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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza del 4 dicembre 2012, n. 21662

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Cagliari, sezione per i minorenni, confermando la pronuncia di primo grado del Tribunale per i minorenni di Cagliari, dichiarava lo stato di adottabilità delle minori M.G. e P.J. , nate rispettivamente il (…) ed il (…), figlie dei coniugi P.M. e Pi.Pa. , evidenziando in fatto che le minori, seguite fin da subito dopo la nascita dai servizi sociali territoriali, avevano presentato, molto presto, evidenti segni di trascuratezza ed incuria, produttivi di ritardi e carenze del loro sviluppo neuro evolutivo, ascrivibili ai notevoli limiti delle figure genitoriali e alla situazione di degrado nella quale si trovavano a vivere. Il perdurare di tali condizioni e la mancata collaborazione dei genitori con i predetti servizi, nonostante interventi domiciliari reiterati, culminati con l’inserimento al nido della primogenita (ancora incapace di camminare a 21 mesi) e con l’avvio di una terapia riabilitativa per la secondogenita (solo a 18 mesi aveva iniziato a gattonare), avevano determinato l’inserimento delle minori in una casa famiglia unitamente alla madre nel 2009, accompagnata da un provvedimento di sospensione della potestà e dalla nomina di un tutore e un curatore speciale. La madre aveva lasciato la comunità dopo un episodio di violenza nel quale erano state coinvolte le minori ed era tornata presso il marito. Le condizioni abitative erano migliorate, ma non la situazione coniugale, caratterizzata da conflittualità ed aggressività. Le minori permanevano in comunità e venivano settimanalmente visitate dai genitori. Alla luce di tutte le risultanze della procedura e di una consulenza tecnica d’ufficio il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente la condizione di abbandono che giustificava la dichiarazione dello stato di adottabilità, dal momento che le figure genitoriali si erano rivelate incapaci di assumere verso le figlie un ruolo protettivo valido e persino di assicurare loro cure minimamente adeguate, anche sotto il profilo materiale, e non solo in via transitoria o per causa di forza maggiore. In particolare, dall’esame peritale era emerso che entrambi i genitori, anche a causa di un vissuto molto traumatico, non erano in grado neanche di percepire i bisogni delle figlie e che i tempi d’intervento sul loro grave disagio personale non erano compatibili con le esigenze di sviluppo armonico ed equilibrato delle minori, le quali, peraltro, avevano evidenziato grandi miglioramenti grazie alle cure ed attenzioni ricevute in comunità.
I coniugi P. – Pi. avevano proposto appello chiedendo la revoca dell’adottabilità e l’affidamento eterofamiliare temporaneo delle minori al fine di consentire un riavvicinamento delle medesimi alla famiglia di origine per il periodo di tempo necessario al recupero del ruolo genitoriale per entrambi.
La Corte d’Appello aveva respinto l’impugnazione sulla base delle seguenti considerazioni:
a) l’appello proposto dalla Pi. era tardivo;
b) l’incapacità genitoriale emersa fin da poco dopo la nascita delle minori si era continuativamente protratta nonostante la pluralità degli interventi dei servizi territoriali con i quali gli appellanti, dopo una fase iniziale positiva, si erano rifiutati di collaborare;
c) tale deficit si era manifestato, in particolare, per l’incapacità di comprendere i reali bisogni delle minori, d’immedesimarsi nelle loro esigenze specifiche e per l’incapacità di assumere un ruolo protettivo ed accudente che non fosse limitato al profilo materiale, peraltro rivelatosi per lungo tempo carente;
d) la riconduzione del disagio personale degli appellanti alla propria drammatica biografia, pur comprensibile, non poteva mutare il rilievo prioritario dell’interesse delle minori a vivere in un ambiente consono alle loro esigenze di armonico sviluppo psico fisico, non garantito dalla coabitazione con i genitori né realizzabile in tempi compatibili con la loro crescita, tenuto conto della reiterata mancanza di collaborazione dimostrata verso i servizi e della natura non transitoria delle problematiche emerse.
Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione P.M. affidandosi ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso il curatore speciale delle minori.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, P.M. ha dedotto la violazione dell’art. 15, secondo comma e 17, primo comma della L. n. 184 del 1983 in correlazione con l’art. 12 della Convenzione di NY sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con L. n. 176 del 1991; l’art. 6 capi b) e c) della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 e ratificata dall’Italia con l. n. 77 del 2003; l’art. 24 della Carta Europea sui diritti fondamentali, per non essere stata disposta l’audizione delle minori nei due gradi di giudizio, con conseguente nullità assoluta dell’intero procedimento, rilevabile in ogni stato e grado. Nel procedimento in questione, il Tribunale per i minorenni non ha dato in alcun passaggio conto della volontà e dell’opinione delle minori, omettendo di motivare sulle ragioni del mancato ascolto.
Nel controricorso il curatore speciale delle minori ha evidenziato che l’età delle minori, di quattro e tre anni al momento del giudizio di primo grado era del tutto incompatibile con il loro ascolto diretto da parte del giudice. Inoltre ha rilevato che sia la Convenzione di New York che quella di Strasburgo precisarono che il minore non deve essere sentito necessariamente dal giudice, ma anche “tramite un rappresentante o un organo appropriato”; che nella specie le minori, peraltro caratterizzate da ritardo nello sviluppo ed in tenerissima età, erano state osservate e valutate lungamente dal consulente tecnico d’ufficio; ed, infine, che tale censura non era stata tempestivamente formulata nel procedimento d’appello. Il motivo di ricorso non è fondato.
L’audizione del minore nei procedimenti che lo riguardano, stabilita in via generale, nelle convenzioni internazionali sui diritti fondamentali di cui è titolare (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/89 ratificata con L. n. 176 del 1991; Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996 ratificata con L. n. 77 del 2003) alle quali il nostro paese ha prestato adesione, trova una sua puntuale disciplina nel regime giuridico relativo ai procedimenti di adozione negli artt. 10, quinto comma, e 15, secondo comma, della L. n. 184 del 1983. Sia la prima che la seconda norma prescrivono l’audizione del minore anche inferiore di dodici anni, in considerazione della sua capacità di discernimento, coerentemente con le indicazioni delle convenzioni internazionali citate, le quali contengono entrambe il limite costituito dal grado di maturità e dell’età (art. 12, Convenzione di New York) e della capacità di discernimento (art. 6 Convenzione di Strasburgo). Il quadro delle fonti internazionali, sopraordinate alle norme legislative primarie, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 10 Cost., si completa, nel panorama attuale con l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che attribuisce direttamente ai minori il diritto di esprimere la propria opinione sulle questioni che li riguardano “in funzione della loro età e della loro maturità”.
Si delinea, pertanto, già dall’esame del sistema delle fonti internazionali ed Europee riguardanti la tutela dei diritti fondamentali del minore, la specificità funzionale dell’audizione in questo ambito, in quanto diretta ad acquisire, attraverso l’ascolto del principale destinatario della decisione giurisdizionale, un quadro, il più completo possibile, degli elementi di valutazione.
Il rilievo delle opinioni e delle indicazioni del minore nelle decisioni che lo riguardano è garantito, peraltro, come espressamente previsto nel citato art. 7 della Convenzione di New York, dalla possibilità di ricorrere ad un “organo appropriato”, per realizzare l’obiettivo di una partecipazione del minore il meno condizionata ed il più protetta possibile, coerentemente con le regole processuali interne. La necessità, già indicata nelle fonti internazionali ed interne citate, di trovare un ragionevole punto di equilibrio tra la possibilità effettiva per il minore di esprimersi in modo autentico (anche mediante un ascolto “protetto”) e l’esigenza di assumere una decisione realmente coincidente con il suo interesse (anche escludendo l’ascolto quando ciò non sia utile né alla decisione da assumere né al minore in considerazione dell’età e della capacità di discernimento dello stesso), è stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità con un quadro di orientamenti coerenti.
Nel solco della pronuncia delle Sezioni Unite n. 22238 del 2009, è stato costantemente affermato che l’audizione dei minori, nei procedimenti giurisdizionali che li riguardano, è un adempimento necessario salvo che il mancato ascolto non sia giustificato dal loro superiore interesse (Cass.14216 del 2010 e 1838 del 2011, con specifico riferimento al giudizio sulla dichiarazione di adottabilità davanti al Tribunale per i minorenni; Cass. 17201 del 2011, in tema di sottrazione internazionale dei minori). Trattandosi di “un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto”, che “deve svolgersi in modo tale da garantire l’esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione” (Cass. 1838 del 2011), al giudice è rimessa la duplice preliminare verifica del grado di maturità del minore, sia al fine di escluderne giustificatamente l’audizione, se necessario, sia al fine di adeguare le modalità dell’ascolto alle esigenze del caso concreto, anche delegando l’audizione ad un organo più appropriato e professionalmente più attrezzato in modo da adottare tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti (Cass. 7282 del 2010). Tale adempimento, come precisato nella pronuncia n. 1838 del 2011 sempre in materia di procedimento rivolto alla dichiarazione di adottabilità, non può essere considerato alla stregua di una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all’una o all’altra soluzione, bensì come un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto.
La mancanza dell’audizione del minore, peraltro richiesta dalla norma (art. 15, secondo comma L. n. 184 del 1983) nel procedimento rivolto alla dichiarazione di adottabilità soltanto nel giudizio di primo grado che si svolge davanti al Tribunale per i minorenni e non anche davanti al giudice d’appello (Cass. 14216 del 2010), non determina, pertanto, in via automatica una nullità processuale riconducibile alla violazione del principio del contraddittorio, dovendosene verificare in concreto le ragioni. Nella fattispecie dedotta in giudizio l’omessa audizione diretta delle minori davanti al Tribunale per i minorenni, risulta pienamente giustificata dalla tenerissima età delle stesse (quattro e tre anni) e dal grado di maturità correlato all’età, così come desumibile dalle risultanze processuali, non contestate, riscontrabili dalla lettura della sentenza di secondo grado (il ritardo psico motorio di entrambe prima di entrare, la prima a meno di due anni di età e la seconda dopo meno di un anno di vita, nella struttura assistita -casa famiglia) e dalle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, fondata sulla reiterata osservazione delle minori e della loro interazione con i genitori naturali e con il mondo degli adulti, risultata carente e caratterizzata da rabbia ed insofferenza. In questo quadro la contestata omissione costituisce una conseguenza immediata delle condizioni sopra rappresentate, potendo giustificarsi anche soltanto sul mero dato empirico dell’età, oggettivamente incompatibile con la possibilità di esprimere liberamente un personale punto di vista sul presente e sul futuro. L’assenza di una motivazione espressa nel provvedimento di primo grado risulta, pertanto, del tutto giustificabile, alla luce delle oggettive evidenze processuali, cui deve aggiungersi la mancanza della prospettazione, da parte del ricorrente, di una lesione effettiva dell’interesse delle minori o di un vulnus al proprio diritto di difesa derivante dall’omissione lamentata, da ricondursi in effetti, ad una mera censura formale, come risulta peraltro confermato, dall’assenza di qualsiasi rilievo al riguardo nel corso del giudizio di primo grado. Nella specie, i bisogni e le esigenze delle minori sono emersi dalla puntuale, reiterata e non episodica osservazione di esse da parte del collegio peritale che ha svolto la consulenza tecnica d’ufficio nel primo grado del giudizio, da ritenersi, in considerazione dell’oggettiva impossibilità dell’audizione diretta, integralmente sostitutiva di tale peculiare adempimento.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite del presente procedimento.

Depositata in Cancelleria il 04.12.2012

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