Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 22 maggio 2017, n. 25464

In caso di sequestro probatorio di una somma, legittimato a chiedere il riesame della misura cautelare è anche il semplice detentore del denaro perché sono in gioco solo i presupposti della misura

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 22 maggio 2017, n. 25464

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – rel. Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza in data 13/12/2016 del Tribunale di Trento in funzione di giudice del riesame cautelare;

visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. AGOSTINACCHIO Luigi;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALLI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 13/12/2016 il Tribunale di Trento dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio della somma di Euro 17.000 emesso dal Procuratore della Repubblica di Trento in data 18/11/2016 in relazione al reato di cui all’articolo 648 bis c.p. sostenendo la mancanza di legittimazione del ricorrente perche’ mero detentore fiduciario, non titolare del bene, e quindi privo di un interesse concreto ed attuale alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il (OMISSIS) tramite il difensore di fiducia sulla base di un unico motivo con il quale ha eccepito la nullita’ del provvedimento per violazione di legge in relazione agli articoli 325 e 355 c.p.p. e difetto assoluto di motivazione sussistendo l’interesse al dissequestro attesa la sua veste di indagato e di persona alla quale il denaro era stato sequestrato a fini probatori.

3. Il ricorso e’ fondato sotto il profilo della violazione di legge da ritenersi integrata anche dalla palese inconsistenza logica della motivazione, con riferimento alla dichiarata inammissibilita’ della richiesta di riesame per carenza d’interesse. Occorre, anzitutto, rilevare che contro il provvedimento di sequestro emesso ai sensi dell’articolo 253 c.p.p. sono previsti due diversi mezzi di reclamo: il riesame, disciplinato dall’articolo 257 c.p.p., e l’opposizione, regolato dal successivo articolo 263 c.p.p.. Mentre attraverso il riesame viene richiesto, al competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 324 c.p.p., comma 5, di verificare la sussistenza delle condizioni, formali e sostanziali, legittimanti l’adozione del provvedimento, con l’opposizione l’interessato richiede la restituzione della cosa in quanto, a suo giudizio, sia venuta meno l’esigenza di mantenere il sequestro ai fini della prova. I due istituti, dunque, pur tra loro complementari, presentano sostanziali differenze in quanto, il primo, mira ad accertare la legittimita’ originaria del sequestro, la seconda, tende a verificare la persistenza dei presupposti applicativi dello stesso.

In sede di riesame, pertanto, non e’ in discussione il tema della restituzione della cosa oggetto di sequestro, bensi’ la sussistenza dei presupposti del sequestro al momento dell’adozione del relativo provvedimento.

Nel caso di specie, il ricorrente ha inteso attivare il reclamo disciplinato dall’articolo 257 c.p.p., di guisa che al Tribunale di Trento competeva solo di accertare la sussistenza di quei presupposti e, dunque, da un lato, di verificare la congruita’ degli elementi indiziari raccolti dall’accusa in relazione alla fattispecie delittuosa ipotizzata ed il rapporto di pertinenzialita’ della cosa oggetto di sequestro rispetto alla stessa fattispecie, dall’atro, di individuare le concrete finalita’ probatorie ad essa attribuite in funzione dell’accertamento dei fatti.

Orbene, a tale compito non hanno correttamente adempiuto i giudici del riesame che hanno peraltro impropriamente richiamato la disciplina in tema di sequestro preventivo pur avendo accertato in premesso la diversa natura della misura reale in argomento, omettendo di esaminare il tema delle finalita’ probatorie perseguite dal provvedimento in funzione dell’accertamento dei fatti.

Risulta pertanto anomalo il riferimento al tema del diritto del ricorrente alla restituzione delle somme di denaro, tipico dell’opposizione prevista dall’articolo 263 c.p.p. e del tutto estraneo al procedimento per riesame che, come gia’ rilevato, mira esclusivamente ad accertare la sussistenza dei presupposti del sequestro, come sopra individuati, al momento dell’adozione del relativo provvedimento.

D’altra parte, contrariamente a quanto si sostiene nell’ordinanza impugnata, nel caso del riesame, l’interesse ad impugnare, quanto meno dell’indagato, prescinde del tutto dall’interesse alla restituzione della cosa, ove si consideri il diritto dello stesso di richiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l’oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile, posto il suo interesse a verificare che ogni mezzo che tenda all’acquisizione della prova abbia ingresso nel procedimento solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge. L’articolo 257 c.p.p., del resto, espressamente stabilisce che, contro il decreto di sequestro “l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame….” (in termini, Cass. Sez. 4, sent. n. 6279 del 01/12/2005 – dep. 17/02/2006 – Rv. 233402).

L’ordinanza impugnata dev’essere, in conclusione, annullata, con rinvio al Tribunale di Trento perche’ provveda sull’istanza di riesame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento sezione per il riesame dei provvedimenti coercitivi, disponendo l’integrale trasmissione degli atti allo stesso tribunale.

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