea a manifestare la volonta’ inequivoca dell’acquirente di accettare il bene stesso, si’ da determinare la preclusione alla proposizione della domanda di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1492 c.c., comma 3.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l’uso normale dell’autoveicolo acquistato e l’esecuzione di interventi di manutenzione comportassero per l’attore la preclusione della proposta azione di risoluzione.
Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116, 191 e 228 c.p.c., articolo 244 c.p.c. e segg., in relazione alla mancata ammissione della prova per interrogatorio e per testi articolata dall’attore.
Con il sesto motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine alla ritenuta inammissibilita’ delle predette istanze istruttorie. Deduce, in particolare, che la prova, oltre che la tempestivita’ della denuncia, era diretta ad accertare l’esistenza della turbolenza al parabrezza e la difficolta’ di ingranaggio delle marce del cambio. La prova, pertanto, non aveva ad oggetto un giudizio tecnico, ma un fatto, che ben poteva essere provato per testimoni; laddove lo stabilire di “quanto” il parabrezza vibrava e le marce non si inserivano, costituivano circostanze da accertare mediante consulenza tecnica d’ufficio, che il giudice di merito ben avrebbe potuto ammettere d’ufficio, tanto piu’ che era stata richiesta dall’odierno ricorrente.
2) Il primo motivo e’ inammissibile, avendo ad oggetto affermazioni della sentenza impugnata che non incidono sull’effettiva ratio decisionis.
La Corte di Appello, nel motivare il rigetto della domanda attrice, non si e’ limitata a rilevare che il (OMISSIS) non aveva fornito alcuna prova per dimostrare, da un punto di vista tecnico, che gli asseriti vizi potessero rientrare nella previsione degli articoli 1490 e 1497 c.c., non avendo depositato alcuna perizia tecnica ne’ chiesto disporsi consulenza tecnica d’ufficio. Essa, al contrario, sulla base delle risultanze processuali (e, in particolare, dell’elevato chilometraggio percorso in un anno, ritenuto dimostrativo di un uso regolare dell’autovettura in questione), ha escluso con certezza che i difetti lamentati dall’attore fossero tali da rendere il veicolo inidoneo all’uso o da diminuirne in modo apprezzabile il valore, ovvero da renderlo carente delle qualita’ promesse o essenziali per l’uso cui era destinato.
Appare evidente, pertanto, che, al di la’ delle considerazioni svolte circa il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’attore, l’effettiva ragione della decisione va individuata nell’accertamento, in concreto, dell’insussistenza di vizi rilevanti ai fini dell’invocata risoluzione contrattuale.
Orbene, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui un’affermazione contenuta nella motivazione della sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non puo’ essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (tra le tante v. Cass. 22-11-2010 n. 23635; 19-2-2009 n. 4053; Cass. 5-6-2007 n. 13068; Cass. 14-11- 2006 n. 24209; Cass. 28-3-2006 n. 7074; Cass. 23-11-2005 n. 24591).
3) Il secondo motivo e’ infondato.
La Corte di Appello ha fornito adeguato conto delle ragioni per le quali ha escluso che i difetti lamentati dall’attore fossero tali da rendere il veicolo inidoneo all’uso o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, ovvero da renderlo carente delle qualita’ promesse o essenziali per l’uso cui era destinato. A tali conclusioni essa e’ pervenuta sulla base di un percorso argomentativo immune da vizi logici, con cui ha rilevato che l’elevato chilometraggio (quasi 20.000 km.) percorso in un anno stava a dimostrare che il veicolo in questione era stato utilizzato con regolarita’; che nelle tre fatture esibite dall’ (OMISSIS), relative ai tagliandi periodici, risultavano eseguiti dall’officina della (OMISSIS) solo interventi di manutenzione ordinaria (cambio lubrificanti, filtri, cinghie, materiali di consumo), mentre non risultava indicato alcun intervento relativo al cambio o alle turbolenze; che non erano stati prodotti altri documenti relativi ai difetti lamentati.
Non sussistono, pertanto, i vizi di motivazione dedotti con il motivo in esame, essendo la decisione impugnata sorretta da argomentazioni sufficienti e congrue.
E’ evidente, al contrario, che il ricorrente, nel sostenere che la Corte territoriale ha erroneamente considerato come elevato il numero di chilometri percorsi dall’autoveicolo e come interventi periodici gli interventi rappresentati nelle fatture richiamate in sentenza, ed ha omesso di valutare la ricorrenza di altri interventi non programmati, propone sostanziali censure di merito, con le quali mira ad ottenere una nuova – e piu’ favorevole – valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dal giudice del gravame.
Ma, come e’ noto, i vizi di motivazione denunciabili in cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 non possono consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perche’ spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (tra le tante v. Cass. 14-10-2010 n. 21224; Cass. 5-3-2007 n. 5066; Cass. 21/4/2006, n. 9368; Cass, 20-4-2006, n. 9234; Cass, 16-2-2006, n. 3436; Cass. 20-10-2005 n. 20322).
4) Il terzo e il quarto motivo, che in quanto tra loro connessi possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.
La Corte di Appello, dopo avere escluso che i vizi lamentati dall’attore fossero tali da rendere il veicolo inidoneo all’uso o da diminuirne in modo apprezzabile il valore, ovvero da renderlo carente delle qualita’ promesse o essenziali per l’uso cui era destinato, ha osservato che, “in ogni caso”, avendo il (OMISSIS) utilizzato regolarmente la vettura (cosi’ trasformandola per l’inevitabile usura dovuta all’utilizzo quotidiano), l’azione di risoluzione gli era preclusa, ai sensi dell’articolo 1492 c.c., comma 3.
Tale ultima affermazione costituisce un’argomentazione aggiuntiva, che non incide sull’effettiva ratio decidendi, come sopra individuata, e in relazione alla quale, pertanto, le censure mosse dal ricorrente soggiacciono al medesimo profilo d’inammissibilita’ esposto con riferimento al primo motivo di ricorso.
Anche a voler ritenere che si sia in presenza di una distinta ratio della decisione, peraltro, i motivi in esame non potrebbero sottrarsi alla declaratoria di inammissibilita’.
Come e’ stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, qualora venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su piu’ ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, e’ necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinche’ si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che e’ sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perche’ il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (v. per tutte Cass. S.U. 8-8-2005 n. 16602).
4) Il quinto e il sesto motivo, da trattare anch’essi congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova puo’ essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (tra le tante v. Cass. 17-5-2007 n. 11457; Cass. 13-2-2006 n. 3075).
Nel caso in esame, i capitoli di prova articolati dall’attore, riportati a pag. 17-18 del ricorso, hanno ad oggetto circostanze non decisive, in quanto di per se’ inidonee a dimostrare in termini di certezza, a fronte degli obiettivi elementi di segno contrario posti a base del convincimento del giudice di merito, che le dedotte turbolenze al parabrezza e difficolta’ di ingranaggio delle marce fossero di consistenza tale da rendere il veicolo inidoneo all’uso o di diminuirne in modo apprezzabile il valore.
5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore di ciascuno dei controricorrenti come da dispositivo.
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