condominio quater

Suprema Corte di Cassazione

sezione II
sentenza 19 marzo 2014, n. 6436

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21377/2008 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO VIA (OMISSIS), IN PERSONA DELL’AMM.RE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 267/2007 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il 12/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) ricorre a questa Corte per la cassazione della sentenza n. 267/2007 del Tribunale di Enna, con la quale veniva rigettato l’appello dalla stessa proposto avverso la decisione del Giudice di Pace di Piazza Armerina n. 92/2004.
Col detto provvedimento il Giudice di prime cure aveva rigettato l’opposizione proposta dalla (OMISSIS) avverso il D.I. n. 8/2003, con cui le era stato ingiunto, quale condomina, di pagare al Condominio di via (OMISSIS) la somma di euro 1.698,72 a titolo di dovute spese per il rifacimento della facciata dell’edificio condominiale in forza di delibera assunta all’unanimita’ dai condomini nell’assemblea del 30 gennaio 2001.
La ricorrente adduce a fondamento dell’atto con cui ha interposto gravame innanzi a questa Corte tre ordini di motivi, assistiti dalla formulazione di quesiti ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo del ricorso si denuncia l'”illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione” dell’impugnata sentenza.
Parte ricorrente “a termini dell’articolo 366 bis c.p.c., fa, dunque rilevare che il Tribunale di Enna ha operato una ricostruzione del fatto storico erronea, perche’ in insanabile contrasto con gli elementi materiali acquisiti nel fascicolo processuale: il ricorso per decreto ingiuntivo fu, infatti, chiesto dal Condominio per il mancato pagamento, da parte della (OMISSIS), delle spese per il rifacimento della facciata, circostanza negata dal giudice a quo”.
L’esposto motivo non puo’ essere accolto.
Lo stesso, svolto in modo da rendere difficilmente intellegibile l’individuazione del fatto decisivo ai fini del decidere, si risolve – in sostanza – in una istanza di riesame della decisione assunta con l’impugnata sentenza.
Il Giudice di merito ha rigettato la proposta opposizione a D.I. in quanto quest’ultimo fu correttamente emesso sulla base del bilancio consuntivo dell’anno 2000, approvato con delibera – fra l’altro – mai impugnata dalla (OMISSIS).
Quindi la doglianza, in punto, avanzata dall’odierna ricorrente e’ del tutto infondata ed il motivo deve, correlativamente, respingersi.
2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione di legge”.
Viene proposto, al riguardo, il seguente testuale quesito ex articolo 366 bis c.p.c.:
“allorche’ un condomino abbia approvato il bilancio preventivo o consuntivo delle spese, si puo’ ritenere che esso costituisca idoneo titolo sulla base del quale ottenere un provvedimento in via monitoria per tutte le spese ivi descritte, anche provvisoriamente esecutivo ex articolo 63 disp. att. c.c., sebbene dal medesimo verbale di approvazione del bilancio risulti la mancata approvazione di una singola voce di spesa tra quelle descritte?”.
Il motivo e’ infondato e va respinto.
L’amministratore di condominio puo’ e deve ricorrere al procedimento monitorio ex articolo 63 disp. att. c.p.c., cosi’ come nella fattispecie, allorquando un condomino sia moroso rispetto alle quote addebitategli a seguito di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei condomini.
La circostanza, da ultimo addotta nel quesito, della eventuale mancanza di una singola voce di spesa, non risulta suffragata – anche in ossequio al noto principio dell’autosufficienza – in modo adeguato e generico.
Deve, peraltro, rammentarsi che – secondo nota ed univoca giurisprudenza – l’opposizione del condomino al D.I. ex articolo 63 cit. non puo’ mai estendersi a questioni relative alla annullabilita’ o nullita’ della delibera condominiale di approvazione delle spese, delibera che dovra’ impugnata separatamente ex articolo 1137 c.c..
Il motivo, in quanto infondato, deve, pertanto essere respinto.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si denuncia la “nullita’ della sentenza per violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum”.
Viene proposto il seguente testuale quesito ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c.:
“Puo’ il Giudice di appello prendere posizione, in sentenza, circa una questione di incompetenza sollevata in primo grado dal convenuto e rigettata dal giudice di prime cure, il relazione alla quale non era stato proposto appello principale, ne’ appello incidentale, ne’ sia stata riproposta dall’appellato ex articolo 346 c.p.c.?”.
Il motivo in esame, in quanto, infondato va, al parie degli altri dianzi esposti, respinto.
Nell’impugnata sentenza non vi e’ “presa di posizione alcuna” in ordine a questioni di competenza.
Neppure l’odierna parte ricorrente risulta aver documentato in atti proprie sollevate questioni di tal genere al riguardo.
4. – Alla stregua di quanto innanzi esposto e ritenuto il ricorso deve, quindi, rigettarsi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

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