La presunzione di conoscenza da parte del destinatario ex art. 1335 c.c. della convocazione di assemblea inviata per posta raccomandata a.r. – e non recapitata per sua assenza (o di altri abilitato a riceverla) – si ha con l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale. È da tale momento – e non dalla consegna al destinatario – che decorrono i cinque giorni prescritti dalla legge per la regolare convocazione assembleare
Suprema Corte di Cassazione
sezione II civile
sentenza 3 novembre 2016, n. 22311
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24834/2012 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo STUDIO LEGALE (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2800/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;
udito l’Avvocato (OMISSIS), che deposita cartolina di ricevimento, difensore del resistente che ha chiesto l’inammissibilita’, in subordine il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 maggio 2004 (OMISSIS) impugnava la delibera assunta dall’assemblea del Condominio (OMISSIS), sito in (OMISSIS), della quale era venuta a conoscenza solo attraverso una missiva speditale il 20 aprile 2004 dall’amministratore, chiedendo che ne venisse dichiarata la nullita’ perche’ adottata senza darne avviso preventivo a tutti i condomini.
Si costituiva il Condominio ed opponeva che l’amministratore aveva regolarmente e tempestivamente dato comunicazione con raccomandate postali della data dell’assemblea a tutti i condomini, compresa l’attrice (OMISSIS). Chiedeva percio’ il rigetto della domanda e la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c..
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, ritenuto che non era prevista alcuna forma particolare per la comunicazione delle convocazioni dell’assemblea e che il Condominio convenuto aveva provato di avervi provveduto con la produzione dell’elenco delle raccomandate corredato da timbro postale e della attestazione dell’Amministrazione P.T. (dalla quale emergeva che la raccomandata era stata consegnata in data 18 aprile 2003 a ” (OMISSIS), delegato della sig.ra (OMISSIS)”), rigettava la domanda attrice e quella riconvenzionale.
Avverso tale pronuncia proponeva appello (OMISSIS).
Si costituiva il Condominio (OMISSIS), eccependo l’inammissibilita’ del gravame e la sua infondatezza.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 31 agosto 2011, in riforma della impugnata sentenza, annullava la delibera assembleare del 23 aprile 2003, sulla base, delle seguenti considerazioni: a) il termine libero di cinque giorni prescritto dall’articolo 66 disp. att. c.c., comma 3, deve farsi decorrere dalla ricezione da parte del condominio della convocazione (e non dalla spedizione della stessa), avendosi riguardo, nel caso di duplice convocazione dell’assemblea effettuata con un unico avviso, alla data di prima convocazione; b) poiche’ la consegna della raccomandata al delegato della (OMISSIS) risultava avvenuta il 18 aprile 2003, il termine suddetto non poteva considerarsi rispettato con riferimento all’adunanza del 22 aprile 2003, con la conseguenza che la delibera assunta senza la sua partecipazione doveva reputarsi invalida.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Condominio (OMISSIS), sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 1335 c.c., articoli 112, 115 e 116 c.p.c. (con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3), nonche’ l’omessa, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 5). Secondo l’istante, la Corte d’appello non aveva tenuto conto che la raccomandata contenente la convocazione per l’assemblea del 22 aprile 2003, inviata alla residenza della (OMISSIS) in data 8 aprile 2003, era stata, dopo l’infruttuoso tentativo di recapito, posta in giacenza presso l’ufficio postale di Caserta in data 9.4.2003, previo rilascio del relativo avviso, per essere poi ritirata in data 18 aprile 2003: in conseguenza assume il ricorrente – gia’ in data 9 aprile 2003 il plico doveva ritenersi entrato nella disponibilita’ della destinataria.
Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per carenza di autosufficienza e di specificita’ del motivo. L’atto di impugnazione risulta infatti corredato di una esauriente esposizione dei fatti e la censura svolta non evidenzia la denunciata genericita’.
Il motivo, poi, e’ fondato.
Per ritenere sussistente, secondo l’articolo 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dalla dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all’indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, e non gia’ con il momento in cui la missiva fu consegnata (Cass. 27 luglio 1998, n. 7370; Cass. 1 aprile 1997, n. 2847; Cass. 23 settembre 1996, n. 8399; Cass. 13 agosto 1981, n. 4909; Cass. 11 febbraio 1978, n. 628; piu’ di recente, per l’applicazione del principio in materia di contestazione degli addebiti del licenziamento individuale: Cass. 15 dicembre 2009, n. 6527; Cass. 24 aprile 2003, n. 6527; il principio e’ richiamato anche da sentenze non massimate, o non massimate nei termini che qui interessano: cfr. da ultimo Cass. 4 agosto 2016, n. 16330).
Pertanto, in applicazione della presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c., la raccomandata, nel caso di momentanea assenza del destinatario (e di altra persona abilitata a riceverla), deve ritenersi entrata nella sfera di conoscibilita’ del destinatario nel momento in cui viene rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale.
Ne discende che il riferimento, operato dalla Corte di appello, al momento della consegna del plico raccomandato e’ improprio.
Di qui la cassazione della sentenza, con conseguente rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che dovra’ conformarsi al principio di diritto enunciato e dovra’ pure provvedere in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli anche per le spese
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