Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 24 febbraio 2017, n. 9197

Nella truffa gli artifici e raggiri devono necessariamente precedere l’induzione in errore e il conseguimento dell’ingiusto profitto, mentre, qualora questo sia stato già ottenuto senza induzione in errore della vittima, non valgono a integrare il reato gli artifici posti in essere successivamente

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 24 febbraio 2017, n. 9197

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. RAGO Geppino – Consigliere

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – rel. Consigliere

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 27/02/2015 della Corte di Appello di Brescia

PARTE CIVILE:

(OMISSIS);

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Luigi Agostinacchio;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 27/02/2015 la Corte di Appello di Brescia confermava la decisione del Tribunale di Mantova emessa il 18/12/2013 di condanna dell’appellante (OMISSIS) alla pena di un anno di reclusione ed Euro 800,00 di multa perche’ ritenuto responsabile del reato di truffa in danno di (OMISSIS) nonche’ al risarcimento dei danni – liquidati in via definitiva in Euro 2.000 – in favore di quest’ultimo, costituitosi parte civile.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS) di persona sulla base di due motivi, incentrati sul vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della truffa, dovendo la condotta ascritta (falsa denuncia di furto di assegni consegnati in pagamento) integrare esclusivamente gli estremi della calunnia, reato per il quale egli aveva gia’ riportato condanna; ha lamentato inoltre la violazione dell’articolo 512 c.p.p. per la mancata correlazione tra i fatti contestati e la sentenza.

3. Il ricorso e’ fondato con riferimento alla doglianza inerente alla configurazione nel caso in esame del reato di truffa.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la falsa denuncia di furto di assegni bancari, in precedenza negoziati, integra il reato di calunnia poiche’ si attribuisce in tal modo al legittimo portatore l’impossessamento o la ricezione illecita del titolo e dunque il reato di furto o di ricettazione, dovendosi ritenere irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la circostanza che, nella denuncia, non sia stato accusato alcun soggetto determinato, allorche’ il destinatario dell’incolpazione sia implicitamente ma agevolmente individuabile sulla base degli elementi enucleabili dalla denuncia stessa.

Per tale reato infatti il (OMISSIS) e’ stato condannato in via definitiva, come riportato nel ricorso.

Non e’ invece ravvisabile il reato di truffa.

Nell’ottica del reato di cui all’articolo 640 c.p. infatti l’attivita’ fraudolenta deve generare come risultato l’errore della vittima.

L’errore, in questa prospettiva, e’ dunque una falsa rappresentazione di circostanze di fatto capaci di incidere sul processo di formazione della volonta’, a cui il soggetto passivo e’ stato indotto dagli artifici e raggiri posti in essere dall’agente. Cio’ che contraddistingue l’errore, nella truffa, e’ quindi la peculiarita’ di essere, ad un tempo, causa dell’atto di disposizione patrimoniale della vittima ed effetto degli artifici e raggiri. Questi ultimi devono pertanto necessariamente precedere l’induzione in errore e il conseguimento dell’ingiusto profitto mentre, qualora questo sia gia’ stato ottenuto senza induzione in errore della vittima, non valgono ad integrare gli estremi del reato gli artifici posti in essere successivamente (in termini, Cass. sez. 6, sent. n. 12604 dell’11/12/2012 – dep. 18/03/2013 – Rv. 256000).

Orbene, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che gli assegni in disamina vennero consegnati dal (OMISSIS), post-datati al 31 marzo, 30 maggio e 31 luglio 2008, nel dicembre 2007 in pagamento di una terza fornitura di bestiame avvenuta il (OMISSIS), non contestualmente pagata perche’ il venditore aveva confidato sulla solvibilita’ dell’acquirente, adempiente rispetto all’obbligazione di versamento del prezzo relativo a due precedenti forniture (“al momento di ritirare la merce disse che, non avendo con se’ il libretto degli assegni, sarebbe ritornato successivamente…poiche’ si era dimostrato un cliente affidabile, il (OMISSIS) gli accordo’ fiducia ma, nonostante le rassicurazioni, il debito non venne saldato…pertanto la vittima incomincio’ a sollecitare l’imputato fino a quando, nel dicembre dello stesso anno… – pag. 3 della sentenza impugnata”); la falsa denuncia di furto fu altresi’ formalizzata il 14 marzo 2008 presso i Carabinieri di San Martino di Lupari.

La condotta fraudolenta, dunque, sostanziatasi nella presentazione della denuncia di furto, e’ successiva al conseguimento del profitto consistente nella consegna del bestiame e, conseguentemente, non rileva ai fini dell’integrazione degli estremi del reato di truffa.

D’altra parte – come non ha mancato di rilevare il ricorrente nel secondo motivo di ricorso – il delitto ex articolo 640 c.p. e’ stato contestato al capo B) in conformita’ al modello normativo ma in termini difformi da quelli accertati in sentenza (artifici e raggiri “consistiti nell’emettere assegni…postdatati…ottenendo la consegna del bestiame e procurandosi in tal modo un ingiusto profitto”).

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perche’ il fatto non sussiste, con riferimento alla dichiarazione di penale responsabilita’ dell’imputato in ordine al reato di truffa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste

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