Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 24 gennaio 2017, n. 1801

La legge 27/2012 prevede che i nuovi parametri istituiti dalla norma per i compensi degli avvocati si debbano applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del Dm 20 luglio 2012 n. 140

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 24 gennaio 2017, n. 1801

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 20439/13) proposto da:

Avv. (OMISSIS) (c.f.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato presso l’avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

– (OMISSIS) (c.f.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), alla via (OMISSIS) presso il centro Caf, in forza di procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 347/2013 del Tribunale di Vallo della Lucania, deliberata e depositata il 26 aprile 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2016 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Uditi l’avv. (OMISSIS), con delega dell’avv. (OMISSIS), per il medesimo;

sentito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dr. Carmelo Sgroi, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso e per l’assorbimento del secondo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. (OMISSIS), con ricorso a sensi dell’ad 28 della legge 794/1942 – come modificato dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14 – depositato il 6 agosto 2012 innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, chiese che venissero determinate le spese, i diritti e gli onorari per l’attivita’ svolta in favore di (OMISSIS) nell’ambito di un procedimento divisionale che si era svolto, in primo grado, dando come esito la sentenza non definitiva n. 348/2002 e quella definitiva n. 672/2011 nonche’, in secondo grado (contro la sentenza non definitiva) con la decisione n. 977/2008, prospettando la somma complessivamente dovuta in quella di Euro 25,111,04, al netto di acconti per Euro 6.291,15.

Il (OMISSIS) contesto’ sotto vari profili l’ammontare del dovuto e sottolineo’ di aver corrisposto ulteriori Euro 5.000,00 a mezzo di assegni bancari.

L’adito giudicante, pronunciando ordinanza 343/2013, riconobbe in favore del professionista la minor somma di Euro 6.185,76, di cui Euro 785,76 per esborsi ed Euro 5.400,00 per compensi, da un lato ritenendo non provato che l’importo di Euro 5.000,00 fosse ulteriore rispetto a quanto portato dalle fatture di acconto; dall’altro giudicando applicabili le nuove tariffe portate dal Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, con la conseguente unificazione degli importi richiesti per diritti procuratori con gli onorari difensivi e la non applicabilita’ del principio secondo il quale i primi dovevano andare determinati secondo le tariffe vigenti al momento di ogni singola prestazione professionale, mentre i secondi dovevano essere liquidati secondo le tariffe vigenti al momento dell’esito finale della lite.

Per la cassazione dell’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso il (OMISSIS) sulla base di due motivi; il (OMISSIS) ha risposto con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1 – Con il primo motivo viene denunciata la erronea applicazione del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, assumendo che tale nuova normativa avrebbe dovuto trovare applicazione solo ai procedimenti non ancora conclusi al momento della richiesta di liquidazione mentre dalla cronistoria dell’attivita’ prestata in favore del (OMISSIS) sarebbe emerso che alla data dell’agosto 2012 i vari procedimenti si erano conclusi.

1.a – La censura e’ fondata perche’ il Collegio, posti gli estremi temporali come esposti nella descrizione degli antecedenti di fatto, non trova ragioni per derogare all’insegnamento di legittimita’ (Cass. Sez. Un. n. 17405/2012) a mente del quale “in tema di spese processuali, agli effetti del Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, articolo 41, il quale ha dato attuazione al Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorche’ tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata”.

§2 – Il secondo motivo, subordinato al rigetto del precedente, rimane assorbito.

L’ordinanza va cassata con rinvio al Tribunale di Salerno, che provvedera’ anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa l’impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Salerno anche per la regolazione delle spese del presente giudizio

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