Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 16 ottobre 2014, n. 21954
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27630/2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso l’ordinanza 2307/07/VOLegge del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 23/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2014 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
2. – Il ricorso si basa su due motivi.
L’intimata non si e’ costituita nel giudizio.
La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis: “La notifica del ricorso Legge n. 194 del 1942, ex articolo 29, effettuata oltre il termine indicato nel decreto di fissazione udienza, determina la nullita’ del ricorso. La mancata pronuncia della nullita’ dell’atto introduttivo del giudizio determina la nullita’ dell’intero procedimento e dell’ordinanza adottata”.
2. – La censura e’ infondata.
Alla stregua della stessa ricostruzione della vicenda processuale de qua operata dalla ricorrente, dopo che il Presidente del Tribunale aveva fissato per la comparizione delle parti l’udienza del 6 marzo 2008, e per la notificazione del ricorso e del decreto di comparizione il termine del 17 gennaio 2008, la signora (OMISSIS) aveva ritirato la raccomandata, spedita il 12 gennaio 2008, presso l’ufficio postale di (OMISSIS), dove era stata depositata il 16 gennaio 2008, per essere stata assente la stessa dalla sua residenza il 15 gennaio. La (OMISSIS) non era comparsa ne’ si era costituita in giudizio all’udienza del 6 marzo 2008, mentre l’avv. (OMISSIS) aveva depositato il ricorso notificato, chiedendo termine per il reperimento ed il deposito dell’avviso di ricevimento. La causa era stata, quindi, rinviata all’udienza del 3 aprile 2008.
Tale rinvio avrebbe consentito alla (OMISSIS) di costituirsi nel giudizio, cio’ che non avvenne.
Pertanto nessuna lesione del diritto di difesa, ne’ delle altre norme evocate nel ricorso, e’ stata consumata.
3. – Con il secondo motivo si lamenta violazione della Legge n. 794 del 1942, articoli 28, 29 e 30, in relazione all’articolo 111 Cost.. Avrebbe errato il Tribunale di Cagliari nell’utilizzare la procedura camerale di cui alla Legge n. 794 del 1942, articoli 29 e 30, per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato e procuratore in favore dell’avv. (OMISSIS) oltre che per le procedure giudiziali civili, anche per quelle in materia penale e per gli atti di precetto e procedure esecutive stragiudiziali in cui la professionista aveva assistito l’attuale ricorrente, in relazione alle quali la legge escluderebbe la predette procedura sommaria.
La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Il procedimento Legge 13 giugno 1942, n. 492, ex articoli 28, 29 e 30, e’ applicabile solo per la liquidazione di onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile e non e’ applicabile per la liquidazione di compensi per atti di precetto, per procedure esecutive e per prestazioni professionali in materia penale”.
4. – La censura e’ immeritevole di accoglimento.
Secondo l’orientamento di questa Corte, la procedura camerale prevista dalla Legge 13 giugno 1942, n. 794, articoli 29 e 30, per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato e procuratore, pur dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, e’ ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali, allorche’ esse siano in funzione strumentale o complementare all’attivita’ propriamente processuale (v. Cass., sentt. n. 28718 del 2008, n. 13847 del 2007).
Nella specie, risulta di tutta evidenza che le prestazioni professionali rese dall’avv. (OMISSIS) in favore della signora (OMISSIS) nelle procedure ulteriori rispetto a quelle strettamente civilistiche fossero preordinate allo svolgimento della principale attivita’ processuale, come sottolineato dal Tribunale, che le aveva configurate come volte tutte ad ottenere la modifica e l’attuazione delle obbligazioni sorte in capo al coniuge della (OMISSIS), (OMISSIS), nell’ambito del procedimento di separazione personale.
Ne consegue la correttezza della liquidazione, operata dal Tribunale di Cagliari a favore della professionista, degli onorari e diritti per l’assistenza prestata alla attuale ricorrente in tutta la serie delle predette procedure.
5. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non vi e’ luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non avendo la parte intimata svolto alcuna attivita’ difensiva.
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