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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza  14 ottobre 2013, n. 23278

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 30-4-1973 I..P. , P.A. , S..P. , G..P. , M..P. e P.R. , premesso di essere eredi legittimi per una quota complessiva di 2/6 di P..S. , deceduto in (omissis) , unitamente ad altri coeredi P. e tale D.R.G. , assumevano che il coerede P..M. aveva fatto redigere un anomalo inventario dei beni ereditari, e che avevano appreso che tale B..C. aveva promosso la pubblicazione in data 1-4-1973 di un testamento olografo del S. del 7-1-1950 contenente disposizioni in suo favore; deducevano che detto testamento era nullo per difetto dei requisiti di forma e di sostanza e, in subordine, ne chiedevano l’annullamento per incapacità di intendere e di volere del testatore all’epoca della sua redazione.
Gli attori convenivano quindi in giudizio dinanzi al Tribunale di San Angelo dei Lombardi la C. , il M. e D.R.G. chiedendo dichiarasi aperta la successione di S.P. , dichiarasi nullo o comunque annullarsi il testamento del 7-1-1950 invocato dalla C. , e condannarsi il M. ed il D.R. alla restituzione dei beni per la parte loro spettante, nonché alla presentazione del rendiconto ed al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la C. chiedendo il rigetto delle domande attrici e chiedendo altresì che fosse dichiarato valido ed efficace il menzionato testamento olografo e fosse riconosciuta la sua qualità di erede universale di P..S. .
Con comparsa del 5-6-1973 intervenivano volontariamente nel processo Mi..Pi. e D..P. , i quali impugnavano il testamento e chiedevano accertarsi la loro qualità di eredi legittimi del S. ; chiedevano inoltre la divisione dei beni ereditari.
Successivamente il Giudice Istruttore disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’erede legittima L.P. e dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato.
Con comparsa del 12-11-1974 interveniva nel processo il Comune di Teora esponendo che il padre di P..S. , ovvero S.V. , deceduto il (omissis) , con testamento del 6-8-1932 aveva istituito eredi i figli nascituri del figlio P. con la clausola che, qualora il figlio non avesse lasciato eredi, tutto il patrimonio sarebbe stato devoluto all’istituendo Asilo Infantile che avrebbe dovuto portare il suo nome; dichiarava che tale condizione risolutiva si era verificata, e chiedeva quindi che detto erigendo Asilo Infantile fosse riconosciuto unico erede di tutto il patrimonio di V..S. , costituito dai beni oggetto di lite, e la condanna della C. e di tutti coloro che ne fossero in possesso al rilascio di tali beni.
Con comparsa del 17-12-1974 la C. eccepiva la inammissibilità dell’intervento del Comune di Teora, la nullità del testamento di V..S. in favore dell’istituendo Asilo Infantile in quanto configurante una disposizione fedecommissoria, e l’intervenuto acquisto per usucapione dei cespiti paterni da parte di S.P. .
In corso di causa veniva autorizzato il sequestro giudiziario dei beni facenti parte dell’eredità di V..S. .
Si costituivano poi in giudizio M.C.B. ed A. quali eredi di P..M. , E..D.R. e D.R.F. quali eredi di G..D.R. e C.C. anche in sostituzione del figlio A..D.R. , che aveva rinunciato in suo favore ad ogni diritto oggetto della lite.
Il Tribunale adito con sentenza del 2-3-1993 rigettava ogni altra domanda e dichiarava, previa apertura della successione di S.P. , la validità del testamento olografo del 7-1-1950, dichiarava la C. erede universale di quest’ultimo e revocava il sequestro giudiziario emesso in corso di causa.
I..P. , A..P. e S..P. , quali eredi di S..P. , nonché M..F. e C..P. quali eredi di R..P. e D..P. , quest’ultimo anche per la quota del fratello deceduto Mi. , erede di P.R. , proponevano appello.
Resisteva in giudizio il Comune di Teora proponendo altresì appello incidentale.
Si costituiva inoltre A..R. in proprio e quale procuratrice speciale degli altri eredi legittimi della C. , deceduta il (OMISSIS), chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli e spiegando a sua volta un appello incidentale.
Si costituivano in giudizio C..C. , D.R.E. e F..D.R. , aderendo all’appello principale e formulando un appello incidentale.
Veniva poi ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.C.B. e M..A. che restavano contumaci.
Con sentenza del 3-7-1998 la Corte di Appello di Napoli rigettava l’appello principale e quelli incidentali, e dichiarava inammissibile l’appello incidentale tardivo del Comune di Teora.
Avverso tale sentenza proponevano separati ricorsi per cassazione il Comune di Teora e D..P. cui resisteva R.A. .
Questa Corte con sentenza del 15-7-2003 accoglieva il primo motivo del ricorso del Comune di Teora, dichiarava assorbiti gli altri nonché l’altro ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
Il Comune di Teora provvedeva alla riassunzione del giudizio, nel quale si costituivano A..R. in proprio e quale procuratrice di C..R. , F..R. , C.V. , Gi..Ca. , G..N. , B.G. , I..G. , P..C. , E..G. , A..G. , A..B. , G..G. e M.S. chiedendo il rigetto dell’appello principale e degli appelli incidentali; si costituivano inoltre D..P. , P.S. , A..P. e C..F.P. che insistevano per l’accoglimento dell’appello principale e per il rigetto degli appelli incidentali.
La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 20-9-2006 ha rigettato tutti i gravami ed ha compensato interamente tra tutte le parti le spese di giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza A..P. , P.S. , C..P. , A.M..L. , P.J.C. e C.A..P. hanno proposto un ricorso articolato in tre motivi, ed il Comune di Teora ha proposto un ricorso basato su due motivi (oltre alla trascrizione dei residui motivi dell’appello incidentale ritenuti assorbiti dal giudice di appello) cui hanno resistito con separati controricorsi A..P. , P.S. e C..P. da un lato, ed A..R. , F..R. , A..G. , E..N. , N.C. ed A..N. , gli ultimi tre quali eredi legittimi di R.C. , deceduta il (OMISSIS), dall’altro; costoro con altro controricorso hanno resistito anche al ricorso proposto da P.A. e dagli altri cinque ricorrenti; tutte le parti hanno successivamente depositato delle memorie.
Questa Corte con ordinanza del 20-9-2012 ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di D.R.E. e D.R.F.N. ; alla suddetta ordinanza è stata data puntuale esecuzione; gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
I ricorrenti P. hanno depositato successivamente una ulteriore memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.
In relazione alle rispettive date di notifica dei ricorsi, 12-1-2007 quello proposto da A..P. più altri, 14-2-2007 quello proposto dal Comune di Teora, deve ritenersi principale il primo ed incidentale il secondo.
Per ragioni di priorità sotto il profilo logico – giuridico occorre anzitutto esaminare il ricorso del Comune di Teora che con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1367 e 1369 c.c. e dei corrispondenti artt. 1132 e 1133 del c.c. del 1865 nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il testamento di Vito Sibilla doveva essere interpretato come una chiamata all’eredità dei nipoti nascituri del testatore limitatamente alla sola quota disponibile, corrispondente alla metà del patrimonio relitto; da tale premessa conseguirebbe, secondo l’assunto del giudice di appello, la devoluzione secondo legge, ai sensi dell’art. 805 secondo comma c.c. del 1865, in favore dell’unico figlio del testatore S.P. dell’altra metà del patrimonio relitto, corrispondente alla quota di legittima; tale devoluzione comporterebbe la nullità della disposizione testamentaria secondo la quale “nell’ipotesi che mio figlio non dovesse lasciare prole, in questo caso, e dopo il suo decesso, di qui a cento anni, tutto il mio patrimonio andrà a favore dell’istituendo asilo infantile, che dovrà portare il mio nome” in quanto la riportata clausola “si sine liberis decesserit”, accompagnata dalla devoluzione testamentaria dell’intero patrimonio relitto in favore dell’istituendo Asilo Infantile, concreterebbe l’ipotesi della sostituzione fedecommissoria vietata o, comunque, sancita da nullità sia dall’art. 899 del c.c. del 1865 sia dall’art. 692 ultimo comma c.c. vigente.
Il ricorrente rileva invece che l’inciso “nomino ed istituisco miei eredi i figli nascituri di mio figlio S.P. di V. ” ha il solo significato di attribuire ai figli nascituri di Pasquale l’intero suo patrimonio senza operare alcuna distinzione tra legittima e disponibile; la successiva specificazione “con spiega che ai figli maschi spetterà la metà della disponibile e l’altra metà, come per legge, spetterà ai maschi ed alle femmine” rafforza l’intenzione del testatore di regolare per testamento la devoluzione dell’intero suo patrimonio e l’istituzione, come suoi eredi universali, di tutti i figli nascituri di P. , nominati espressamente “miei eredi”, e chiarisce la volontà di privilegiare, nell’ambito della medesima chiamata all’intero suo patrimonio dei nipoti nascituri, i nipoti maschi.
Il Comune di Teora evidenzia che l’interpretazione del testamento di V..S. offerta dalla Corte territoriale è priva di ogni conforto letterale, posto che il testatore, utilizzando l’espressione “miei eredi”, ha inteso regolare per testamento l’intero suo patrimonio; quindi il giudice di appello non solo ha disatteso l’applicazione del criterio letterale, da ritenere primario nell’interpretazione del testamento, e nella fattispecie del tutto esauriente, ma ha anche omesso di esporre le ragioni per le quali il testatore avrebbe inteso manifestare una volontà diversa, avrebbe cioè omesso di testare in ordine alla quota di legittima, lasciando in questo modo che potesse essere devoluta secondo legge, ed avrebbe inteso chiamare all’eredità i suoi nipoti nascituri solo nella quota disponibile; in realtà i motivi che avevano indotto S.V. a pretermettere dal testamento il figlio P. erano chiaramente evincibili dalla stessa scheda testamentaria laddove, pur esprimendo il suo affetto paterno per quest’ultimo, esprimeva la sua scarsa fiducia nelle sue capacità di realizzarsi nella vita e di amministrare e conservare il patrimonio di famiglia.
Il Comune di Teora aggiunge che ogni eventuale incertezza sulla interpretazione del testamento in questione avrebbe dovuto essere superata facendo prevalere l’ipotesi interpretativa che consentiva alla scheda testamentaria di conservare l’integrale efficacia rispetto a quella che ne determinava la nullità, o comunque si sarebbe dovuto attribuire all’espressione “nomino ed istituisco miei eredi i figli nascituri…” il significato più consono alla natura ed all’oggetto dell’atto di ultima volontà.
Il ricorrente poi censura la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, qualora il testatore avesse voluto istituire “eredi in prima persona” sotto condizione i nascituri del figlio, soltanto la disponibile, in caso di inoperatività della condizione, sarebbe potuta passare all’erigendo ente, mentre, nel caso di clausola contente il disegno conservativo – trasmissivo illecito, detta clausola sarebbe stata nulla quantomeno relativamente alla lesione della legittima del figlio, e laddove ha concluso per la totale illeggibilità di tale disposizione in mancanza di idonee istruzioni impartite dal testatore per far prevalere l’una o l’altra eventualità; il Comune di Teora invero afferma che in entrambe dette ipotesi l’istituendo Asilo Infantile sarebbe stato validamente chiamato all’eredità, quantomeno limitatamente alla quota disponibile del patrimonio relitto.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1367 e 1369 c.c. e degli artt. 1131-1132 e 1133 e 899 del cod. civ. del 1865 nonché vizio di motivazione, afferma che nella fattispecie ricorreva la condizione “si sine liberis decesserit”, funzionante come condizione risolutiva per la chiamata all’eredità dei primi istituiti nel caso non fossero stati procreati, e come condizione sospensiva per la chiamata all’eredità per il secondo istituito (ovvero l’istituendo Asilo Infantile), destinata a divenire efficace solo con l’avveramento della condizione; si trattava quindi di una clausola che non concretava una sostituzione fedecommissoria; d’altra parte lo stesso giudice di appello ha ritenuto la natura fedecommissoria di essa non già sulla base dell’interpretazione del testamento, bensì relazione agli effetti giuridici che la pretesa mancata attribuzione della quota di legittima avrebbe comportato, in quanto la devoluzione della legittima secondo legge in favore dell’unico erede legittimo del testatore sarebbe stata in contrasto con la clausola in esame che, contemplando invece il suo decesso senza figli, avrebbe previsto la devoluzione dell’intero patrimonio in favore dell’istituendo Asilo Infantile.
Il Comune di Teora osserva in senso contrario che il testatore aveva validamente disposto dell’intero suo patrimonio, con la conseguenza che non era affatto configurabile una devoluzione secondo legge in favore del figlio P. della legittima, così come non aveva imposto alcun obbligo di conservazione del suo patrimonio ai fini della sua trasmissione in favore dell’istituendo Asilo Infantile; la violazione delle norme in materia di fedecommesso sussisteva quindi sotto un duplice profilo; anzitutto il testatore, avendo nominato ed istituito suoi eredi i suoi nipoti nascituri, aveva inteso devolvere ad essi l’intero suo patrimonio, comprensivo cioè di legittima e di disponibile; inoltre ed in via subordinata il ricorrente sostiene che la sostituzione fedecommissaria è stata ravvisata con esclusivo riferimento alla devoluzione secondo legge della quota di legittima del patrimonio relitto in favore del figlio P. , e non anche con riferimento alla devoluzione testamentaria della quota disponibile del patrimonio relitto, che non si contestava essere stata validamente effettuata in favore dei nipoti nascituri e, in loro sostituzione, dell’istituendo Asilo Infantile; pertanto la disposizione testamentaria in esame era valida ed efficace quantomeno limitatamente alla quota disponibile del patrimonio relitto, pacificamente non devoluta secondo legge al figlio P. e, quindi, non divenuta oggetto di alcun obbligo di conservazione a suo carico.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono fondate.
La Corte territoriale, premesso che il Tribunale aveva ravvisato nella clausola secondo cui, qualora P..S. fosse deceduto senza prole, i beni della successione paterna sarebbero stati devoluti all’ente istituendo, una sostituzione fedecommissoria vietata in quanto concernente l’intero patrimonio del testatore, compresa quindi la quota di legittima (essendo insito in essa l’intento di conservare l’intero patrimonio con inalienabilità anche dei beni della quota legittima, onde farlo pervenire all’ente erigendo), ha affermato che l’assunto del Comune di Teora per il quale, essendosi verificato l’effetto retroattivo della condizione risolutiva, essendo P..S. morto senza lascare figli, l’istituzione sarebbe andata a vantaggio del soggetto sostituito, avrebbe potuto semmai riguardare la quota disponibile, sempre che ciò fosse stato chiaramente previsto, e non pure la quota legittima dei figli, sulla quale in effetti la disposizione in esame non era chiara; infatti il testatore avrebbe istituito per la disponibile i nascituri del figlio imponendo a quest’ultimo, nell’ipotesi che fosse morto senza prole, di conservare per trasmettere “tutto il patrimonio”, e quindi anche la legittima, al soggetto sostituito, per cui in tal caso tale contraddittoria conseguenza avrebbe evidenziato il disegno adombrato dal Tribunale, ovvero il fatto che S.V. , non confidando nelle attitudini e nelle determinazioni del figlio, avesse mirato in realtà a fare di questi, sotto la copertura dell’istituzione di discendenti virtuali del medesimo, uno strumento passivo di trasmissione delle proprie sostanze all’erigendo ente.
Il giudice di appello ha quindi evidenziato che la disposizione testamentaria si rivelava contorta in quanto, qualora S.V. avesse inteso istituire “eredi in prima persona” sotto condizione i nascituri del figlio, soltanto la disponibile, semmai, in caso di inoperatività della condizione, avrebbe potuto essere devoluta all’erigendo ente, mentre, nel caso di clausola contenente il disegno conservativo – trasmissivo illecito, essa sarebbe nulla quantomeno relativamente alla lesione della legittima del figlio; non essendo pertanto possibile, in mancanza di idonee istruzioni impartite dal testatore, far prevalere l’una oppure l’altra eventualità, ne conseguiva la totale illeggibilità della incongruente disposizione, fermo restando quanto deciso dal Tribunale in quanto conforme ad esigenze generali di chiarezza e di rispetto della legge.
Tale convincimento non può essere condiviso sotto diversi profili.
Anzitutto la Corte territoriale, cui spettava quale giudice di merito l’interpretazione della volontà del testatore, non ha sostanzialmente assolto a tale incombente, concludendo per “la totale illeggibilità della incongruente disposizione”, e confermando comunque la statuizione del Tribunale di Napoli che aveva ravvisato nella disposizione testamentaria redatta da V..S. una sostituzione fedecommissoria.
In proposito è opportuno rilevare che nell’interpretazione del testamento il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c. – applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria – quale sia stata l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale “mortis causa”, salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento (vedi “ex multis” Cass. 21-2-2007 n. 4022), dovendo quindi interpretare l’atto nel senso in cui esso possa avere un qualche effetto giuridico piuttosto che nel senso in cui non ne avrebbe alcuno (Cass. 28-8-1986 n. 5278; Cass. 30-/5-1987 n. 4814); orbene nella fattispecie il giudice di appello non ha fatto applicazione dell’art. 7 1367 c.c. al fine di accertare la possibilità di riconoscere degli effetti giuridici alla volontà del testatore, e d’altra parte in maniera contraddittoria ha definito illeggibile la disposizione testamentaria in oggetto non tanto perché incomprensibile, ma in quanto suscettibile di essere interpretata secondo due diverse prospettazioni (istituzione di “eredi in prima persona” sotto condizione dei nascituri del figlio o clausola costituente una condizione fedecommissoria), trascurando di considerare che proprio ad esso giudice di merito spettava fornire l’interpretazione della effettiva volontà del testatore; né poi, sulla base di tali premesse di illeggibilità della suddetta disposizione testamentaria, era logicamente corretto aderire alla interpretazione resa dal giudice di primo grado in ordine alla sua ritenuta nullità in quanto costituente una clausola fedecommissoria, dunque aderendo ad una delle due possibili interpretazioni senza spiegare le ragioni di tale opzione.
Inoltre la statuizione in oggetto della sentenza impugnata ha trascurato di rilevare che nella clausola “si sine liberis decesserit” apposta ad un testamento non si ha una duplice e successiva istituzione come nel fedecommesso, bensì una istituzione subordinata a condizione risolutiva, verificatasi la quale il primo istituito viene considerato come se non fosse stato mai chiamato; tuttavia tale clausola è valida solo quando ha tutti i caratteri di una vera e propria condizione, risolutiva rispetto al primo istituito e sospensiva nei confronti del secondo, mentre essa è nulla quando viene impiegata per mascherare una sostituzione fedecommissoria vietata dalla legge, occorrendo quindi al riguardo un accertamento caso per caso, sulla base della volontà del testatore e delle particolari circostanze e modalità della disposizione (Cass. 17-5-1984 n. 3049; Cass. 19-1-1985 n. 150; Cass. 27-11-1990 n. 11428); orbene tale accertamento nella fattispecie non risulta essere stato effettuato nei termini ora enunciati, non essendo state sufficientemente chiarite le ragioni per le quali la disposizione in base alla quale, nell’ipotesi in cui il figlio di S.V. fosse morto senza lasciare figli, tutto il patrimonio del testatore sarebbe stato devoluto all’istituendo asilo infantile, configurasse una clausola fedecommissoria; invero il fatto che S.V. non confidasse nelle attitudini e nelle determinazioni del figlio Pasquale (secondo l’assunto del giudice di primo grado richiamato dalla Corte territoriale), non costituisce di per sé elemento decisivo per ritenere che, nelle intenzioni del “de cuius”, vi fosse la certezza che l’evento dedotto in condizione non si sarebbe avverato, eventualmente per una incapacità di procreare pregressa o sopravvenuta del suddetto figlio, e dunque per concludere che la clausola suddetta mascherasse una sostituzione fedecommissoria; anche sotto tale aspetto quindi si impone un nuovo esame in sede di rinvio di tale punto decisivo della controversia.
Infine si deve evidenziare l’erroneità dell’assunto del giudice di appello nella parte in cui ha ritenuto nulla la suddetta clausola quantomeno relativamente alla lesione della legittima del figlio; invero anche sotto il precedente codice civile del 1865 deve escludersi un vizio di nullità della disposizione testamentaria lesiva della legittima, restando detta disposizione soltanto soggetta alla sua riduzione conseguente all’accoglimento della domanda del legittimario che si ritenga leso nella sua quota di riserva, e dunque inefficace nei confronti di quest’ultimo.
Pertanto in sede di rinvio si deve procedere ad un nuovo esame di tali profili della controversia anche alla luce dei principi di diritto sopra richiamati.
Procedendo quindi all’esame del ricorso di P.A. più altri, si rileva che con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 587 e 602 c.c., viene censurata la sentenza impugnata per aver qualificato come testamento la lettera del 5-6-1950 recante la firma di P..S. destinata alla C. , peraltro mai speditale, rinvenuta tra gli effetti personali dello stesso Sibilla, e per averlo ritenuto valido nella forma e nella sostanza.
I ricorrenti principali sostengono che invero con tale lettera il S. , lungi dal disporre dei propri beni per il tempo successivo alla morte, manifestava sentimenti di amore ed affetto in un momento difficile della sua vita; il giudice di appello non ha indagato se il S. avesse in concreto disposto dei propri beni per il periodo posteriore alla propria morte, ovvero si fosse limitato, come in effetti era accaduto, ad informare la destinatala dell’esistenza di una separata scrittura o documento contenente invece il testamento, avente la diversa data del maggio 1949, al quale nella lettura si faceva riferimento; né la Corte territoriale aveva attribuito rilievo al fatto che il testamento non era mai stato ritrovato, circostanza che induce a ritenere che esso fosse stato distrutto o eliminato dallo stesso testatore quando in seguito era stato abbandonato dalla C. .
Con il secondo motivo i ricorrenti principali, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1363 e 587 c.c. nonché vizio di motivazione, assumono che erroneamente il giudice di appello ha qualificato come atto di ultima volontà la lettera del 5-1-1950, non considerando il tenore letterale delle parole usate né il tenore complessivo delle espressioni utilizzate; invero tale lettera aveva solo lo scopo di informare la C. di un pregresso testamento in suo favore, come si ricavava dalle espressioni usate nella lettera: “Con nessuno parla del testamento…Tieni molto conto questa lettera perché ti servirà….Con questa non avendo come dottoti, gran voglia di scrivere rendo ancora valido il testamento che feci nel maggio 1949, rimanendolo identico e come fu concepito se non con questa variante che la porzione lasciata a P..M. passa al povero A. …”; era quindi inequivocabile che la lettera non aveva natura o valore di testamento in quanto il “de cuius” non intendeva modificare il progresso testamento, di cui peraltro non si era trovata traccia.
Con il terzo motivo i ricorrenti principali, denunciando violazione degli artt. 132-115 c.p.c., 684- f 2697-1362 e 1363 c.c. ed omessa e/o insufficiente motivazione, affermano che dall’esame della suddetta lettera si evinceva inequivocabilmente che con essa il testatore non aveva inteso sostituire o revocare il testamento del maggio 1949, che rimaneva fermo e mai operativo salvo qualche secondaria variazione relativa all’attribuzione di alcuni legati.
Essi aggiungono che la Corte territoriale non ha dato il giusto rilievo alla annotazione apposta in alto della suddetta lettera del seguente tenore: “Con nessuno parla del testamento”; era chiaro pertanto che per P..S. il testamento al quale si riferiva non poteva identificarsi con il contenuto di tale lettera, ma appunto con la scrittura del 1949; orbene, in mancanza del rinvenimento di quest’ultima, si doveva presumere, anche in considerazione dell’interruzione del rapporto affettivo tra il S. e la C. negli ultimi anni di vita del primo, che il S. avesse inteso revocarlo e quindi eliminarlo, come era confermato dal fatto che le chiavi di casa non erano in possesso della C. ma di terzi quali addetti alla custodia o alla pulizia.
Gli enunciati motivi, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono fondati.
Il giudice di appello ha evidenziato che nella lettera datata 7-1-1950 e spedita da XXXXXX alla C.P.S. diceva di volere rendere ancora valido il testamento del maggio 1949, lasciandolo identico tranne che per un lascito particolare; ha poi aggiunto che il “de cuius” si era espresso nei seguenti termini: “In concreto tu sei la mia erede di tutto escluso la porzione che deve avere A. , mi pare di 1 ettaro di terreno che se ti converrà non darlo in natura glielo darai in denaro. Sarai tu la padrona e l’arbitra di questo”.
La sentenza impugnata ha quindi rilevato che non sussistevano dubbi in ordine alla intenzione del testatore di istituire la C. erede universale; infatti, a parte l’inequivocabile tenore dello stile e del fraseggio, ha ritenuto che, qualora Pasquale Sibilla non avesse voluto istituire propria erede la moglie, non avrebbe avuto motivo di confermare il contenuto del precedente testamento di uguale portata agli effetti del giudizio ex artt. 679-682 c.c. in materia di revoca delle disposizioni testamentarie, né avrebbe avuto plausibili motivi per prevedere la possibilità per l’onerata erede della scelta del legato alternativo in natura oppure in denaro a norma dell’art. 665 c.c..
La Corte territoriale ha quindi richiamato, aderendovi, il convincimento del giudice di primo grado, secondo il quale nella prima parte della suddetta lettera, ben suscettibile di costituire disposizione di ultima volontà, P..S. si era riportato all’olografo dell’anno prima confermandone per sommi capi il contenuto, mentre riguardo alla seconda parte il documento conteneva una clausola autonoma ed inequivocabile in base alla quale la C. avrebbe dovuto ereditare l’intero patrimonio, eccetto una zona di terreno; ha quindi ritenuto che le disposizioni di cui al testamento del 1949 già contenessero disposizioni in favore dalla C. peraltro superate sul piano dell’effettualità giuridica da quelle più recenti di portata universale.
Il Collegio rileva che l’esame dei motivi in oggetto sollecita una riflessione sulla esigenza della sussistenza nel testamento olografo dei requisiti minimi per l’individuazione di un negozio “mortis causa”, e quindi sulla necessità che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell’autore nel senso che sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e sia diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte (Cass. 24-8-1990 n. 8668); occorre quindi, proprio in considerazione della serietà dell’atto e delle sue conseguenze giuridiche, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo, al di là dei requisiti di forma individuati dall’art. 602 c.c., altresì l’accertamento, prioritario rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, della oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso (Cass. 28-5-2012 n. 8490); tale imprescindibile esigenza è dettata dal rilievo che il testamento, essendo destinato a spiegare i suoi effetti dopo la morte del testatore nei confronti di terzi, deve riflettere inequivocabilmente la volontà del suo autore, e dunque le disposizioni in esso contenute devono essere frutto di tale volontà e non devono essere riconducibili ad altri intenti.
Orbene nella fattispecie la Corte territoriale non si è data sufficientemente carico di tale problematica, non avendo chiarito esaustivamente le ragioni per le quali ha ritenuto che la lettera del 7-1-1950 indirizzata alla C. (erroneamente qualificata dal giudice di appello quale coniuge del testatore, laddove sembra incontroverso tra le parti che essa non rivestisse tale veste) configurasse un testamento, nonostante che con essa si confermasse la validità di un precedente testamento del 1949; non sono facilmente comprensibili, invero, nel convincimento espresso dal giudice di appello, le ragioni dell’attribuzione riconosciuta a tale lettera di espressione di una volontà testamentaria attuale ed ulteriore rispetto a quella precedentemente contenuta nella menzionata scheda testamentaria, al di là della sua idoneità ad informare la C. dell’esistenza di tale pregresso testamento; inoltre la conferma ivi espressa della validità del precedente testamento, sia pure con la modifica relativa al lascito in favore di un tale A. , pone poi il problema, invero non esaminato dal giudice di appello, della possibilità di riconoscere a tale lettera, ritenuta sostanzialmente integrativa del precedente testamento, una sua autonoma espressione di volontà testamentaria a prescindere dall’esistenza della scheda testamentaria del 1949, considerato il fatto pacifico che quest’ultima non è stata mai trovata.
Sotto diverso profilo, poi, la configurabilità della lettera del 7-1-1950 quale testamento olografo è senz’altro ammissibile in linea di principio, in quanto da un punto di vista formale non sussiste alcuna ragione impeditiva al riguardo, qualora risultino esistenti i requisiti voluti dalla legge (olografia, data e sottoscrizione), come invero è incontestato nella fattispecie; ferma quindi restando la necessità di accertare se la lettera contenga un vero e proprio testamento, da effettuare sulla base di rigorose indagini, onde poter concludere che con la lettera si sia veramente inteso porre in essere una disposizione di ultima volontà (Cass. 21-1-1964 n. 134), devesi peraltro osservare che nella fattispecie, secondo l’assunto dei ricorrenti P. non contestato almeno specificatamente dalle controparti, tale lettera non sarebbe mai stata spedita alla C. , e sarebbe stata rinvenuta tra gli effetti personali di Pasquale Sibilla; orbene tale circostanza, seppure in astratto non decisiva per escludere efficacia alle disposizioni testamentarie in essa contenute, potrebbe tuttavia essere sintomo, valutate tutte le circostanze del caso, di un proposito non ancora pienamente maturato, e configuri pertanto solo un passaggio non compiuto della volontà del testatore di disporre del suo patrimonio per il tempo successivo al suo decesso secondo le modalità ivi previste; in proposito peraltro la sentenza impugnata ha omesso del tutto di esaminare tale punto decisivo della controversia.
Conseguentemente per le ragioni esposte devesi procedere in sede di rinvio ad un nuovo esame delle questioni oggetto del ricorso proposto dai P. .
In definitiva all’esito dell’accoglimento di entrambi i ricorsi la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, li accoglie entrambi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

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