Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 settembre 2013 n. 20703[1]
Ora, la dottrina più attenta, che in questa sede si intende condividere, ha avuto modo di chiarire che la norma si applica anche alla successione legittima.
L’articolo 584 comma 1 cod. civ., dettato in tema di successioni legittime, con riferimento al coniuge putativo contempla espressamente l’applicabilità della disposizione stabilita dall’art. 540 comma 2.
E, dunque, l’estensione dei diritti previsti da questa norma al coniuge legittimo non può essere revocata in dubbio, perché sarebbe contrario al principio di eguaglianza che il coniuge putativo fosse trattato diversamente e in modo più favorevole rispetto al coniuge legittimo.
Lo stesso risultato per altro verrebbe assicurato interpretando correttamente, (cioè tenendo conto delle esigenze che sono poste al fondamento del) l’art. 540 , comma 2, cc. il quale prevede i diritti di abitazione e di uso in favore del coniuge superstite ‘anche quando concorra con altri chiamati’. Ora poiché un concorso con altri chiamati può verificarsi solo con riferimento alla successione legittima o a quella testamentaria sembra evidente che il legislatore abbia inteso stabilire che, a prescindere dal tipo di successione, al coniuge superstite spettano, comunque, i predetti diritti.
Pertanto, o un’interpretazione costituzionalmente orientata, dell’art. 584 cc. o un’interpretazione assiologica della normativa di cui agli artt. 581 e 540 cc., consente di affermare che anche al coniuge legittimo sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano (cfr. Cass. SSUU. N. 4847 del 27 febbraio 2013)
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