Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 15 gennaio 2015, n. 1751
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CASUCCI Giuliano – Presidente
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere
Dott. MACCHIA Alberto – Consigliere
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – rel. Consigliere
Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza, in data 5 marzo 2014, della Corte d’appello di Genova, con cui e’ stata confermata la condanna per il reato di cui all’articolo 648 cpv. c.p. e per il reato di cui all’articolo 474 cod. pen.;
Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SPINELLI Mario Maria Stefano che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata al giudice di primo grado.
RITENUTO IN FATTO
(OMISSIS) ricorre avverso la sentenza, in data 5 marzo 2014, della Corte d’appello di Genova, con cui e’ stata confermata la condanna per il reato di cui all’articolo 648 cpv. c.p. e per il reato di cui all’articolo 474 cod. pen., e chiedendone l’annullamento, lamenta:
a) Violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera c) per inosservanza dell’articolo 178 c.p.p., lettera c) e dell’articolo 181 cod. proc. pen., articoli 24 e 111 Cost., e articolo 6 C.E.D.U. Assenza di motivazione.
Il ricorrente lamenta che il processo sia stato trattato prima dell’orario prefissato nella precedente udienza di rinvio, tanto che la sentenza e’ stata pronunciata alle ore 10.30, orario fissato in realta’ per la celebrazione del processo. Tale circostanza avrebbe inciso sulla possibilita’ da parte del prevenuto di essere presente all’udienza.
b) Violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera c) per inosservanza dell’articolo 43 cod. pen. e articolo 648 cod. pen., nonche’ per gli articoli 192 e 533 cod. proc. pen. Contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati, ed in particolare del reato di ricettazione, per quanto riguarda la provenienza delittuosa della merce, in quanto non vi sarebbe la prova che lo stesso abbia concretamente accettato il rischio della provenienza illecita della merce, non essendo stata acquisita alcuna prova in ordine all’entita’ del prezzo ed avendo il ricorrente dimostrato il corretto acquisto della fornitura.
c) Violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) per inosservanza dell’articolo 192 e 533 cod. proc. pen. e articolo 474 cod. pen. nonche’ per gli articoli 187 e 194 cod. proc. pen. e articolo 474 cod. pen. Motivazione apparente.
Il ricorrente contesta la ritenuta attendibilita’ del teste (OMISSIS), appartenente alla Guardia di Finanza, il quale non avrebbe avuto la necessaria competenza per esprimere valutazione sulla falsita’ dei marchi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato e deve essere pertanto rigettato.
Preliminarmente deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione procedurale sollevata con il primo motivo del ricorso. Non vi e’ alcun elemento da cui dedurre che l’anticipazione di alcuni minuti della celebrazione dell’udienza rispetto all’orario previsto, sia stata causa dell’impossibilita’ del ricorrente a presenziare, visto che lo stesso non era presente neppure all’ora prevista per l’inizio dell’udienza quando e’ stato letto il dispositivo, ne’ ha segnalato la sua presenza al giudice procedente successivamente. In ogni caso l’avv.to difensore non ha sollevato alcuna eccezione sul punto per cui ogni ipotetica nullita’ di natura intermedia deve ritenersi sanata.
Nel merito, osserva il collegio, i motivi, gia’ proposti in appello, possono essere trattati unitariamente.
Rileva la Corte che in apparenza si deduce un complessivo vizio della motivazione ma, in realta’, si prospetta una valutazione delle prove diversa e piu’ favorevole al ricorrente, in particolare per cio’ che riguarda l’elemento soggettivo dei due reati contestati; si prospettano, cioe’, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimita’, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimita’ (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n 12/2000, Jakani, rv 216260)anche in considerazione della pacifica giurisprudenza che consente il concorso tra le due fattispecie criminose (Cass., sez. un., 9 maggio 2001, Ndiaye, C.E.D. cass., n. 238771). In particolare le valutazioni espresse in ordine all’entita’ del prezzo, all’attendibilita’ della deposizione del teste (OMISSIS) in ordine alla contraffazione dei marchi, la lunga esperienza nel settore commerciale vantata dal ricorrente, appaiono esenti da cesure logico – giuridiche e aderenti al costante orientamento giurisprudenziale.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va pertanto rigetta l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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