Equa_Riparazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

Sentenza 2 luglio 2013, n. 16570

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27043-2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 328/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 05/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore delle ricorrenti che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I ricorrenti propongongono ricorso per cassazione contro il Ministero della Giustizia, che resiste con controricorso, avverso il decreto della Corte di appello di Perugia 328/2012 che ha dichiarato inammissibile la domanda per ottenere l’equa riparazione del danno sofferto a causa della durata non ragionevole di un’analoga controversia svoltasi dinanzi alla Corte di appello di Roma ed alla Corte di Cassazione per violazione dell’articolo 6 della Convezione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata dall’Italia con Legge 4 agosto 1955, n. 848, determinata dalla eccessiva durata del procedimento presupposto. La Corte perugina ha accolto l’eccezione di inammissibilita’ della domanda. La sentenza impugnata ha ritenuto esistere molteplici ragioni per la declaratoria di inammissibilita’, esaminando i rapporti tra legislazione comunitaria e nazionale, la giurisprudenza della Cene Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo e la legislazione interna.

Ha richiamato la sentenza 17139/04 di questa Corte, pervenendo alla conclusione che i giudizi promossi ai sensi della Legge n. 89 del 2001, previsti solo nella norma sanzione, diretta ad apprestare il mezzo di tutela per la violazione del precetto, non possono fondare una richiesta di indennizzo ai sensi della stessa legge.

Ha richiamato anche la giurisprudenza della CEDU (tra i tanti procedimento 29.3.2006, Grande Camera, caso Cocchiarella contro Italia) circa la ricevibilita’ dei ricorsi che lamentavano la non congruita’ dell’indennizzo o il ritardo nella liquidazione, con la conclusione che, dopo i espletamento della procedura interna ai sensi della legge Pinto, la via del ricorso interno e esaurita.

Ha stigmatizzato il rischio di un’abnorme proliferazione di controversie incompatibile con la ragionevole durata dei processi.

Il ricorso lamenta violazione della Legge n. 89 del 2001, articolo 2, articoli 6, 13 e 41 CEDU, articolo 111 Cost., invocando anche il Trattato di Lisbona, e concludendo per la proponibilita’ ed ammissibilita’ della domanda.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

La sentenza impugnata, come dedotto, ha riferito dei vari profili della questione sottolineando che i giudizi promossi ai sensi della Legge n. 89 del 2001, previsti solo nella norma sanzione, diretta ad apprestare il mezzo di tutela per la violazione del precetto, non possono fondare una richiesta di indennizzo ai sensi della stessa legge.

Ha anche richiamato la giurisprudenza della CEDU circa la ricevibilita’ dei ricorsi che lamentavano la non congruita’ dell’indennizzo o il ritardo nella liquidazione, con la conclusione che, dopo l’espletamento della procedura interna ai sensi della legge Pinto, la via del ricorso interne e’ esaurita.

Rispetto a questa articolata motivazione il ricorso ripercorre gli argomenti della sentenza dandone una diversa interpretazione e censura espressamente e congruamente i due profili sopra esposti e le affermazioni in diritto svolte.

Questa Corte ha, infatti, avuto modo di ritenere applicabile la tutela di cui alla Legge n. 89 del 2001 ai procedimenti introdotti sulla base della legge stessa, per i quali deve ritenersi predicabile l’operativita’ del termine ragionevole di durata e del conseguente regime indennitario in caso di sua violazione.

Come affermato di recente (Cass. n. 17686 del 2012; Cass. n. 5924 del 2012 e altre conformi), il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le Corti d’appello ed eventualmente, in sede di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, e’ un ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto piu’ pressante per tale tipologia di giudizi, in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale ne giudizio presupposto, la cui lesione genera di per se’ una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti ex lege n. 89 del 2001. Ne’ appare condivisibile l’assunto che il giudizio dinnanzi alla Corte d’appello e l’eventuale giudizio di impugnazione costituiscano una fase necessaria di un unico procedimento destinato a concludersi dinanzi alla Corte Europea, nel caso in cui nell’ordinamento interno la parte interessata non ottenga una efficace tutela all’indicato diritto fondamentale, atteso che il procedimento interno rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace, sempre che, ovviamente, si svolga esso smesso nell’ambito di una ragionevole durata.

Quanto alla determinazione della ragionevole durata di un procedimento di equa riparazione, questa Corte ha ritenne che ove, come nei caso di specie, venga in rilievo un giudizio “Pinto” svoltosi anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni.

Il ricorso deve quindi essere accolto, essendo erronea la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto inammissibile la domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento di equa riparazione relativamente a giudizio presupposto di altra natura.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fado. La causa puo’ essere decisa nel merito.

Nel caso di specie, infatti, il ricorso e’ stato depositato presso la Corte d’appello nel mese di novembre 2005; si e’ concluso con decreto di marzo 2007; il giudizio di cassazione e’ stato introdotto con ricorso notificato nel mese di aprile 2008 e definito a marzo 2010.

La durata complessiva del procedimento di equa riparazione e’ stata di 52 mesi. Detratti il termine ragionevole, stimato in due anni, nonche’ ulteriori undici mesi per la proposizione del ricorso rispetto al termine breve, la durata non ragionevole risulta essere stata di 17 mesi.

Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio, alla ricorrente spetta un indennizzo che va liquidato sulla base di euro 62,5 per mese, e quindi in complessivi euro 1062,5 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, oltre spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 1062,5, in favore di ciascuna parte oltre interessi legali dal la data della domanda al saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle spese dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di merito, in euro 775,00, di cui euro 50,00 per esborsi, 280,00 per diritti e euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, e, per il giudizio di legittimita’, in euro 506,25 per compensi, oltre a euro 100,00 per estorsi e agli accessori di legge.

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