Corte di Cassazione , sez. I, sentenza 5.8.2011, n. 17029. Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore stesso, ai sensi dell’art. 285 c.p.c.

 

La massima

Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore stesso, ai sensi dell’art. 285[1] c.p.c., poichè entrambe le forme di notificazione soddisfano l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione.

 

Il testo integrale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 5 maggio 2011, n. 17029

Svolgimento del processo

Il comune di Mascalucia proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da S.A. per la somma di L. 13.119,750, quale corrispettivo per la fornitura di acqua agli abitanti delle zone sfornite di detto servizio.

Lo S. non si costituiva.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, rilevando la mancanza di un valido accordo contrattuale tra le parti e che non vi era la prova dell’esistenza di una valida deliberazione esecutiva con l’impegno di spesa registrato sul competente capitolo di bilancio, di talchè l’ente era carente di legittimazione passiva, D.Lgs. n. 66 del 1989, ex art. 23.

Interponeva appello lo S., eccependo la nullità dell’atto di opposizione e del giudizio, essendo stato l’atto di opposizione notificato all’avv. Ettore Toscano quale procuratore domiciliatario dello S. e non alla parte personalmente, ex art. 638 c.p.c; nel merito, rilevava l’inapplicabilità del D.Lgs. n. 66 del 1989, art. 23, sussistendo nel caso gli atti di autorizzazione all’esecuzione della fornitura e l’impegno di spesa nel bilancio; deduceva di avere effettuato la fornitura, come risultava dalla bolla di consegna controfirmata dall’incaricato comunale, e che erano state pagate le fatture precedenti.

La Corte d’appello, con sentenza l/7/2005, ha rigettato l’appello e condannato l’appellante a rifondere al Comune appellato le spese del grado.

La Corte catanese ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, per risultare detto atto di opposizione notificato all’avv. Toscano quale procuratore domiciliatario di S.A., nel luogo di elezione di domicilio dello stesso, come indicato nel ricorso per ingiunzione, irrilevante essendo ai fini della validità della notifica, l’indicazione come destinatario dell’avv. Toscano, quale procuratore domiciliatario dello S., anzichè dello S. presso il domicilio del procuratore, attesa l’ equivalenza tra la notifica al procuratore e quella alla parte presso il procuratore(così Cass. 8143/98, 5998/94 e 886/89).

Nel merito, la Corte d’appello ha ritenuto l’infondatezza del motivo, atteso che i contratti degli enti pubblici devono farsi per iscritto, da cui l’insufficienza della deliberazione dell’organo collegiale dell’ente di conferimento dell’incarico, avente mera efficacia interna, e la non surrogabilità con assunti comportamenti concludenti.

Ricorre per cassazione lo S., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, S.A. denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 645 e 638 c.p.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo il ricorrente, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., l’atto di citazione in opposizione andava notificato alla parte presso il domicilio eletto e cioè presso lo studio dell’avv. Ettore Toscano, procuratore legale e difensore, e non all’avv. Toscano quale procuratore legale dello S.; la norma indicata non può essere assimilata all’art. 170 c.p.c. e l’inosservanza dell’art. 645 c.p.c., collegato con l’art. 638 c.p.c., comporta la nullità della notifica con gli effetti conseguenti; la Corte di merito ha richiamato a conforto della tesi erroneamente assunta pronunce che riguardano la notifica di sentenze o delle impugnazioni, mentre avrebbe dovuto d’ufficio rilevare la nullità della notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e quindi la nullità dell’intero giudizio, con la riforma della sentenza di primo grado e la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

1.2.- Con il secondo motivo, lo S. denuncia l’omessa applicazione del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, che consente l’effettuazione di spesa se sussistono la deliberazione autorizzativa nelle forme di legge e divenuta esecutiva, e l’impegno contabile registrato nel competente capitolo di bilancio di previsione, nonchè la violazione dell’art. 1326 c.c. e segg.

Secondo il ricorrente, nella specie, la Giunta municipale, con atto del 20/6/1991, ha impegnato la somma di L. 30 milioni nel bilancio del 1991; con il successivo atto n. 792 del 18/7/1991 ha deliberato di anticipare all’economo comunale le somme per i necessari pagamenti per i trasportatori e di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei pagamenti sulla scorta di fatture; con atti del 20/8/1991 e del 18/9/1991, ha deliberato il pagamento del primo e del secondo acconto a favore dello S., mentre non ha pagato la terza fattura, rientrante nell’impegno di spesa assunto: detto comportamento, secondo il ricorrente, ha fatto sorgere gli effetti del contratto, senza necessità di forma scritta.

1.3.- Con il terzo motivo, lo S. fa valere come, a seguito dell’accoglimento dei primi due motivi, debbano essere revocate le statuizioni sulle spese dei due gradi di merito.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

L’art. 645 c.p.c., nel primo inciso prevede: “L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638 c.p.c.”; l’art. 638 c.p.c., nella parte che qui interessa, prevede che il ricorso per ingiunzione “deve contenere altresì l’indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito”.

Nella specie, l’atto di citazione in opposizione è stato notificato “all’avv. Ettore Toscano quale procuratore domiciliatario del sig. S.A., presso il suo studio legale in (OMISSIS)”, cioè nel luogo di elezione di domicilio dello S., come indicato in sede di ricorso per ingiunzione.

Secondo il ricorrente, l’inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 645 e 638 c.p.c ha determinato la nullità della notifica e quindi dell’intero giudizio di primo grado, da cui la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo.

La conclusione fatta valere dallo S. non è condivisibile.

Va rilevato a riguardo che questa Corte, in relazione all’art. 285 c.p.c., si è espressa nel senso che: “ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore stesso, ai sensi dell’art. 285 c.p.c., poichè entrambe le forme di notificazione soddisfano l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione” (così Cass. 24795/2005, 11257/2004, 5449/2000).

E di recente, le Sezioni unite, nella pronuncia n. 29290 del 2008 (e vedi le successive sentenze conformi delle Sezioni semplici, 18034 del 2009 e 6051 del 2010), nel ritenere valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti mediante consegna di una sola copia o in numero inferiore, ha affermato il principio secondo il quale, in virtù dell’applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali regolate dall’art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto d’impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione ex art. 285 c.p.c., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento ed all’esito del processo.

In applicazione di detti principi, avuto riguardo al caso di specie, considerato che non v’è stata in alcun modo incertezza sulla individuazione del soggetto convenuto in opposizione, e che la notifica è stata indirizzata alla parte nel luogo indicato dalla norma, tant’è che è stato indicato l’avv. Toscano nella qualità di procuratore domiciliatario, deve concludersi al più per una mera irregolarità della notificazione.

2.2.- Il secondo motivo è inammissibile.

Ed invero, lo S. ha articolato il motivo con esclusivo riferimento al D.L. n. 66 del 1989, art. 23 ed al comportamento concludente del comune, senza in alcun modo censurare la ratio decidendi della Corte del merito, ossia la necessità della forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A.

2.3.- Il terzo motivo, relativo solo alle spese, è assorbito dalla reiezione dei primi due motivi.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Il ricorrente, quale soccombente, va condannato a rifondere al Comune resistente le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Mascalucia le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.


[1] Articolo 285 – Modo di notificazione della sentenza

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170 .[primo e terzo comma] (1)

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(1) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state soppresse dall’art. 46, L. 18.06.2009, n. 69 (G.U. 19.06.2009, n. 140 – S.O. n. 95) con decorrenza dal 04.07.2009.

 

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