Corte di cassazione – Sezione II – 19 agosto 2011, n. 17427. Non possono qualificarsi come diritti risarcibili diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità


Il testo integrale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

Sentenza 19 agosto 2011, n. 17427

 

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dep. il 6 maggio 2002 il tribunale di Milano, in accoglimento della domanda proposta da D.C.M., S. P. e V.M., condannava in solido la società s.a.s.

Immobili …… e P.A. al risarcimento dei danni – liquidati nella misura di Euro 35.000,00 – conseguenti alle immissioni di rumori e di polveri cagionati dai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla predetta società nell’appartamento sito al secondo piano dello stabile di via (OMISSIS), nel quale erano ubicati gli appartamenti in cui abitavano gli attori; condannava altresì i convenuti a ripristinare la quota del piano di calpestio dell’intero locale prospiciente il cortile del fabbricato.

Con sentenza dep. il 1 settembre 2005 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione impugnata con impugnazione principale dai convenuti, riduceva la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni che liquidava in Euro 23.000,00 per ciascuno degli attori; rigettava la domanda proposta dagli attori di ripristino della quota del piano di calpestio del locale prospiciente il cortile del fabbricato.

I Giudici di appello, per quel che interessa nella presente sede, ritenevano provata la lesività dell’evento dannoso, osservando che i lavori di ristrutturazione della proprietà di circa 500 mq., protrattisi per un tempo eccessivo per la mancanza di una diligente e appropriata organizzazione resa necessaria dall’estensione dell’intervento, avevano comportato una irragionevole compressione dei diritti altrui, non avendo i convenuti adottato quel maggiore impegno che l’ampiezza e l’importanza dell’intervento avrebbero richiesto.

Per quel che concerneva la prova dei danni, i documenti e le testimonianze attestavano la rumorosità dei lavori e le immissioni di polveri anche in giorni festivi. Il danno era consistito in disagi e turbamenti del benessere psico-fisico e del bene della tranquillità, eccedendo la misura della tolleranza ragionevole ed era liquidato equitativamente, tenendo conto anche del danno biologico comprensivo anche del danno alla vita di relazione.

Peraltro, la somma di Euro 35.000,00 liquidata dal Tribunale era ridotta nella misura di circa un terzo sia perchè gli attori avevano iniziato ad abitare nel fabbricato de quo diversi anni dopo l’inizio dei lavori risalente al 1978 sia perchè i medesimi per i loro impegni professionali trascorrevano ampia parte della giornata fuori casa.

Per quanto riguardava il ribassamento del piano di calpestio dell’autorimessa effettuato attraverso la escavazione di centimetri 30 del sottosuolo – ritenuto dai Giudici, in assenza del titolo contrario, bene comune – veniva considerata lecita l’attività compiuta dai convenuti, non essendo stata arrecato danno alla statica nè essendo stato alterato il decoro architettonico dell’edificio o impedito l’uso da parte del Condominio.

2. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione la società semplice Immobili ………. e P.A. sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso gli intimati proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi.

I ricorrenti hanno depositato controricorso al ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza.

1.1. Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 844, 2043 e 2056 cod. civ., censurano la decisione gravata laddove aveva dimostrato di confondere la lesività dell’evento – relativo alle immissioni – con la prova del danno, sostanzialmente aderendo alla tesi del Tribunale secondo cui nel caso di immissioni il danno è in re ipsa, quando invece per procedere alla liquidazione equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ. occorre verificare con certezza l’esistenza del danno, non essendo configurabile il danno biologico in assenza della lesione dell’integrità psico-fisica del danneggiato mentre, d’altra parte, si rende necessaria altresì la dimostrazione dell’entità del danno, ossia della perdita conseguente alla lesione: i Giudici di appello si erano limitati a verificare la potenzialità lesiva dell’evento senza verificare in concreto le conseguenze del danno tanto più che, avendo ridotto l’ammontare del danno liquidato in primo grado, avrebbero dovuto considerare il tempo effettivo di sottoposizione alle immissioni per ciascuno degli attori.

1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurano la sentenza gravata laddove, nel confermare la liquidazione operata dal tribunale, non aveva motivato in ordine alle critiche al riguardo sollevate con l’atto di appello; d’altra parte, non aveva spiegato in base a quale ragionamento aveva ridotto la misura del danno nè aveva indicato i criteri a stregua dei quali aveva proceduto alla liquidazione equitativa che deve essere motivata con riferimento alla peculiarità del caso concreto.

1.3. Con il terzo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 cod. civ., deducono che la sentenza impugnata non aveva indicato i criteri in base ai quali aveva proceduto alla liquidazione del danno biologico, posto che nella specie non erano presenti menomazioni valutabili sotto il profilo medico legale nè, d’altra parte, i Giudici avevano inteso differenziare le posizioni degli attori: in tema di danno alla salute il parametro di liquidazione, al quale il giudice deve ispirarsi, può essere anche il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, purchè sia congruamente motivato l’adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso concreto.

2. Il primo, il secondo e il terzo motivo – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati.

Va ricordato che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della S.C. (S.U.26972/2008), il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l’ingiustizia del danno di cui all’art. 2043 c.c., la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre la categoria del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perchè tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona atteso che, fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto. In particolare, il danno biologico sta a indicare la lesione del bene salute conseguenza dell’evento lesivo e ha avuto espresso riconoscimento normativo nel D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139 (Codice delle assicurazioni private), che individuano il danno biologico nella “lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”, e ne danno una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno – conseguenza, che deve essere allegato e provato, non potendosi accogliere la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso, parlando di “danno evento” ovvero che il danno sarebbe in re ipsa, perchè la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.

Il danno biologico ha portata tendenzialmente onnicomprensiva, in quanto il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell’integrità psicofisica, possono costituire solo voci del danno biologico, mentre sono da ritenersi non meritevoli dalla tutela risarcitoria, quei pregiudizi che consistono in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana nè possono qualificarsi come diritti risarcibili diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.

Orbene va considerato che, seppure l’indagine medico legale non è indispensabile e il giudice può, nell’ambito della valutazione discrezionale al medesimo riservata, accertare il verificarsi della menomazione dell’integrità psico-fisica della persona facendo ricorso alle presunzioni e quantificare il danno in via equitativa, è pur sempre necessario – pur non potendosi evidentemente procedere a una rigorosa e analitica determinazione – che la motivazione indichi gli elementi di fatto che nel caso concreto sono stati tenuti presenti e i criteri adottati nella liquidazione equitativa, perchè altrimenti la valutazione si risolverebbe in un giudizio del tutto arbitrario, in quanto non è suscettibile di alcun controllo.

La sentenza impugnata, dopo avere affermano che quanto alla prova dei danni vi erano documenti e testimonianze attestanti la rumorosità dei lavori e le immissioni delle polveri – così evidentemente confondendo l’evento lesivo con il danno conseguenza dal primo cagionato – ha affermato che il danno era consistito in disagi e turbamenti del benessere psicofisico e del bene della tranquillità, eccedenti la tolleranza ragionevole e, procedendo quindi alla liquidazione equitativa senza indicarne i criteri, ha aderito alla quantificazione del danno biologico nella misura stabilita dal Tribunale, che peraltro era ridotto di un terzo indistintamente per tutti e tre gli attori.

La sentenza non ha compiuto alcuna indagine in ordine all’effettiva esistenza e all’entità del danno subito, atteso che, senza compiere alcun accertamento specifico sulla lesione dell’integrità psico- fisica che sarebbe stata provocata a ciascuno degli istanti dalle immissioni, ha poi liquidato il danno a favore degli attori nella stessa misura, facendo peraltro un riferimento generico e privo di alcun riscontro obiettivo ai disagi e ai turbamenti del benessere psicofisico mentre, come si è detto, il semplice turbamento della tranquillità familiare non assurge a un valore costituzionale protetto. Ed invero, anche tenuto conto del fatto che gli attori avevano iniziato ad abitare nel fabbricato de quo in tempi diversi, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, l’indagine avrebbe dovuto essere compiuta con riferimento alla situazione di ciascuno degli attori nel verificare in concreto l’incidenza degli effetti prodotti dai lavori, i Giudici avrebbero dovuto considerare le modalità con cui erano stati in concreto svolti (la durata giornaliera, i giorni della settimana e i periodi in cui erano eseguiti) e specificare le abitudini di vita degli attori di guisa da stabilire la loro permanenza effettiva nelle rispettive abitazioni durante l’esecuzione dei lavori, tenuto conto che la stessa sentenza, procedendo alla riduzione dell’importo liquidato dal tribunale, ha fatto riferimento alla circostanza che gli attori, per i rispettivi impegni professionali trascorrevano ampia parte della giornata i fuori casa, senza peraltro meglio precisare tale circostanza.

Il quarto motivo, che censura la regolamentazione delle spese processuali,è assorbito.

RICORSO INCIDENTALE

1.1. Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 840 e 1122 cod. civ., denuncia che l’abbassamento del piano di calpestio del locale autorimessa era stato posto in violazione del principio secondo cui il condomino non può apportare innovazioni che arrechino danno alle cose comuni, tanto più nella specie in cui erano operanti i divieti al riguardo sanciti dal regolamento condominiale. 1.2. Il secondo motivo, lamentando contraddittoria motivazione su un punto decisivo, denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove, dopo avere affermato che il sottosuolo è un bene comune e che il condomino non può procedere alla escavazione in profondità del sottosuolo per ingrandire un locale esistente, era poi giunta a conclusione che contrastava con la premessa.

2. I motivi, che per la stretta connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.

Occorre premettere che la sentenza impugnata, nel confermare quanto al riguardo statuito dal Tribunale, ha considerato condominiale il sottosuolo al di sotto dell’area superficiaria, peraltro ritenendo legittima, perchè di modesta profondità e comunque non pregiudizievole per il Condominio, l’escavazione in proposito effettuata all’interno del locale di proprietà degli attori così riformando la decisione di primo grado che aveva condannato la società al ripristino dei luoghi.

La statuizione emessa dalla Corte di appello è erronea perchè è contraria ai principi elaborati dalla S.C. secondo cui, in tema di condominio ai sensi degli artt. 840 e 1117 cod. civ., lo spazio sottostante il suolo di un edificio condominiale, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, va considerato di proprietà comune, tenuto conto che la proprietà del suolo si estende al sottosuolo e che quest’ultimo svolge una funzione di sostegno al fine della stabilità dell’edificio. Ne consegue che il singolo condomino, non può procedere, senza il consenso degli altri condomini, alla escavazione in profondità del sottosuolo al fine di ricavare nuovi locali o di ingrandire quelli esistenti di sua proprietà, giacchè, in tal modo, viene a ledere il diritto di proprietà degli altri condomini su una parte comune dell’edificio, che in tal modo verrebbe sottratta all’uso e al godimento comune (Cass.             8119/2004      ;22835/2006;4965/2010).

La questione circa la natura condominiale o meno dell’area nella quale sono stati realizzati i lavori ovvero la esistenza di un titolo contrario alla presunzione di comunione del sottosuolo di cui all’art. 1117 cod. civ. – che è stata sollevata con il controricorso al ricorso incidentale a seguito della impugnazione proposta con tale mezzo dal Condominio -andrà formulata dinanzi al giudice di rinvio, dovendo qui considerarsi che con il controricorso al ricorso incidentale il ricorrente principale può confutare i motivi proposti con il ricorso incidentale ma non può fare valere motivi nuovi o aggiunti a quelli proposti con il ricorso principale, così formulando un nuovo mezzo di impugnazione (Cass. 6233/1998).

La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e al ricorso incidentale con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale assorbito il quarto; accoglie il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e al ricorso incidentale e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

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