L’immagine di una persona costituisce dato personale, rilevante ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. codice della privacy), trattandosi di dato immediatamente idoneo a identificare una persona a prescindere dalla sua notorietà, sicché l’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, allo scopo di controllare l’accesso degli avventori, costituisce trattamento di dati personali e deve formare oggetto dell’informativa di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, rivolta ai soggetti che facciano ingresso nel locale
L’installazione di un impianto di video sorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, costituendo trattamento di dati personali, deve formare oggetto di previa informativa, ex art. 13 del d.lgs. n. 196 dei 2003, resa ai soggetti interessati prima che facciano accesso nell’area video sorvegliata, mediante supporto da collocare perciò fuori del raggio d’azione delle telecamere che consentono la raccolta delle immagini delle persone e danno così inizio al trattamento stesso
Suprema Corte di Cassazione
sezione II civile
sentenza 5 luglio 2016, n. 13663
Svolgimento del processo
Con ricorso ex artt. 10, d. lgs. 01/09/2011, n. 150, e 152, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, depositato il 01.12.2011, la s.r.l. Farmacia Comunale Poggiridenti Servizi Comunali proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione del 18 ottobre 2011, n. 112, con la quale il Garante per la protezione dei dati personali ordinava all’opponente il pagamento della somma di euro 2.400,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. n. 196/2003). La contestazione traeva origine da un accertamento effettuato in data 25.09.2009 dal Comando dei Carabinieri – N.A.S. di Brescia, che verificava che il legale rappresentante della Farmacia Comunale di Poggiridenti, M.A., aveva “omesso di informare l’utenza della presenza di una telecamera posizionata all’esterno dell’edificio con videosorveglianza dell’ingresso principale. Detta telecamera costituiva, unitamente ad altre tre (una posizionata all’esterno con controllo dell’ingresso secondario; una con osservazione del locale di dispensazione ed una ancora con visione del locale ufficio/smistamento farmaci) un sistema di videosorveglianza con immagini riprese in diretta, visibili su un monitor della Farmacia e registrate su hard disk. Nella fattispecie era presente un solo cartello collocato su parete interna della farmacia (non visibile all’esterno) … “.
Con sentenza n. 277/2012 del 08/10/2012 il TRIBUNALE di SONDRIO accoglieva l’opposizione e annullava l’ordinanza ingiunzione. Il Tribunale evidenziava come in tale ordinanza il Garante per la protezione dei dati personali, nonostante l’accertamento fosse stato effettuato in data 25 settembre 2009, avesse fatto riferimento più volte al suo provvedimento in materia di videosorveglianza adottato soltanto l’8.04.2010. Il Garante aveva così ritenuto che non si potesse escludere la responsabilità della Farmacia Poggiridenti in relazione al fatto contestato in quanto “come previsto dal provvedimento sulla videosorveglianza adottato dal Garante l’8 aprile 2010, l’interessato deve essere previamente informato che sta per accedere in una zona sorvegliata, per cui l’informativa deve essere collocata prima del raggio d’azione della telecamera ed essere chiaramente visibile agli interessati”. Il Tribunale di Sondrio rimarcava come, agli effetti del comma 3 dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, il Garante avesse adottato in data 29.04.2004 un primo provvedimento a carattere generale riguardo all’attività di videosorveglianza, sostituito successivamente con il provvedimento dell’8.04.2010. Sicché, all’epoca della contestazione fatta alla s.r.l. Farmacia Comunale Poggiridenti, era ancora in vigore il primo provvedimento adottato dal Garante nel 2004, il quale prescriveva: “gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in zona videosorvegliata …. “, mentre solo il provvedimento del 2010 avrebbe prescritto l’onere che l’interessato debba essere “previamente informato” che sta per accedere in una zona sorvegliata. Sicchè, per il giudice del merito, avendo i carabinieri comunque accertato la presenza di avviso di zona videosorvegliata collocato su una parete interna della farmacia, non poteva ravvisarsi violazione delle disposizioni del provvedimento 29.04.2004 del Garante.
Avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio il GARANTE per la PROTEZIONE dei DATI PERSONALI ha proposto ricorso in unico motivo. Gli intimati s.r.l. Farmacia Comunale Poggiridenti Servizi Comunali e A.M. non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Il primo motivo del ricorso del Garante per la Protezione dei Dati Personali deduce violazione di legge con riguardo agli artt. 13 – come integrato dal Provvedimento generale del 20.04.2004 – e 161 d. lgs. n. 196/2003. Si deduce come il Provvedimento generale del 29 aprile 2004, al punto 3.1., prevedesse:
“Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell’eventuale registrazione (… ).
L’informativa deve fornire gli elementi previsti dal Codice (art. 13) anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità.
Tuttavia il Garante ha individuato ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Codice un modello semplificato di informativa “minima” riportato in fac-simile in allegato al presente provvedimento e che può essere utilizzato in particolare in aree esterne (…),.
Il supporto con l’informativa:
deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile (…)”.
Il Provvedimento dell’ 8 ottobre 2010 aveva poi un contenuto del tutto analogo.
La soluzione prescelta dal Tribunale, tale da escludere che prima dell’approvazione del Provvedimento del 2010, l’informazione sulla video sorveglianza dovesse precedere l’accesso nell’area ad essa sottoposta, contrasterebbe in ogni caso con l’art. 13 del Codice della privacy, in tema di informativa, secondo il quale “l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto” del trattamento.
Il ricorso risulta fondato.
Questa Corte ha già affermato che “l’immagine di una persona costituisce dato personale, rilevante ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. codice della privacy), trattandosi di dato immediatamente idoneo a identificare una persona a prescindere dalla sua notorietà, sicché l’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, allo scopo di controllare l’accesso degli avventori, costituisce trattamento di dati personali e deve formare oggetto dell’informativa di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, rivolta ai soggetti che facciano ingresso nel locale” (Cass., sez. II, 2 settembre 2015, n. 17440).
Nello stesso senso, la Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza 11 dicembre 2014, in causa C-212113, ha interpretato la Direttiva 95/46/Ce nel senso che l’immagine di una persona registrata da una telecamera costituisce un dato personale se e in quanto essa consente di identificare la persona interessata, e che una sorveglianza effettuata mediante una registrazione video delle persone, immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua, ossia in un disco duro, costituisce un trattamento di dati personali automatizzato.
L’art. 13 del Codice della privacy, com’è noto, dispone che l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali siano “previamente informati oralmente o per iscritto” del trattamento.
Già per il dettato dell’art. 13 citato, allora, l’informativa ai soggetti che facessero ingresso in un locale chiuso (quale un locale commerciale) deve intendersi necessaria prima che gli interessati accedano nella zona videosorvegliata, potendosi spiegare la diversa previsione di cui al punto 3.1. del Provvedimento generale del 29 aprile 2004, secondo cui l’informativa va rivolta a coloro che già “si trovano in una zona videosorvegliata” con riguardo agli spazi aperti.
La tempestività dell’informativa è necessariamente strumentale alla validità del consenso espresso dell’interessato al trattamento dei dati (art. 23, comma 3, Codice della privacy), salvi i casi in cui da esso possa prescindersi (di cui al successivo art. 24), non potendo tale consenso non essere preventivo rispetto all’inizio del trattamento stesso, nella specie consistente nella raccolta delle immagini delle persone che accedono nel locale e vengono riprese dalla videocamera.
Anche perciò se la condotta contestata alla s.r.l. Farmacia Comunale Poggiridenti Servizi Comunali ed a A.M. era anteriore rispetto al Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell’ 8 aprile 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 (il quale ha poi espressamente chiarito che “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”), già l’applicabilità dell’art. 13 del Codice privacy e delle prescrizioni del precedente Provvedimento generale del 29 aprile 2004 inducono ad affermare, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., il principio di diritto per cui:
“L’installazione di un impianto di video sorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, costituendo trattamento di dati personali, deve formare oggetto di previa informativa, ex art. 13 del d.lgs. n. 196 dei 2003, resa ai soggetti interessati prima che facciano accesso nell’area video sorvegliata, mediante supporto da collocare perciò fuori del raggio d’azione delle telecamere che consentono la raccolta delle immagini delle persone e danno così inizio al trattamento stesso”.
Essendo spiegato nella sentenza del Tribunale di Sondrio, in punto non controverso, che la presenza dell’avviso della zona videosorvegliata era collocato su una parete interna della farmacia, non sono necessari ulteriori accertamento, e questa Corte può decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando l’opposizione proposta.
La novità della questione decisa giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali sostenute nel presente giudizio di legittimità e nel pregresso grado di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta l’opposizione dalla s.r.l. Farmacia Comunale Poggiridenti Servizi Comunali; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
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