Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza n. 28446 del 16 luglio 2012

 

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 16 giugno 2011, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di affidamento in prova in casi particolari, avanzata da C.P. ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990.
1.1. A ragione della decisione, il Tribunale osservava che:
– l’istante, nei cui confronti la pena era stata sospesa ai sensi dell’art. 6561 comma 5, c.p.p. doveva espiare la pena detentiva residua di anni quattro e mesi sei di reclusione, di cui erano immediatamente eseguibili anni due e mesi nove di reclusione in attesa della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, rideterminata da ultimo con provvedimento di cumulo del 31 maggio 2011 della Procura Generale presso la Corte d’appello di Roma per plurimi reati, commessi dal 1995 al 2008;
– il condannato aveva avanzato istanza di affidamento in prova ordinario o in casi particolari, al sensi, rispettivamente, degli artt. 47 Ord. Pen. e 94 d.P.R. n. 309 del 1990 per sottoporsi al programma semiresidenziale della comunità L.., che seguiva da libero dal dicembre 2010;
– l’istanza di affidamento in casi particolari era inammissibile, poiché la documentazione più recente (cert. 11 gennaio 2011 Sert Casilino e cert, 21 aprile 2011) attestava una condizione di mero “abuso di cocaina”, e, pur essendovi certificazione della qualità del condannato “tossicodipendente in quanto assuntore abituale di sostanze psicoattive (cocaina)”, risalente al 2008 (cert. 16 aprile 2008 Sert Regina Coeli), non sussisteva allo stato il requisito previsto dalla legge per carenza della prescritta documentazione attestante, all’attualità, lo stato di tossicodipendenza o di uso abituale di sostanze stupefacenti.

1.2. Con riguardo all’affidamento in prova ordinario, il Tribunale, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio e opportuno acquisire aggiornate informazioni di polizia sulla condotta dell’istante in libertà e, in particolare, sul reato commesso il 30 dicembre 2009 e sulla segnalazione del 31 gennaio 2010, disponeva il rinvio della trattazione alla successiva udienza del 16 settembre 2011.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezze del suo difensore, C.P., che ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale deduce violazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, in relazione all’art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, per inosservanza ed erronea applicazione della legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, il Tribunale, nel ritenere non sufficiente la certificazione rilasciata dal S. territorialmente competente, allegata alla istanza, attestante che esso ricorrente era positivo alla cocaina per un suo abuso continuativo negli anni, non ha considerato l’arresto giurisprudenziale di questa Corte, che ha ritenuto sinonime le nozioni di tossicodipendenza e di uso abituale di sostanze stupefacenti, riferendosi a istanza ex art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990, ma applicabile anche alla richiesta ex art. 94 dello stesso decreto.
Non poteva, pertanto, essere dichiarata inammissibile l’istanza, ad avviso del ricorrente, poiché sussiste la sua condizione fisica; risulta dall’oggetto del fax di trasmissione del certificato, richiesto di nuovo dallo stesso Tribunale la dicitura “certificazione di tossicodipendenza”; tale condizione è accertata secondo quanto previsto dalla legge n. 49 del 2006, e l’associazione “L.” si è dichiarata disponibile allo svolgimento di un programma socio riabilitativo e di recupero, al quale esso ricorrente si è volontariamente sottoposto e ha in corso dal dicembre 2010, e fa cui idoneità è stata giudicata positivamente dal S. competente.
3. Il Procuratore Generale in sede ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per l’infondatezza della ragione nella stessa enucIeata e per la necessità, quantomeno, di un approfondimento Istruttorio e di una più pregnante valutazione di merito.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
2. L’inammissibilità della istanza di affidamento in prova in casi particolari, presentata da C.P. ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, è stata dichiarata sulla base della rilevata carenza della documentazione, prescritta dalla stessa norma, sulla tossicodipendenza o uso abituale di sostante stupefacenti, della rilevata attestazione, nella più recente certificazione, di mero “abuso di cocaina”, risalendo invece al 2008 la certificazione della tossicodipendenza.
3. Questa Corte ha già affermato, intervenendo con riguardo alla fattispecie relativa ad istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con il programma di recupero, proposta da persona tossicodipendente o alcooldipendente ai sensi dell’art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, come
sostituito dall’art. 4-sexies, comma l, lett. e), d.t. n. 272 del 2005, conv. in legge n. 49 del 2006, che “tossicodipendenza e uso abituale di sostanze stupefacenti sono espressioni sinonime, non solo concettualmente, in quanto la seconda chiarisce il significato della prima, ma anche sotto il profilo esegetico”, poiché, in base al testo della indicata norma, detta istanza “deve essere corredata da certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenzae la procedura con cui è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche” (Sez. VI, n. 16037 del 26/03/2009, dep. 16/04/2009, Camon, Rv. 243582).
Tale principio, che il Collegio condivide, deve essere riaffermato anche con riguardo alla fattispecie relativa a istanza di affidamento in prova in casi particolari, proposta ai sensi dell’art. 94, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, come sostituito dall’art. 4-undecies, comma l, lett. e), del predetto decreto, che prevede i medesimi presupposti applicativi, e quindi la coincidenza delle indicate espressioni anche in ragione del dato testuale.
4. Appare, pertanto, illogica la motivazione dell’ordinanza impugnata, che” pur richiamato il dato normativo, ha ritenuto insussistente l’attualità dello stato di tossicodipendenza dell’istante per essere certificato esclusivamente un “abuso di cocaina”, senza procedere ad alcuna valutazione di merito più specifica e, occorrendo, a un approfondimento istruttorio.
L’ordinanza deve essere, conseguentemente, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che procederà a nuovo, più approfondito, esame della istanza, tenendo presenti i formulati rilievi.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma

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