Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 marzo 2012 n. 8094

Per la S.C., con la sentenza in commento, il diritto al rimborso delle spese sostenute dagli amministratori in ragione del proprio ufficio non può essere interpretato nel senso che consentirebbe sul piano astratto il rimborso di qualsivoglia spesa.

Appare evidente, continua la Cassazione, che sono erogabili o rimborsabili da parte dell’ente le sole spese che abbiano comunque un nesso con le finalità dell’Ente e con gli scopi dello stesso e della missione demandata al funzionario in trasferta.

 

Sorrento 6 marzo 2012

Avv. Renato D’Isa

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