Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 14 febbraio 2017, n. 3899

Promossa in giudizio, da parte del proprietario del suolo una porzione del quale sia stato occupato dal vicino nella costruzione di un edificio, l’azione diretta a far valere l’obbligazione indennitaria di cui all’articolo 938 c.c., in tanto tale domanda puo’ essere accolta, in quanto il dominus soli abbia contemporaneamente domandato l’acquisto coattivo della proprieta’ del suolo in favore del costruttore convenuto (ferma l’opzione per la demolizione da parte di quest’ultimo).

Ha pertanto errato la Corte d’appello a confermare la condanna del vicino costruttore al pagamento del doppio del valore del terreno di proprieta’ dell’attore senza contemporaneamente trasferire al medesimo convenuto la proprieta’ della porzione di suolo occupata.

La condanna del pagamento al doppio del valore del terreno, infatti, in tanto si giustifica in quanto si verifichi il presupposto dell’attribuzione al costruttore dell’edificio, attraverso la sentenza costitutiva, della proprieta’ della porzione di suolo occupata, rappresentando detta attribuzione costitutiva aspetto di una vicenda unitaria in reciprocita’ causale caratterizzata dall’interdipendenza degli effetti previsti dalla disposizione del citato articolo 938 c.c..

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Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 14 febbraio 2017, n. 3899

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), nello studio dell’Avv. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), nello studio dell’Avv. (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce depositata l’11 aprile 2012.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10 gennaio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza in data 16 aprile 2009, il Tribunale di Lecce, in accoglimento della domanda ex articolo 938 c.c., proposta con atto di citazione notificato il 5 dicembre 2001 da (OMISSIS), proprietario del suolo, nei confronti di (OMISSIS), costruttore, condannava quest’ultimo al pagamento del doppio del valore del terreno di proprieta’ del (OMISSIS), occupato con la costruzione di un edificio, per un importo di Euro 29.280, oltre rivalutazione monetaria dal deposito della c.t.u. e interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, ponendo a carico del convenuto le spese di lite.

2. – La Corte d’appello di Lecce, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l’11 aprile 2012, ha respinto il gravame dell’ (OMISSIS).

2.1. – Esaminando la censura con cui l’appellante si doleva che il Tribunale avesse omesso di considerare che dai verbali di causa e dai consequenziali provvedimenti istruttori risultava che tra le parti era intervenuto un accordo, con conseguente cessazione della materia del contendere, la Corte d’appello ha rilevato che, all’udienza del 14 ottobre 2004, pur avendo i procuratori dichiarato che tra i loro assistiti era intervenuto accordo e che quindi era cessata la materia del contendere, l’Avv. (OMISSIS), difensore del (OMISSIS), aveva chiesto comunque emettersi ordinanza di pagamento per la differenza tra le somme ricevute e quelle pretese dal legale a titolo di competenze professionali.

Tanto premesso, la Corte territoriale ha osservato che tale circostanza – non essendo stato raggiunto un accordo sul punto – e’ di per se’ ostativa ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, la quale presuppone il venir meno dell’interesse di entrambe le parti alla naturale conclusione del giudizio, tenuto conto che anche il regolamento delle spese legali afferisce alla materia del contendere e deve, quindi, costituire oggetto di transazione.

La Corte di Lecce ha inoltre considerato che “nel corso del giudizio di primo grado non e’ stato prodotto il documento attestante l’accordo raggiunto tra le parti”, documento ritenuto indispensabile ai fini della decisione (ordinanza della Corte del 30 marzo 2010), posto che il prospettato accordo, che involge il trasferimento del suolo occupato, deve risultare da atto scritto a pena di nullita’; e che “dall’esame di tale documento (atto per notar (OMISSIS) del (OMISSIS), con il quale (OMISSIS) ebbe a vendere alla (OMISSIS) s.r.l. il terreno in questione) non e’ dato ravvisare alcun riferimento ad un accordo transattivo tra le parti in causa”, tanto piu’ che il rogito concerne un soggetto (la societa’ (OMISSIS)) estraneo al presente giudizio.

La Corte distrettuale ha poi disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’appellante, rilevando che, all’epoca della intervenuta occupazione del suolo per cui e’ causa, l’ (OMISSIS) era il proprietario del terreno attiguo sul quale fu costruito l’edificio invadendo la proprieta’ (OMISSIS), mentre solo successivamente detto terreno era stato trasferito alla societa’ (OMISSIS).

Infine, la Corte di Lecce ha escluso che il primo giudice avesse sovrastimato il valore del terreno occupato.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello l’ (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 aprile 2013, sulla base di due motivi, illustrati con memoria.

Il (OMISSIS) ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 938 c.c.) il ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia considerato che la domanda diretta a far valere le obbligazioni indennitaria e risarcitoria non poteva essere accolta in difetto del suo fattore genetico, rappresentato dalla attribuzione al costruttore della proprieta’ dell’edificio e della superficie occupata. Per effetto della sentenza impugnata il (OMISSIS), oltre ad essersi incassato il prezzo di vendita del terreno oggetto di occupazione da parte dell’ (OMISSIS), e cio’ in conseguenza dell’atto (OMISSIS) del (OMISSIS), e dunque il corrispettivo che egli ha ritenuto giusto a fronte dell’alienazione dello stesso, si sarebbe altresi’ arricchito, del tutto indebitamente, dell’indennita’ stabilita dall’articolo 938 c.c., prevista dalla norma, a fronte della perdita della proprieta’ del terreno in favore del costruttore. La stessa alienazione del bene occupato, da parte del proprietario, avvenuta in epoca successiva alla formulazione della domanda di condanna dell’occupante al pagamento del doppio del valore del suolo ed al risarcimento dei danni, avrebbe determinato, di fatto, il venir meno della volonta’ di dismettere il bene, e dunque del presupposto che legittimava l’azione.

1.1. – Il motivo e’ scrutinabile nel merito, dovendo essere disattesa l’eccezione di inammissibilita’ sollevata dalla difesa del controricorrente.

Infatti, la censura e’ formulata nel rispetto delle prescrizioni formali dettate dall’articolo 366 c.p.c. e pone una questione di diritto basata sia sul mancato acquisto coattivo in favore del vicino costruttore, sia su un accertamento di fatto (l’intervenuto trasferimento del terreno su cui e’ sorta la costruzione da parte dell’attore (OMISSIS) ad un terzo, la societa’ (OMISSIS), in forza dell’atto (OMISSIS) del 2002) gia’ compiuto dal giudice del merito e risultante dalla sentenza impugnata.

1.2. – Il motivo e’, nei termini di seguito precisati, fondato.

L’articolo 938 c.c. – secondo cui, se nella costruzione di un edificio e’ occupata in buona fede una porzione del fondo attiguo ed il proprietario di questo non fa opposizione, l’autorita’ giudiziaria, in base alle circostanze, puo’ attribuire la proprieta’ dell’edificio e del suolo occupato al costruttore, il quale e’ tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata ed a risarcirgli i danni – disciplina, sotto la rubrica “Occupazione di porzione di fondo attiguo”, la fattispecie tradizionalmente designata come accessione invertita, nel senso che viene capovolta la direzione in cui opera l’acquisto per accessione, attribuendosi al costruttore, al ricorrere delle previste condizioni ed ad una valutazione di opportunita’ del giudice, la proprieta’ del suolo occupato parzialmente con il proprio edificio.

Questa Corte ha gia’ chiarito (Sez. 2, 26 ottobre 1981, n. 5593) che il citato articolo 938, configura la nascita e l’imputazione di rapporti (l’attribuzione della proprieta’ dell’edificio e del suolo occupato al costruttore; il pagamento al proprietario del suolo del doppio del valore della superficie occupata) vicendevolmente dipendenti: siffatta reciprocita’ causale degli effetti normativi non e’ scindibile nell’attuazione per via giurisdizionale, perche’, essendo immanente in ogni elemento del loro insieme, costituisce essenziale requisito di legittimita’ della pronunzia del giudice, che, conseguentemente, non puo’ accogliere la domanda diretta a far valere l’obbligazione indennitaria in difetto dell’attribuzione al costruttore della proprieta’ dell’edificio e della superficie occupata.

Si e’ anche precisato (Cass., Sez. 2, 19 ottobre 1959, n. 2970) che in tanto e’ dovuto al proprietario della porzione del suolo, occupata dalla porzione altrui, l’indennizzo previsto dall’articolo 938 c.c., nel doppio del valore della superficie occupata, in quanto si verifichi il presupposto dell’attribuzione al costruttore dell’edificio della proprieta’ del suolo occupato.

Solo in questa prospettiva, del resto, rinviene una giustificazione causale l’obbligo di pagamento di una indennita’ pari al doppio del valore della superficie occupata in capo al costruttore, essendo questo previsto come diretto a compensare il dominus soli per il sacrificio coattivo della sua proprieta’, attribuita al costruttore per effetto della sentenza emessa ai sensi dell’articolo 938 c.c.. In altri termini, l’indennita’ e’ dovuta dal vicino costruttore in quanto questi sia in grado di ottenere, reciprocamente, l’acquisto coattivo della proprieta’ del suolo altrui occupato con il proprio edificio; dove la pronuncia del giudice ha natura costitutivo-traslativa, ed e’ destinata ad attuare un trasferimento coattivo della proprieta’ cui va riconosciuto carattere derivativo (Cass., Sez. 2, 28 aprile 1976, n. 1516; Cass., Sez. 2, 31 marzo 1987, n. 3103).

Tanto premesso, occorre rilevare che nella specie l’azione nascente dall’articolo 938 c.c., e’ stata esperita – non dal vicino costruttore, secondo il modello tipico prefigurato dalla previsione normativa – ma dallo stesso proprietario del suolo occupato per ottenere il pagamento dell’indennita’.

Ora, in proposito vale la pena ricordare che – superando un orientamento contrario (espresso da Cass., Sez. 2, 5 agosto 1960, n. 2318, da Cass., Sez. 1, 27 gennaio 1968, n. 277, e da Cass., Sez. 2, 14 febbraio 1968, n. 523), che riconosceva la legittimazione ad agire ex articolo 938 c.c., al solo costruttore – questa Corte, con la sentenza della 2 Sezione 16 marzo 1974, n. 763, ha affermato che la regolamentazione sancita dal citato articolo 938, essendo diretta a disciplinare, su basi obiettive, i contrapposti interessi del costruttore di buona fede e del proprietario del suolo, puo’ essere utilmente invocata, anche nell’inerzia del costruttore, dallo stesso proprietario del suolo, in tal caso restando ovviamente salva per il costruttore, che non intenda beneficiare della cosiddetta accessione invertita, la possibilita’ di procedere egli stesso o di impegnarsi, comunque, alla demolizione della costruzione, facendo in tale modo venir meno, nelle more del giudizio, una delle condizioni dell’azione. In altri termini, se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, il proprietario del fondo che non abbia fatto tempestiva opposizione, puo’, in caso di inerzia del costruttore, chiamarlo in giudizio chiedendo la condanna al pagamento del doppio del valore della superficie occupata (e al risarcimento del danno), nonche’ la pronuncia costitutiva circa la c.d. accessione invertita in favore del costruttore convenuto, salva appunto per quest’ultimo, ove non intenda beneficiarne, la possibilita’ di demolire l’opera sconfinata sul suolo altrui.

Da tanto deriva che, promossa in giudizio, da parte del proprietario del suolo una porzione del quale sia stato occupato dal vicino nella costruzione di un edificio, l’azione diretta a far valere l’obbligazione indennitaria di cui all’articolo 938 c.c., in tanto tale domanda puo’ essere accolta, in quanto il dominus soli abbia contemporaneamente domandato l’acquisto coattivo della proprieta’ del suolo in favore del costruttore convenuto (ferma l’opzione per la demolizione da parte di quest’ultimo).

Ha pertanto errato la Corte d’appello a confermare la condanna dell’ (OMISSIS) (il vicino costruttore) al pagamento del doppio del valore del terreno di proprieta’ dell’attore senza contemporaneamente trasferire al medesimo convenuto la proprieta’ della porzione di suolo occupata.

La condanna del pagamento al doppio del valore del terreno, infatti, in tanto si giustifica in quanto si verifichi il presupposto dell’attribuzione al costruttore dell’edificio, attraverso la sentenza costitutiva, della proprieta’ della porzione di suolo occupata, rappresentando detta attribuzione costitutiva aspetto di una vicenda unitaria in reciprocita’ causale caratterizzata dall’interdipendenza degli effetti previsti dalla disposizione del citato articolo 938 c.c..

E tale acquisto coattivo in favore del convenuto neppure poteva essere disposto, posto che l’attore (OMISSIS), proponendo la domanda giudiziale con l’atto di citazione notificato il 5 dicembre 2001, si e’ limitato a chiedere la pronuncia di condanna del convenuto al pagamento del valore, da accertare in corso di causa, del terreno occupato del quale si era di fatto appropriato, senza domandare che un acquisto della proprieta’ del suolo venisse disposto dal giudice.

Coglie pertanto nel segno la censura sollevata dal ricorrente con il motivo, con cui viene correttamente lamentato l’esito in violazione dell’articolo 938 c.c., della sentenza di merito, con cui e’ stata accolta la domanda diretta a far valere l’obbligazione indennitaria in difetto dell’attribuzione al costruttore della proprieta’ dell’edificio e della superficie occupata, e quindi senza realizzare quella vicendevole dipendenza fra gli effetti reali e gli effetti obbligatori da tale disposizione previsti.

A cio’ aggiungasi che dagli stessi accertamenti compiuti dalla Corte territoriale, come emergenti dalla sentenza, risulta che, nel corso del giudizio di primo grado, l’attore (OMISSIS), con atto per notar (OMISSIS) del (OMISSIS), aveva alienato a terzi (la societa’ a r.l. (OMISSIS)) la proprieta’ del suolo occupato dalla costruzione.

2. – Per effetto dell’accoglimento del primo motivo, (OMISSIS) assorbito l’esame del secondo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c., con riferimento all’articolo 938 c.c.), con cui il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto che il mancato accordo sulle spese giudiziali fosse ostativo ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, sostenendo che – diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata – l’atto con il quale il (OMISSIS) ha disposto della porzione di terreno oggetto dell’occupazione da parte dell’ (OMISSIS), alienandola dietro il pagamento di un corrispettivo ad un terzo, rappresenta quel fatto sopravvenuto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, avendo fatto venir meno l’interesse ad agire dell’attore.

3. – La sentenza impugnata e’ cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da (OMISSIS).

4. – La peculiarita’ della fattispecie e la complessita’ della questione trattata giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da (OMISSIS), compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio

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