Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 16 gennaio 2017, n. 1856

Il consenso delle parti all’ acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all’attivita’ di investigazione difensiva, puo’ formarsi tacitamente mediante una manifestazione di volonta’ espressa di’ chi propone e l’assenza di opposizione della controparte, qualora il complessivo comportamento processuale di quest’ultima sia incompatibile con una volonta’ contraria.

L’inutilizzabilita’ di atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non e’ automatica, ma consegue alla tempestiva eccezione di parte, che nel caso in esame non risulta proposta nei termini. Tale principio e’ da ritenersi piu’ che mai valido tenuto conto della normativa che consente accordi delle parti sull’acquisizione nel fascicolo di atti ulteriori, rispetto a quelli previsti nell’articolo 43 c.p.p., comma 1.

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 16 gennaio 2017, n. 1856

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere

Dott. AIELLI Lucia – Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 23/2015 CORTE APP.SEZ.MINORENNI di VENEZIA, del 02/10/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE COSCIONI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARINELLI Felicetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore avv. (OMISSIS), il quale chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. il difensore di (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, sezione penale minori, in data 2/10/2015 che, a conferma della sentenza del Tribunale per i minorenni di Venezia del 10.3.2015, aveva dichiarato la penale responsabilita’ dell’imputato per il reato di cui all’articolo 628 c.p.p., comma 1 e, esclusa l’aggravante ex articolo 628 c.p., comma 3 e considerata l’attenuante della minore eta’ equivalente rispetto alle alte contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 500,00 di multa.

1.1 Al riguardo, deduce inosservanza degli articoli 191 e 526 c.p.p., articolo 431 c.p.p., comma 2 e articolo 493 c.p.p. nella parte in cui la sentenza aveva ritenuto utilizzabile il riconoscimento fotografico operato dalla teste (OMISSIS) (teste a cui la pubblica accusa aveva gia’ formalmente rinunciato) in assenza di un valido accordo delle parti sulla relativa acquisizione al fascicolo del dibattimento; il verbale di denunzia e contestuale individuazione fotografica operata da (OMISSIS) e (OMISSIS) era costituito da un lato da un verbale di dichiarazione avente ad oggetto la descrizione dell’accaduto da parte della signora (OMISSIS) e confermata dal (OMISSIS) e da un riconoscimento fotografico compiuto dalla sola (OMISSIS) e non confermato da (OMISSIS), che non era in grado di provvedere al riconoscimento; fermo restando la legittimita’ dell’acquisizione dell’atto limitatamente al contenuto dichiarativo essendo il (OMISSIS) deceduto, non corrispondeva al vero che il verbale di denuncia e individuazione fotografica fosse stato acquisito sull’accordo delle parti, non risultando tale accordo dal verbale.

1.2 IL difensore del ricorrente deduce inoltre la manifesta illogicita’ della motivazione e il travisamento della prova, posto che la Corte territoriale si era limitata a affermare che la ricostruzione dei fatti offerta dalla (OMISSIS) veniva condivisa mediante la sottoscrizione del medesimo verbale da (OMISSIS), che era soggetto inattendibile stante l’eta’ e il fatto che necessitava di continua assistenza; in secondo luogo la sentenza attribuiva valore di riscontro alla deposizione della signora (OMISSIS), la quale aveva affermato solo di riconoscere in uno dei due ragazzi presenti nell’ufficio postale il signor (OMISSIS), elemento del tutto irrilevante relativo al coinvolgimento del ricorrente; non corrispondeva poi al vero che il teste (OMISSIS) avesse effettuato il riconoscimento fotografico di entrambi gli imputati dalla visione dei filmati delle telecamere interne all’ufficio postale, essendo il riconoscimento avvenuto sulla base dei fotogrammi depositati agli atti, del tutto inidonei a fondare un accertamento in termini di certezza per dimensioni.

1.3 Il difensore censurava la sentenza di appello anche per avere la stessa omesso di valutare correttamente i rilievi evidenziati da plurime pronunce giurisprudenziali in tema di distinzione tra furto con strappo ex articolo 624 bis e rapina ex articolo 628 c.p.: la violenza esercitata aveva avuto quale oggetto esclusivo il borsello tenuto dalla badante e solo indirettamente si era verificata una ripercussione sulla persona di (OMISSIS) e (OMISSIS).

1.4 Infine il difensore lamentava l’erronea applicazione di legge nel punto in cui aveva riconosciuto la sussistenza dell’aggravante delle piu’ persone riunite, ponendola in giudizio di equivalenza con la diminuente della minore eta’: in assenza di una certa e comprovata sensazione di riconducibilita’ a piu’ persone della condotta violenta, non assumeva alcun rilievo il giudizio del giudice di secondo grado di mera possibile percezione da parte delle persone offese della provenienza della condotta violenta da parte di piu’ soggetti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2.1 Quanto al primo motivo, ritiene il collegio che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non puo’ essere riproposta – ferma restando la sua deducibilita’ o rilevabilita’ “ex officio” in ogni stato e grado del procedimento – una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si e’ gia’ pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici, come e’ avvenuto nel caso di specie. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, u.p., (Cass. sez. 2, sentenza n. 22123 del 08/02/2013, Rv. 255361).

Nel caso in esame, la Corte di Appello ha esaurientemente motivato sul punto, osservando come il consenso espresso non sia riportato nel verbale stenotipico, ma che nel verbale redatto in forma riassuntiva si legge che “il collegio, con il consenso della difesa, acquisisce verbale relativo al teste (OMISSIS), anche a firma della teste (OMISSIS)” e che a detta acquisizione non risulta alcuna opposizione.

Si deve comunque rilevare come il ricorrente ha sostenuto che tale verbale non era stato oggetto di acquisizione acconsentita, ma non ha allegato al ricorso il verbale dal quale trarre prova di tale assunto e cio’ ha fatto in violazione del principio di autosufficienza del motivo di ricorso (Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).

Peraltro, anche di recente questa Corte ha affermato che il consenso delle parti all’ acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all’attivita’ di investigazione difensiva, puo’ formarsi tacitamente mediante una manifestazione di volonta’ espressa di’ chi propone e l’assenza di opposizione della controparte, qualora il complessivo comportamento processuale di quest’ultima sia incompatibile con una volonta’ contraria. (Sez. 3, n. 1727 del 11/11/2014 – dep. 15/01/2015, Pistis, Rv. 261927) Giova, inoltre, precisare che l’inutilizzabilita’ di atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non e’ automatica, ma consegue alla tempestiva eccezione di parte, che nel caso in esame non risulta proposta nei termini (Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini e altro, Rv. 250806). Tale principio e’ da ritenersi piu’ che mai valido tenuto conto della normativa che consente accordi delle parti sull’acquisizione nel fascicolo di atti ulteriori, rispetto a quelli previsti nell’articolo 43 c.p.p., comma 1.

2.2. Relativamente alle censure sulla irrilevanza delle dichiarazioni della teste (OMISSIS) e sul travisamento della prova relativa al teste (OMISSIS), si deve rilevare come il teste inizialmente abbia riferito di avere visto due giovani all’interno dell’ufficio postale mentre vi erano anche (OMISSIS) e la (OMISSIS) e che la sua conoscenza derivava dall’averi visto i filmati delle telecamere (pag.5 verbale: Pubblico Ministero: Questo lei lo sa avendo visto i filmati delle telecamere- Teste (OMISSIS): Esatto) e ribadisce di avere riconosciuto nei due giovani (OMISSIS) e (OMISSIS) avendo visto i filmati; solo in un secondo momento, a domanda del Pubblico Ministero, riferisce di avere guardato i fotogrammi prodotti; la testimonianza della (OMISSIS) e’ confermativa della presenza di (OMISSIS) all’interno dell’ufficio postale, che e’ appunto uno dei due giovani presenti nell’ufficio postale e quindi corrobora il riconoscimento fatto da (OMISSIS).

2.3 Sulla errata qualificazione del fatto quale rapina anziche’ furto con strappo, la censure, infatti, riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimita’, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali gia’ ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruita’, carenze o contraddittorieta’ motivazionali, entrambe le censure, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, vanno dichiarate inammissibili.

2.4 Per quanto attiene la contestazione della aggravante delle piu’ persone riunite, si deve in proposito rilevare che la sentenza impugnata risulta essere stata congruamente e logicamente motivata, avendo fatto riferimento al fatto che le azioni di (OMISSIS) e del coimputato erano funzionali l’una all’altra (l’azione di trascinamento della (OMISSIS) svolta da (OMISSIS) e’ stata possibile solo perche’ il conducente del motoveicolo non ha arrestato la marcia) e che quindi cosi’ sono state percepite dalle persone offese.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; trattandosi di procedimento a carico di minorenne e’ esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Sez. U. 31/05/2000, n. 15, Radulovic, Rv. 216704); inoltre, in caso di diffusione del presente provvedimento dovranno essere omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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