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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 17 settembre 2014, n. 38060

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente

Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere

Dott. CAMMINO Matilde – Consigliere

Dott. IASILLO Adriano – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Avvocato (OMISSIS), quale difensore di (OMISSIS) (n. il (OMISSIS));

avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, in data 06/03/2014;

Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Adriano Iasillo;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GALASSO Aurelio, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

OSSERVA
Con ordinanza del 14.05.2013, il G.I.P. del Tribunale di Roma emise la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di (OMISSIS), indagata per il reato di maltrattamenti continuati ai danni di alunni della scuola ove l’indagata svolgeva la funzione di direttrice ed ometteva, in tale veste, “di esercitare i poteri di vigilanza, controllo, segnalazione e denuncia” non impedendo cosi’ i maltrattamenti posti in essere dall’insegnante (OMISSIS).
Avverso il provvedimento di cui sopra l’indagata propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Roma, con ordinanza del 27.05.2013, la respinse.
Ricorse, allora, per cassazione il difensore dell’indagata e questa Corte (Sesta Sezione penale) con sentenza del 12.11.2013 annullo’ con rinvio l’ordinanza di cui sopra.
In data 06.03.2014 il Tribunale di Roma in sede di rinvio confermo’ l’impugnata ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma in data 14.05.2013.
Ricorre per Cassazione il difensore dell’indagata rilevando che solo formalmente il Tribunale si e’ adeguato al dictum della Suprema Corte. Infatti, il Giudice di merito ha confermato la sussistenza della gravita’ indiziaria sulla base degli stessi elementi che il Supremo Collegio aveva ritenuto non sufficienti. In particolare il Tribunale non ha tenuto conto del ruolo effettivo dell’indagata – in base alla normativa che disciplina il suo contratto di lavoro -che non le consentiva interventi diversi da quelli effettuati (segnalazione ai suoi superiori di quanto appreso). Rileva, poi, che il Tribunale non ha preso in considerazione tutti gli elementi probatori a favore dell’indagata, che elenca (si vedano in particolare le pagine da 6 a 8 del ricorso).
Il difensore della ricorrente conclude, quindi, per la dichiarazione della perdita di efficacia dell’ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ infondato.
Infatti, il Tribunale del riesame dopo aver riportato la decisione cassata da questa Corte e quanto evidenziato nella sentenza di annullamento con rinvio, ha correttamente esposto le ragioni per le quali ritiene di confermare la misura cautelare adottata nei confronti della ricorrente.
In particolare ha ben evidenziato la fonte normativa che individua i precisi doveri dell’indagata che si sostanziano in “un obbligo di vigilanza” e in “un obbligo di segnalazione agli organi competenti” (si vedano le pagine 6 e 7 dell’impugnata ordinanza).
Inoltre, il Tribunale ha correttamente sottolineato in cosa sia consistita la condotta omissiva imputata alla (OMISSIS).
In particolare il Tribunale evidenzia le omissioni in ordine al dovere di segnalazione e di vigilanza ed elenca, correttamente, le fonti di prova dalle quali ricava tale convinzione (si vedano le pagine da 7 a 9 dell’impugnato provvedimento). A proposito delle fonti di prova il Tribunale indica – alle pagine 9 e 10 – anche l’intercettazione ambientale mediante video riprese effettuato dalla P. di S. e rileva come dal contenuto di tale intercettazione non viene mai registrata la presenza della (OMISSIS) (che come si e’ detto aveva anche un obbligo di vigilanza; obbligo di vigilanza che doveva essere piu’ incisivo soprattutto alla luce di quanto stava emergendo). Circostanza, questa, che ha portato la maestra (OMISSIS) a continuare “nelle sue condotte di maltrattamenti” dei bambini fino al (OMISSIS) quando sono state eseguite le misure cautelari.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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