Sanzione amministrativa a chi non rispetta il semaforo rosso e per la validità non serve che la funzionalità del singolo apparecchio sia stata sottoposta a controllo preventivo.

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 11 maggio 2017, n. 11574

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7241/13) proposto da:

COMUNE DI SALUSSOLA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to (OMISSIS) del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Biella n. 205 depositata il 28 marzo 2012 e notificata il 10 gennaio 2013;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18 ottobre 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to (OMISSIS), per parte ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 205 del 2012 il Tribunale di Biella accoglieva l’appello proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. nei confronti del Comune di Salussola avverso la sentenza n. 1137/2009 del Giudice di pace di Biella, e in riforma della decisione di prime cure annullava il verbale di accertamento (n. (OMISSIS)) elevato dagli agenti di Polizia locale del Comune evocato, relativo alla violazione dell’articolo 146 C.d.S., comma 3 (attraversamento con impianto semaforico rosso), per non essere il dispositivo Vista Red utilizzato in regola con i requisiti richiesti per la omologazione, sia relativamente all’installazione dell’apparecchiatura, sia quanto al modo in cui dovevano essere effettuati i rilievi fotografici.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 10.03.2013, inviato il 09.03.2013) nei riguardi della predetta sentenza formulando due distinti motivi, illustrati anche da memoria ex articolo 378 c.p.c..

La (OMISSIS) e’ rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso si deduce: “violazione e falsa applicazione (ex articolo 360 c.p.c., n. 3) delle norme di diritto sull’onere della prova di cui all’articolo 2697 c.c. in relazione alla infrazione di cui all’articolo 146 C.d.S., comma 3 (passaggio con semaforo rosso) ed accertamento ex articolo 201 C.d.S., comma 1 bis, lettera b) e comma 1 ter, (con apparecchiature automatiche omologate) nonche’ sul valore fidefacente, fino a querela di falso, ex articoli 2699 – 2700 c.c., del verbale di collaudo”. Rileva il ricorrente che “l’apparecchiatura utilizzata e’ di tipo omologato dal Ministero dei trasporti, e che e’ stata installata secondo le prescrizioni dell’omologa”. Aggiunge che “cio’ risulta dalla documentazione esaustivamente prodotta dal Comune, consistente nel decreto di omologa, nelle dichiarazioni integrative del costruttore e dell’installatore con schede tecniche e progetti, nella documentazione fotografica nel verbale di collaudo, nessuna delle quali specificamente impugnate dunque facente fede fino a querela di falso”. In tale situazione spettava alla controparte, prosegue il Comune, provare malfunzionamenti o errata installazione. Cio’ non e’ stato fatto, essendosi limitata la controparte a “mere e generiche” affermazioni con richiami alla normativa vigente e applicabile.

Rileva ancora il ricorrente di aver depositato tutte le certificazioni tecniche specifiche (dichiarazioni di (OMISSIS) s.r.l. dichiarazione di conformita’ di (OMISSIS) s.r.l.). Quanto alla documentazione fotografica dell’infrazione, rileva il Comune che dalla documentazione presentata risulta un filmato della “durata di circa 10 secondi, composto da oltre 80 fotogrammi, che riprende l’evento in tutta la sua dinamica, dall’avvicinamento del veicolo alla linea di arresto fino all’attraversamento dell’intersezione, e si conclude con uno “zoom” per leggere la targa”, consentendo cosi’ di “visionare l’evento come se si fosse stati presenti sul posto”. In particolare, analizzando nel dettaglio i tre fotogrammi prodotti risulta quanto segue: a) il primo fotogramma riprende il veicolo quando esso si trova prima della striscia di arresto con luce rossa gia’ accesa. Si vedono, altresi’, il semaforo, la strada di provenienza, la via incidente e l’area di incrocio, cioe’ la panoramica dell’intersezione; b) il secondo fotogramma riprende il veicolo quando esso ha superato la striscia di arresto con luce rossa accesa. Si vedono sempre, inoltre, il semaforo, la strada di provenienza, la via incidente e l’area comune di incrocio, cioe’ la panoramica dell’intersezione; c) il terzo fotogramma e’ un mero ingrandimento per la lettura del numero di targa. Come e’ noto, quando ingrandisce un particolare, per effetto ottico, si perde la visione di insieme. Ecco spiegato il motivo per cui nel terzo fotogramma (di ingrandimento del numero di targa) non si vede la panoramica dell’intersezione”. Aggiunge il Comune che “tutti i fotogrammi, inoltre, recano in sovrimpressione la localita’ dell’infrazione, la data e l’ora dell’evento”. Precisa inoltre il Comune che “i rilievi fotografici non indicano il tempo trascorso dall’invio della fase di rosso, in quanto, come sovraesposto, il decreto di omologa del Vista prevede due modalita’ alternative di funzionamento (e’ necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo, trascorso della fase di rosso – oppure l’apparecchiatura deve essere predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’invio del segnale rosso) e, nel caso di specie, il Vista Red funziona con la seconda modalita’, ovvero si attiva dopo un tempo prefissato dall’invio del segnale rosso, come comprovato documentalmente sub doc. 5-6-8-17 fasc. di primo grado Com. di Salussola sopra riportati”.

Quanto, infine, all’atto di accertamento di pubblico ufficiale, rileva il Comune di aver “dimostrato che il Vista-Red funziona regolarmente, depositando un proprio atto d’accertamento fidefacente” circa l’avvenuto positivo collaudo effettuato il 1 dicembre 2006 dall’amministrazione, collaudo che ha valutato tutti gli aspetti tecnici necessari. Osserva ancora il ricorrente che “il collaudo effettuato da pubblici ufficiali, non impugnato, fa piena prova della regolarita’ di istallazione e funzionamento), del Vista Red. La sentenza impugnata ha trascurato di tener conto delle specifiche di istallazione contenute nel ” (OMISSIS) S.p.A. del 23 febbraio 2006″ nonche’ del verbale di collaudo.

Col secondo motivo di ricorso si deduce: “insufficiente e/o contraddittoria motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (nella formulazione applicabile nei ricorsi avverso sentenze pubblicate ante 11.09.2012, Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, ex articolo 54 bis conv. L. 7 agosto 2012, n. 134) circa un punto decisivo della controversia (sufficienza o meno della documentazione prodotta dal comune sul rispetto delle modalita’ di installazione di apparecchiatura automatica omologata di accertamento delle violazioni di cui all’articolo 146 C.d.S., comma 1 ter – passaggio con il rosso)”.

Ha errato il giudice dell’appello a considerare generica la documentazione prodotta dal Comune, non avendo invece la controparte dimostrato alcun concreto malfunzionamento o difetto di istallazione del Vista Red. Ne’, secondo il Comune, possono avere alcun rilievo le contestazioni relative all’asserita mancata indicazione delle “modalita’ precise di posizionamento” e di “esatta ubicazione” dell’apparecchiatura che si leggono a pagina sei della sentenza, posto che nella documentazione depositata dall’Amministrazione comunale ci sono sia il progetto d’installazione redatto dalla Ditta produttrice del Vista Red (allegato alla dichiarazione dell’installatore, doc. 8) sia il ridetto Verbale di collaudo fidefacente (doc. 14) che attesta il rispetto dei requisiti d’installazione, ne’ altre ed ulteriori specificazioni sono richieste dalla normativa vigente, ne’, pertanto, se ne puo’ eccepire la mancata indicazione per dedurne sic et sempliciter illegittimita’ di sorta”.

Il ricorso e’ fondato e va accolto per quanto di seguito si chiarisce.

Su identiche questioni relative ad altri ricorsi del Comune di Salussola, questa Corte si e’ gia’ pronunciata con sentenze n. 4255 del 2015 e n. 18825 del 2015, accogliendo i motivi con la seguente condivisa motivazione. “In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, ne’ il codice della strada ne’ il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullita’, l’attestazione che la funzionalita’ del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacche’, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalita’ dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneita’ della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex articolo 142 C.d.S. (cfr. Cass. 25 giugno 2008 n. 17361 con riferimento alla violazione dei limiti di velocita’, ma con principi applicabili anche alla rilevazione elettronica di questa violazione). Con specifico riferimento alla violazione dell’articolo 146 C.d.S., comma 3 (avere proseguito la marcia con semaforo rosso) questa Corte ha gia’ affermato che per effetto della nuova disciplina contenuta nell’articolo 201, comma 1-ter medesimo codice (introdotto dal Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, articolo 4, comma 1, convertito, con modifiche, in L. 10 agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalita’ di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalita’ completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia (Cass. n. 21605 del 2011). Il giudice di appello ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che fosse onere dell’Amministrazione provare che fosse stata posta particolare attenzione al montaggio del sistema con specifica valutazione dell’idoneita’ delle strutture di sostegno in relazione alle condizioni di impiego e che fosse onere dell’amministrazione indicare le modalita’ di posizionamento e ubicazione, cio’ costituendo, a detta del giudice di appello, gli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria. La decisione e’ viziata in quanto il giudice di appello ha ritenuto (per giunta con una motivazione del tutto illogica) che l’Amministrazione fosse gravata da un onere probatorio che la normativa invece non richiede perche’ l’elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria e’ la documentazione fotografica dell’infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata, mentre e’ onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profilo l’apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione;

inoltre il giudice di appello ha completamente omesso di considerare il verbale di collaudo, effettuato il 1.12.2006, ossia poco piu’ di due mesi prima della rilevazione dell’infrazione ((OMISSIS)), con il quale era verificato il regolare funzionamento e regolare installazione dell’apparecchiatura”.

Tale motivazione e’ pienamente condivisa dal Collegio ed e’ applicabile alle questioni oggi proposte con il ricorso in esame (dovendosi solo integrare/correggere con la diversa data della rilevazione della infrazione, avvenuta il (OMISSIS), quindi poco meno di tre mesi dall’avvenuto collaudo).

La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Biella, anche per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Biella, in persona di diverso magistrato.

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