Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza n. 25041 del 22 giugno 2012

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 19 novembre 2010 il G.i.p. del Tribunale di Rieti, decidendo in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 460, comma 5, c.p.p. l’estinzione del reato (con ogni connesso effetto penale, inclusa l’iscrizione nel casellario giudiziale), di cui al decreto penale di condanna del 16 settembre 2000, esecutivo il 22 febbraio 2002, a carico di A.M. , rilevando che lo stesso non aveva commesso reati della stessa Indole nel quinquennio successivo, come si evinceva dall’esame del certificato del casellario giudiziale.
2. Avverse detta decisione, emessa de plano, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con unico motivo, violazione degli artt. 460 c.p.p. e 5 d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, nella parte in cui “include” tra gli effetti penali della eliminazione del reato “l’Iscrizione nel casellario giudiziale”.
Secondo il ricorrente, l’estinzione del reato al sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. non è prevista tra le cause di eliminazione della iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale e non è applicabile in via analogica il disposto di cui all’art. 5, lett. g) e h), d.P.R. n. 313 del 2002, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, che prevede l’eliminazione della iscrizione ratione materiae, per i casi tassativamente indicati, rientranti nella competenza del giudice di pace e per altre ipotesi specificatamente indicate.

Peraltro, ad avviso del ricorrente, ai di fuori delle ipotesi per le quali è espressamente prevista la sua eliminazione, l’iscrizione della condanna nel casellario assolve a una funzione di informazione che non è esclusa dalla mera estinzione del reato e degli effetti penali della condanna, senza che, in contrasto con la stessa funzione del casellario, le finalità conoscitive possano essere adeguatamente soddisfatte con l’acquisizione dei provvedimenti emessi.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo annullarsi senza rinvio l’impugnata ordinanza nella parte in cui dispone l’eliminazione della iscrizione nel casellario giudiziale.
4. Con memoria del 9 gennaio 2012 il difensore del condannato A.M. , avv. Angela Boncompagni, ha eccepito l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio, del ricorso del Procuratore detta Repubblica di Rieti perché tardivo rispetto alla data della comunicazione del provvedimento, avvenuta a mezzo fax il 23 novembre 2010, da parte della cancelleria dei G.i.p. di Rieti alla segreteria del Pubblico Ministero.

Considerato in diritto

1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Rieti il 28 dicembre 2010 è ammissibile, poiché al rilievo della ritualità della sua proposizione non osta la dedotta comunicazione dei provvedimento a mezzo fax in data 23 novembre 2010 da parte della cancelleria dell’Ufficio G.i.p. alla segreteria dei Pubblico Ministero.
L’art. 64, comma 4, disp. att. cod. proc. pen. dispone che, ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere anche trasmessa con mezzi tecnici idonei, a condizione che il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l’atto vi attesti in calce di avere trasmesso il testo originale.
1.1. Questa Corte ha già affermato che, In base alla detta disposizione, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, corredati dalla indicata attestazione, anche ai fini dalla comunicazione di un atto del giudice al pubblico ministero, e che è legittimo l’uso del mezzo tecnico di trasmissione mediante fax, documentando le indicazioni dell’apparecchiatura trasmittente l’avvenuta comunicazione dell’atto (tra le altre, Sez. V, n. 2798 del 05/06/1996, dep. 24/06/1996, P.M. In proc. Sisca, Rv. 205518; Sez. VI, n. 34860 del 19/09/2002, dep. 17/10/2002, Flsheku, Rv. 222578), ma, non offrendo in sé il mezzo in questione la certezza che la comunicazione sia regolarmente giunta a destinazione, grava sul soggetto trasmittente l’onere di assicurarsi di tale circostanza, dovendosi, in difetto, escludere che la notifica sia stata regolarmente effettuata (Sez. VI, n. 2116 del 08/05/2000, dep. 14/07/2000, Krasniqi, Rv. 216728).

1.2. Nella specie, dalla copia del rapporto fax in calce al provvedimento impugnato, allegato alla memoria difensiva con l’attestazione in calce del funzionario della trasmissione dell’originale, non risultano né la indicazione del destinatario, né la identificazione del telefono ricevente con quello della segreteria del Pubblico Ministero, né l’attestazione specifica della ricezione dell’atto da parte del destinatario ricorrente, che ha indicato nel 14 dicembre 2010 la diversa data di conoscenza dell’atto.
1.3. Al difetto di prova della comunicazione dell’atto consegue che il 23 novembre 2010 non può essere considerato il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione e che il ricorso deve essere considerato tempestivamente proposto.
2. Il ricorso è anche fondato nel merito.
2.1. L’art. 5 del d.P.R. n. 313 del 2002, contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale e altro, regolamenta la materia della eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale, già disciplinata dal l’art. 687 cod. proc. pen., abrogato dall’art. 52, comma 1, dello stesso Testo Unico.
Detta norma, che non prevede l’estinzione del reato, ai sensi dell’art. 460, comma 5, c.p.p., tra le cause di eliminazione della iscrizione, dispone al secondo comma che sono eliminate le iscrizioni relative “ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è Infinta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata infinta una pena diversa, se nel periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato (lettera g), e “ai provvedimenti giudiziari relativi a reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è infinta fa pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato” (lett. h).
2.2. Questa Corte ha già rilevato, intervenendo con riferimento all’analoga disposizione di cui all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., che, in forza della indicata limitazione normativa, la eliminazione della iscrizione per i provvedimenti giudiziari di condanna è prevista ratione materiae, in considerazione della scarsa rilevanza criminale dei fatti attribuiti alla competenza del giudice di pace, e che tale ratio è evidenziata dal rilievo che, per tutti gli altri reati, è prevista quale causa di eliminazione della Iscrizione solo la revoca del provvedimento a seguito di revisione o di abolitio criminis (art. 673 c.p.p.), salvi i casi di eliminazione delle iscrizioni per cause afferenti alle condizioni personali del condannato (primo comma) o del prosciolto (secondo comma, lett. c, e, f), e alle pronunce di condanna per le contravvenzioni, per le quali sia stata inflitta la pena dell’ammenda, senza l’applicazione di benefici (secondo comma, lett. d).

Si é anche rilevato, in coerenza con la completezza ed esaustività del quadro normativo, che sarebbe in contrasto con la volontà del legislatore una eventuale applicazione delle disposizioni di cui al predetto art. 5, comma 2, lett. g) e h), in via analogica a ipotesi diverse da quelle in esso previste, e si porrebbe in contrasto con la stessa funzione conoscitiva e informativa del casellario la eliminazione della iscrizione della condanna in ipotesi diverse da quelle previste, mentre già nella vigenza dell’abrogato art. 687 c.p.p. la giurisprudenza di questa Corte era, a parte genetiche e non univoche attribuzioni della qualifica di effetto penale alla iscrizione nel casellario, totalmente orientata a escludere che la estinzione dei reato potesse produrre l’effetto della eliminazione della iscrizione nel casellario (Sez. 3, n. 4868 del 20/12/2004, dep. 10/02/2005, Furian, Ry. 230955; Sez. I, n. 38045 del 01/10/2002, dep. 15/11/2002, Stefanelli, Rv. 222648; Sez. III, n. 7088 del 15/01/2002; dep. 22/02/2002, Candido G, Rv. 221692; Sez. VI, n. 4315 del 04/11/1997, dep. 03/12/1997, Palazzesi M., Rv. 209216; Sez. VI, n. 402 del 30/01/1997, dep. 14/05/1997, Lacagnina, Rv. 208890).
3. Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide e riafferma, poiché l’iscrizione nei casellario giudiziale non poteva essere eliminata con la pronuncia di estinzione dei reati di cui al decreto del G.i.p. del Tribunale di Rieti del 16 settembre 2000, esecutivo il 22 febbraio 2002, il ricorso deve essere accolto.
L’ordinanza impugnata, che ha disposto detta eliminazione della iscrizione, deve essere annullata limitatamente a detta eliminazione, che va disposta direttamente da questa Corte, a norma dell’art. 620 lett. l), c.p.p., non richiedendo alcuna valutazione discrezionale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla eliminazione della iscrizione nel casellario giudiziale.

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