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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 11 giugno 2015, n. 24771

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 17/4/2014, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza dei Gup presso il Tribunale di Napoli, in data 11/6/2013, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91, rideterminava la pena complessiva inflitta a R.M., per ì reati di concorso in associazione di stampo mafioso e trasferimento fraudolento di valori, in anni sette, mesi sei di reclusione 3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando sei motivi di gravame con i quali deduce:

3.1 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 416 bis cod. pen. ed all’art. 192, II e III comma cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione dì attendibilità dei collaboratori di giustizia; mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso in contestazione. Al riguardo duole di violazione dei criteri che governano la formazione della prova ed eccepisce che i giudici del merito avrebbero omesso di operare il necessario vaglio di attendibilità dei collaboratori di giustizia e della intrinseca consistenza delle loro dichiarazioni. Deduce, in particolare, che il R. rientrava fra i soggetti sottoposti ad estorsione da parte dei clan camorristico; imprenditore vittima piuttosto che colluso.

3.2 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 416 bis cod. pen. ed all’art. 192, II e III comma cod. proc. pen., in riferimento alla mancata derubricazione del reato di partecipazione in quello di concorso esterno. Al riguardo eccepisce che le circostanze riferite dai collaboratori di giustizia circa la consegna da parte del R. di armi ed autovetture al clan non risultano riscontrate.

3.3 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 416 bis cod. pen. ed all’art. 192, II e III comma cod. proc. pen., in relazione alla mancata retroatazione della condotta all’anno 2004. Anche in questo caso il ricorrente eccepisce che le circostanze riferite dai collaboratori di giustizia non sono idonee a formare la prova in quanto non riscontrate.

3.4 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla configurabilità dell’art. 12 quinquìes l. 356/92; violazione della legge processuale, in particolare dell’art. 192, II e III comma cod. proc. pen. Al riguardo si duole di motivazione apparente, ribadendo l’insussistenza del dolo specifico, in quanto il R., mai sottoposto a procedimenti per reati associativi, o aggravati ex art. 7 L. 203/91, non poteva presumere l’inizio di un procedimento di prevenzione a suo carico.

3.5 Vizio della motivazione per totale omissione della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti che giustificassero la confisca dei beni immobili sequestrati.

3.6 Violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio con riferimento alla mancata concessione delle generiche ed alla dosimetria della pena.
Considerato in diritto

1. II ricorso è infondato.

2. Per quanto riguarda le censure mosse con il primo e secondo motivo in punto di partecipazione dell’imputato all’associazione di stampo mafioso denominata “clan Belforte”, occorre rilevare che, in tema di valutazione della prova, i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza – intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente – da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d’accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13473 del 04/03/2008 Ud. (dep. 31/03/2008) Rv. 239744).

3. Quanto alla valutazione della credibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva dei suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012 Ud. (dep. 14/05/2013 ) Rv. 255145). In sostanza devono essere superate eventuali riserve circa l’attendibilità del narrato di ciascun dichiarante, vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti.

4. Orbene dalla lettura complessiva della sentenze di primo e secondo grado, si evince che il giudizio di attendibilità dei dichiaranti e della fonti dirette non viene soltanto enunciato, ma anche implicitamente formulato, in quanto si fonda sulla loro intraneità all’associazione e quindi sulla diretta conoscenza dei fatti. In particolare nella sentenza di primo grado fol. 32-33, il giudizio di attendibilità viene implicitamente formulato, laddove il Gup mette in evidenza che perfettamente convergenti appaiono le dichiarazioni di ben cinque collaboratori di giustizia.

3. Nel caso di specie a carico del prevenuto esistono numerose chiamate in reità provenienti dai collaboratori N., A., G., C. e F., tutte convergenti sul nucleo centrale relativo all’intervento del sodalizio per imporre ai bar della zona di Marcianise l’adozione delle slot machine installate dalla ditta del R.. Costui si avvaleva della forza di intimidazione del sodalizio criminale per imporre l’istallazione delle sue macchine da gioco e poi restituiva al clan una parte dei profitti in tal modo conseguiti, versando con cadenza periodica delle somme di denaro. Non v’è dubbio, pertanto, che il R. non rientrasse nella categoria “dell’imprenditore vittima”, quanto piuttosto in quella “dell’imprenditore colluso”, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte.

4. In materia di partecipazione ad associazione di stampo mafioso è ragionevole considerare “imprenditore colluso” quello che è entrato in rapporto sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l’imprenditore nell’imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell’ottenere risorse, servizi o utilità; mentre è ragionevole ritenere “imprenditore vittima” quello che soggiogato dall’intimidazione non tenta di venire a patti col sodalizio, ma cede all’imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un’intesa volta a limitare tale danno. Ne consegue che il criterio distintivo tra le due figure è nel fatto che l’imprenditore colluso, a differenza di quello vittima, ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l’essere venuto in relazione col sodalizio mafioso ( Sez. 1, Sentenza n. 46552 del 11/10/2005 Cc. (dep. 20/12/2005 ) Rv. 232963; Sez. 5, Sentenza n. 39042 del 01/10/2008 Cc. (dep. 16/10/2008 ) Rv. 242318).

5. In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, deve ritenersi “colluso” l’imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della “affectio societatis”, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l’imprenditore, nell’imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l’organizzazione mafiosa, nell’ottenere risorse, servizi o utilità. (Nel caso di specie, l’imprenditore operava nell’ambito del sistema di gestione e spartizione degli appalti pubblici attraverso un’attività di illecita interferenza, che comportava, a suo vantaggio, il conseguimento di commesse e, in favore dei sodalizio, il rafforzamento della propria capacità di influenza nel settore economico, con appalti ad imprese contigue) (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 30346 del 18/04/2013 Ud. (dep. 15/07/2013 ) Rv. 256740).

6. Pertanto se l’attività “dell’imprenditore colluso” rientra normalmente nella figura dei concorso esterno, quando la condotta di costui vada oltre il conseguimento di reciproci vantaggi nello svolgimento dell’attività imprenditoriale e si caratterizzi – come nel caso di specie – per la messa a disposizione del sodalizio di autovetture e di armi, ben può qualificarsi tale rapporto come intraneità al gruppo criminale. Pertanto correttamente la Corte territoriale ha qualificato la condotta dei R. come partecipazione all’associazione di stampo mafioso, anziché come concorso esterno. Di conseguenza devono essere rigattati il primo ed il secondo motivo di ricorso.

7. Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce che la condotta sarebbe cessata nel 2004, occorre considerare che il reato permanente di partecipazione ad associazione di stampo mafioso è stato oggetto di una contestazione aperta, cioè commesso dal 2009 ad oggi. Orbene in giurisprudenza è pacifico che il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.) può continuare a consumarsi anche successivamente all’emissione di una misura cautelare – essendo legato non solo a condotte tipiche ma anche soltanto alla mancata cessazione “dell’affectio societatis scelerum” – fino ad un atto di desistenza che può essere volontaria oppure legale, rappresentato dalla sentenza di condanna anche non definitiva; nel caso di contestazione senza l’indicazione della data di cessazione della condotta, la permanenza deve ritenersi sussistente fino alla data della pronunzia di primo grado (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 31111 dei 19/03/2009 Ud. (dep. 28/07/2009 ) Rv. 244479).

8. Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito prova alcuna che vi sia stato un atto di desistenza o qualunque altro atto che comporti la cessazione dell”affectio societatis scelerum”. Di conseguenza anche il terzo motivo di ricorso deve essere rigettato.

9. Per quanto riguarda il quarto motivo di ricorso in punto di sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 12 quinquies, le censure del ricorrente ripropongono le medesime doglianze sollevate con i motivi d’appello che la Corte territoriale ha rigettato confutandoli con motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici e, pertanto, risultano inammissibili.

10. E’ infondato anche il quinto motivo di ricorso in punto di sussistenza dei presupposti della confisca, in quanto la Corte territoriale ha – sia pure sinteticamente – motivato, osservando che dagli elementi istruttori raccolti risulta dimostrata la sproporzione fra i redditi delle persone dei soci e le operazioni finanziarie consistenti facenti capo alla società.

11. Ugualmente infondate sono le censure in punto di diniego delle generiche e di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte d’appello adeguatamente e specificamente motivato sul punto.

12. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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