Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 12 giugno 2012, n. 22917
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 1.2.2007, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Aversa, dichiarò A.S. responsabile del reato di cui all’art. 642 cod. pen. (consistito nel falsificare il contratto di assicurazione ed il relativo contrassegno) e lo condannò alla pena di anni 2 di reclusione. L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 19.4.2011, confermò la decisione di primo grado e condannò l’imputato alla rifusione a favore della parte civile delle ulteriori spese di giudizio.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo:
1. vizio di motivazione in relazione all’affermazione i responsabilità trascurando le giustificazioni fornite dall’imputato, il quale aveva indicato l’agenzia di pratiche automobilistiche dove aveva stipulato la polizza e dedotto l’assenza dell’elemento soggettivo del reato;
2. violazione di legge in quanto il reato di cui all’art. 642 cod. pen. presuppone l’esistenza di un valido contratto di assicurazione, nella specie inesistente atteso che la contestazione riguarda la falsificazione del contratto che, al più, potrebbe integrare il delitto di cui all’art. 485 cod. pen.;
3. vizio di motivazione ed omessa assunzione di una prova decisiva in relazione alla mancata escussione del Comandante la Stazione Carabinieri di Aversa circa le indagini esperite a seguito delle dichiarazioni dell’imputato;
4. vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena.
Considerato in diritto
Il secondo motivo di ricorso è fondato.
In tema di reato di frode in assicurazione, l’integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, siccome impedisce l’instaurazione del rapporto tra l’autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l’azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, potendosi però configurare, in ordine a tale condotta, il delitto di falsità in scrittura privata. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 12210 del 20.2.2007 dep. 22.3.2007 rv 236132).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste, impregiudicato l’eventuale esercizio dell’azione penale per il diverso delitto di cui all’art, 485 cod. pen. sempre che sia stata sporta tempestiva querela e non sia intervenuta prescrizione.
La decisone assunta rende superfluo esaminare gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio lai sentenza impugnata perché il fatto non sussiste
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