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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 1 aprile 2014, n. 14942

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIANDANESE Franco – Presidente
Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere
Dott. LOMBARDO Luigi – rel. Consigliere
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del Tribunale di Latina, in data 6.12.2012;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
Udito, per l’imputato, l’Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina rigetto’ la richiesta di sequestro preventivo, avanzata dalla locale Procura della Repubblica ai sensi del Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12 sexies relativamente alle somme di denaro, ai titoli e alle giacenze liquide di pertinenza di (OMISSIS), indagato per il reato di cui agli articoli 81 cpv. e 317 cod. pen., per avere, nella sua qualita’ di ufficiale giudiziario, costretto i soggetti implicati nelle procedure esecutive, a versargli somme di denaro al fine di evitare che l’esecuzione si chiudesse in modo negativo o venisse rinviata sine die.
L’ordinanza del G.I.P. venne appellata dal Pubblico Ministero e il Tribunale di Latina, con ordinanza dell’1.2.2012, accogliendo il gravame, dispose il sequestro richiesto dalla locale Procura della Repubblica.
Avverso tale ordinanza, propose ricorso per cassazione l’indagato e questa Suprema Corte, con sentenza in data 5.7.2012, annullo’ il provvedimento impugnato e rinvio’ allo stesso Tribunale di Latina per un nuovo esame.
Con ordinanza del 6.2.2013, il Tribunale di Latina, decidendo quale giudice di rinvio, accolse l’appello del pubblico ministero, disponendo il sequestro delle somme dei titoli e delle giacenze liquide dell’indagato nella parte eccedente il reddito dichiarato di euro 41.479,00.
Ricorre per cassazione il difensore del (OMISSIS), deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 322 ter cod. pen. e del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies in cui sarebbe incorso il Tribunale, quale giudice di rinvio, per non avere osservato il principio di diritto dettato da questa Corte suprema con riguardo alla necessita’ di motivare congruamente la sproporzione tra le disponibilita’ di denaro dell’indagato e il reddito dallo stesso dichiarato; secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di procedere ad una ricostruzione storica complessiva della situazione patrimoniale dell’indagato, soffermandosi solo su due assegni dell’importo complessivo di euro 360.000,00 incassati dal (OMISSIS) per una vicenda che lo vede indagato di truffa ai danni di (OMISSIS); somma questa che non sarebbe sequestrabile, sia perche’ non collegata al delitto di concussione per il quale si procede e collegata invece ad un reato (quello di truffa) non compreso tra quelli che – ai sensi dell’articolo 12 sexies cit. – legittimano il sequestro, sia perche’ appartenente a persona estranea al reato, cosi’ essendo sottratta alla confisca dallo stesso disposto dell’articolo 322 ter cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato nei termini che seguono.
Con sentenza del 5.7.2012, questa Corte annullo’ il provvedimento impugnato, disponendo che il giudice di rinvio provvedesse a verificare la sussistenza della sproporzione tra il patrimonio dell’indagato e il suo reddito tenendo conto della sua evoluzione con riferimento ad un congruo lasso temporale e, in ogni caso, tenendo conto dei due assegni circolari esibiti e dei rapporti negoziali intercorsi tra il (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS).
La doglianza del ricorrente riguarda l’erroneo accertamento della sproporzione tra reddito e patrimonio del (OMISSIS), con esclusivo riferimento alla inclusione – nella valutazione della sproporzione – della somma di euro 240.000,00 derivante dagli assegni incassati dal (OMISSIS) a seguito della truffa commessa in danno di (OMISSIS) (somma ricavata dalla sottrazione, dall’originario importo di euro 360.000,00 portata dai due assegni, della somma di euro 120,000,00 consegnata alla (OMISSIS)).
Orbene, ritiene la Corte che il giudice di rinvio, nel disporre il sequestro della somma proveniente dalla truffa commessa in danno della (OMISSIS), ha violato il disposto del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies.
E invero, il Tribunale, una volta accertato che la somma in questione appartiene alla (OMISSIS) (in quanto derivante dalla truffa commessa in danno della stessa) e non al (OMISSIS), non avrebbe potuto considerarla ai fini della verifica della sproporzione tra il reddito dell’indagato e il suo patrimonio. Si tratta di una somma che, appartenendo ad un terzo estraneo al procedimento, avrebbe potuto essere sottoposta a sequestro nell’ambito del procedimento penale relativo alla truffa che vede la (OMISSIS) persona offesa dal reato, ma non nell’ambito del presente procedimento al quale la (OMISSIS) e’ in ogni modo estranea.
Non rimane, dunque, che annullare l’ordinanza impugnata e rimettere il procedimento al Tribunale di Latina, per nuovo esame che tenga conto del principio sopra enunciato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo esame.

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