Il testo integrale[1]

Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 29 settembre-15 dicembre 2011 n.46591

Per la Corte di Piazza Cavour l’errore di fatto dai giudici di merito è stato quello di anticipare il momento della punizione, senza aspettare la dichiarazione dei redditi.

La possibilità di sanzionare il reato cosiddetto “prodromico” era prevista solo prima delle modifiche introdotte dal Dlgs 74/2000 che ha riscritto la disciplina per i reati fiscali.

Secondo i Giudici di legittimità il legislatore ha evitato di dare rilevanza penale alle violazioni preparatorie puntando, nell’interesse dell’erario, sulla possibilità di ravvedimento dell’aspirante evasore.

Sorrento, 16 dicembre 2011.                                                         Avv Renato D’Isa


[1] Sentenza scaricabile e consultabile sul portale del Sole 24 Ore – Guida al Diritto

 

 

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