Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 18 aprile 2017, n. 18821

Chi incassa un anticipo per la vendita di un veicolo online e si rende irreperibile senza consegnare l’auto, non commette il reato di insolvenza fraudolenta ma mette in atto una truffa

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 18 aprile 2017, n. 18821

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco – Presidente

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere

Dott. DE SANTIS Anna M – rel. Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza resa in data 17.3.2016 della Corte d’appello di Reggio Calabria che riformava quella del Tribunale di Locri, Sezione Distaccata di Siderno, del 7.11.2012;

Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

Udita nell’udienza pubblica del 2/3/2017 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Perla Lori, che ha chiesto dichiararsi l’inammissbilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 7.11.2012 il Tribunale di Locri, Sezione Distaccata di Siderno, dichiarava lo (OMISSIS) colpevole del delitto di truffa in danno di (OMISSIS) consistita nell’offerta in vendita su un sito internet del veicolo Aixan 50 al prezzo di Euro 3.000 e nella convenuta cessione alla p.o., da cui riceveva l’acconto di Euro 500 sul conto corrente postale a suo nome, omettendo – tuttavia – di adempiere alla consegna del veicolo e rendendosi irrintracciabile. La Corte d’Appello con l’impugnata sentenza qualificava il fatto ex articolo 641 c.p., e rideterminava la pena in mesi 4 di reclusione in luogo di mesi 6 di reclusione ed Euro 500 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato personalmente, deducendo l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e correlato vizio della motivazione in relazione alla ritenuta insolvenza fraudolenta, avendo la Corte territoriale omesso di motivare in ordine agli elementi dai quali ha desunto l’iniziale stato di insolvenza dello (OMISSIS) e il consequenziale proposito di inadempimento, vertendosi in ipotesi di condotta penalmente irrilevante.

3. La Corte d’appello ha ritenuto di dover qualificare la pacifica condotta del prevenuto, consistita nella vendita di un veicolo per via telematica, nella ricezione dell’acconto e nella successiva mancata consegna del bene, quale insolvenza fraudolenta sull’assunto della mancata ravvisabilita’ di artifizi e raggiri, valorizzando la pretesa dissimulazione da parte del ricorrente di uno stato d’insolvenza. Nella giurisprudenza di legittimita’ e’ pacifica l’affermazione che sussiste l’ipotesi della truffa e non dell’insolvenza fraudolenta, o del mero illecito civile, quando l’inadempimento contrattuale sia l’effetto di un precostituito proposito fraudolento(Sez. 2, n. 43660 del 19/07/2016, P.M. in proc. Cristaldi, Rv. 268448; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015 Sabetta, Rv. 262801; Sez. 2, n. 14674 del 26/02/2010, Salord, Rv. 246921).

Pertanto deve ritenersi integrata la truffa contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non piu’ rintracciabile giacché tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volonta’ di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on-line.

Il fatto deve essere, dunque, riqualificato ex articolo 640 c.p., con conseguente annullamento senza rinvio e rigetto nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata sul punto della qualificazione giuridica del fatto che deve essere riqualificato ai sensi dell’articolo 640 c.p., e rigetta nel resto il ricorso

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