Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza n. 7166 del 10 maggio 2012

Svolgimento del processo

Con decreto emesso il 30 settembre – 11 ottobre 2010 il Tribunale di Vicenza rigettava l’opposizione allo stato passivo del fallimento Areamaglia s.r.l. in liquidazione proposta dall’avv. C. M., per ottenere l’ammissione in prededuzione del proprio credito per prestazioni professionali, svolte per la consulenza extragiudiziale e l’assistenza del debitore nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, incluso un subprocedimento ex art. 173 legge fallimentare, e in occasione della sua reiterazione, a seguito di rinunzia alla prima domanda.
Motivava che non era stata fornita alcuna prova con data certa dell’incarico di consulenza ricevuta, nè, a fortiori, del suo svolgimento;
– che le prestazioni nel sub procedimento L. Fall., ex art. 173, erano state svolte nell’esclusivo interesse della persona fisica dell’amministratore, cui erano state contestate dal commissario giudiziale attività fraudolente in danno della massa dei creditori;
– che la seconda domanda di concordato preventivo era stata dichiarata inammissibile dal tribunale, con la conseguente dichiarazione di fallimento della società: a riprova della inutilità – e potenziale dannosità, anzi – della predetta iniziativa, che non ne giustificava l’onere delle spese di difesa a carico della massa dei creditori.
Avverso il provvedimento, notificato il 15 ottobre 2010, l’avv. C. proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, notificato il 15 novembre 2010 ed ulteriormente illustrato con memoria.

Deduceva:
1) l’omessa pronunzia e la carenza di motivazione in relazione al credito del compenso per la presentazione della prima domanda di concordato preventivo del 31 ottobre 2008, per Euro 6.582,00 oltre accessori e spese;
2) l’omessa pronunzia e la carenza di motivazione in ordine al credito di Euro 2306,00 per l’assistenza prestata nel procedimento ex art. 26 legge fallimentare promosso dall’Areamaglia s.r.l. in liquidazione avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva negato l’autorizzazione a proseguire l’esecuzione di un contratto;
3) la violazione di legge e la carenza di motivazione nella mancata ammissione al passivo, in prededuzione, del compenso per l’attività resa nel procedimento L. Fall., ex art. 173;
4) la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine all’attività prestata nella predisposizione di una nuova domanda di concordato preventivo.
5) la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione alla richiesta di ammissione del credito per attività resa in materia stragiudiziale.
Resisteva con controricorso la curatela del fallimento Areamaglia srl in liquidazione.
All’udienza del 16 febbraio 2012 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omessa pronunzia e la carenza di motivazione in relazione al credito del compenso per la presentazione della prima domanda di concordato preventivo.
Il motivo è infondato.
E’ del tutto evidente che il rigetto della domanda in ordine al predetto credito è implicito e la sua motivazione assorbita da quella della specifica reiezione dell’istanza di ammissione del credito per onorari relativi sia al subprocedimento L. Fall., ex art. 173, promosso per atti di frode compiuti in occasione proprio della presentazione di domanda di concordato preventivo, sia per assistenza professionale prestata per la stesura della seconda proposta di concordato preventivo, dichiarato poi inammissibile.
Nell’uno nell’altro caso, infatti, il Tribunale di Vicenza ha valutato l’opera intellettuale di nessuna utilità per la massa dei creditori; per di più,prestata in condizioni che sin dall’inizio non consentivano alcun plausibile salvataggio dell’impresa, destinata al fallimento.
Con il secondo motivo si censura l’omessa pronunzia e la carenza di motivazione in ordine alla mancata ammissione in prededuzione del credito di Euro 2306,00 per assistenza prestata nel procedimento L. Fall., ex art. 26, promosso dall’Areamaglia s.r.l..
Il motivo è manifestamente infondato, trattandosi di attività prestata addirittura contro la curatela per la tutela di un interesse del soggetto fallito antagonistico a quello della massa dei creditori.

Con il terzo motivo vengono denunziate la violazione di legge e la carenza di motivazione nella mancata ammissione al passivo, in prededuzione, del compenso per l’attività resa nel procedimento L. Fall., ex art. 173.
Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già esposte in ordine alla assenza del requisito della utilità per la massa dei creditori di prestazioni difensive svolte nell’interesse personale di chi era stato indicato come responsabile di atti in frode degli stessi creditori.
Il quarto motivo, relativo alla predisposizione di una nuova domanda di concordato preventivo, è inammissibile, risolvendosi in una contestazione nel merito dell’accertamento del tribunale ed in un generico richiamo ad argomentazioni esposte in sede di opposizione, non riportate nel ricorso.
Per le medesime ragioni appare inammissibile l’ultimo motivo, volto ad un sindacato della valutazione degli tribunale circa l’assenza di prova, con data certa, dell’incarico di consulenza, come pure dell’effettiva attività svolta: sulla base, ancora una volta, di una relatio ad argomentazioni svolte nell’atto di opposizione allo stato passivo.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari.

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