Il testo integrale[1]
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 marzo 2012 n. 9870
Così deciso dalla Suprema Corte di cassazione con la sentenza in commento secondo cui il complesso di apparecchiature che compongono il sistema di videosorveglianza della Procura di Bassano del Grappa si compone non solo di alcune videocamere, alcune delle quali registrano immagini, trasformandole in dati che memorizzano e trasmettono ad altra componente del sistema, secondo un programma informatico, attribuendo anche alle immagini la data e l’orario e consentendone la scansione in fototogrammi, ma si avvale anche di un hard disk che riceve e memorizza tutte le immagini, rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi, tanto che tali caratteristiche equiparano la videosorveglianza ad un sistema informatico.
Sorrento 16 marzo 2012.
Avv. Renato D’Isa
[1] Testo scaricabile e consultabile sul portale giuridico del sole24Ore – Guida al Diritto
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