La massima

Le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possano essere oggetto non già di applicazione analogica bensì di interpretazione estensiva, che sia cioè diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l’intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.

Suprema Corte di Cassazione

Sez. I

sentenza del 17 febbraio 2012, n. 2320

…omissis…

Motivi della decisione

1. Dall’esposizione che precede, tratta dal ricorso in esame, emerge chiaramente come tale atto introduttivo contenga l’esposizione sommaria dei fatti della causa richiesta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, sì che priva di fondamento è l’eccezione di inammissibilità, per difetto di tale elemento, formulata in controricorso. 2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2752 c.c., e degli artt. 12 e 14 disp. gen., nonchè vizio di motivazione.

Sostiene che il privilegio generale previsto dall’art. 2752 c.c., comma 3, non deve applicarsi solo ai tributi espressamente previsti dal T.U. n. 1175/1931 ma anche, in generale, ad ogni tributo corrispondente per caratteristiche e finalità a quelli indicati in tale Testo Unico, e quindi anche alla T.I.A., istituita con il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, (poi sostituito con il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238), avente caratteristiche e finalità corrispondenti a quelle della tassa smaltimento rifiuti prevista dall’art. 268 del T.U. n. 1175. 2.1 La medesima violazione delle suindicate norme di legge viene prospettata, nel secondo, terzo e quarto motivo, anche sotto altri concorrenti profili. Si sostiene che dall’assenza, nell’art. 2752 c.c., comma 3, di una precisa indicazione degli estremi di identificazione del testo legislativo di riferimento si evince che a tale riferimento alla legge per la finanza locale deve attribuirsi un significato di rinvio non ad una specifica legge istitutiva della singola imposta ma in generale alla legislazione sui tributi locali, e dunque anche alle successive normative che abbiano imposto tributi per i quali la potestà impositiva rientri nelle materie previste dal citato Testo Unico. Ciò rientrerebbe nell’ambito della interpretazione estensiva delle norme, non già in quello di una non consentita applicazione analogica della disciplina codicistica sui privilegi. 2.2 Con il quinto motivo la ricorrente critica la affermazione secondo la quale la T.I.A. non avrebbe natura di tributo, evidenziando come, al contrario, essa partecipi dei caratteri che sono da sempre attribuiti alla tassa, in sostanziale continuità con la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.); e sostenendo che ciò trova rispondenza nel disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, come modificato dalla L. n. 248 del 2005, art. 3 bis, che ha attribuito alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tale pretesa impositiva.

Deduce anche che una diversa interpretazione di tali norme e dell’art. 2752 c.c., e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, che escludesse la natura tributaria della T.T.A. e la possibilità di interpretazione estensiva dell’art. 2752 c.c., sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 23 e 119 Cost.. 3. Il ricorso è fondato.

4. Occorre innanzitutto esaminare la questione, specificamente trattata nel quinto motivo, relativa alla natura giuridica della tariffa di igiene ambientale: questione pregiudiziale, perchè ove dovesse ritenersi la natura non tributaria del credito in esame dovrebbe senz’altro escludersi il riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2752 c.c., comma 3, che si applica ai soli crediti per tributi. L’orientamento ormai largamente prevalente di questa Corte è nel senso che la T.I.A. continui a rivestire natura tributaria (cfr. S.U. n. 3151/2008; Sez. 5 n. 17526/2007; Sez. 1 n. 5297/2009), rientri cioè – analogamente ai contributi consortili o al canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue – nell’ambito di quelle entrate pubbliche, definibili tasse di scopo, che mirano a fronteggiare una spesa di carattere generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio o che comunque determinano l’esigenza per la mano pubblica di provvedere. Elemento fondamentale di ricognizione di tale collocazione sistematica è rappresentato (alla luce dei principi indicati da Cass. S.U. nn. 123/07 e 8956/07) dall’esclusione di un rapporto sinallagmatico tra la prestazione dalla quale scaturisce l’onere suddetto ed il beneficio che il singolo ne riceve: la T.I.A. non trova fondamento in alcun intervento o atto volontario del privato, essendo ad essa assoggettati tutti coloro che occupano o conducono immobili esistenti nelle zone del territorio comunale, a prescindere dal conferimento dei rifiuti al servizio pubblico;

conferimento che peraltro (secondo il Regolamento approvato con D.P.R. n. 158 del 1999) assume rilevanza, ai soli fini della determinazione della quota di partecipazione alla spesa complessiva del servizio di igiene ambientale – comprendente anche i costi dei servizi relativi ai rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche -, non già in relazione alla quantità di rifiuti effettivamente conferita dal cittadino bensì alla produzione media comunale pro-capite. Non si tratta insomma del corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, bensì di una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull’area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, beneficio: non è dato quindi individuare nella T.I.A. caratteri sostanziali di diversità rispetto alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni (originariamente prevista dall’art. 268 e ss. del citato T.U. n. 1175 del 1931, poi modificata dal D.P.R. n. 915 del 1982, e compiutamente riordinata dal D.Lgs. n. 507 del 1993), che pure è stata soppressa dalla stessa norma, il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, (poi a sua volta sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 2006), che ha istituito la Tariffa.

In tal senso, la T.I.A. è stata definita sia dalla Corte Costituzionale (ord. nn. 238/09 e 64/10) sia dalle Sezioni Unite di questa Corte (ord. n. 14903/10) una mera variante della T.A.R.S.U., della quale conserva la qualifica di tributo propria di quest’ultima;

e per questo motivo sono state ritenute infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma (D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, modificante il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 comma 2) che ha significativamente attribuito alla giurisdizione tributaria le controversie in materia di T.I.A, Nè argomento contrario può trarsi dal disposto della tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, che al n. 127 sexiesdecies, introdotto con D.L. n. 557 del 1993, convertito in L. n. 133 del 1994, prevede l’assoggettamento ad I.V.A. delle prestazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sia urbani che speciali. Questa Corte ha invero già evidenziato (n. 5297/09) come l’assoggettamento ad I.V.A. dell’importo corrisposto per lo smaltimento dei rifiuti – così come la eventuale natura privatistica del soggetto che gestisce il servizio – prescinde dalla natura tributaria o meno di tale onere, come dimostra il fatto che tale previsione normativa è stata introdotta quando era ancora in vigore la T.A.R.S.U., la cui natura tributaria è sempre stata indiscussa.

5. Posto quindi che di tributo si tratta, va evidenziato come anche la interpretazione dell’art. 2752 c.c., comma 3, prospettata nel provvedimento impugnato -secondo cui la natura eccezionale delle norme codicistiche in materia di privilegi impedirebbe, in difetto di previsione espressa, il riconoscimento al credito in questione della causa di prelazione risulti in contrasto con l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte. La quale ha più volte, sia a sezioni unite che a sezioni semplici (cfr. ex multis S.U. n. 11930/10; Sez. 1 n. 17202/11; n. 25242/10; n. 4861/10; n. 5297/09), affermato come: a)le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possano essere oggetto non già di applicazione analogica bensì di interpretazione estensiva, che sia cioè diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l’intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio; b) il privilegio previsto dall’art. 2752, comma 3, debba quindi essere riconosciuto anche ai crediti relativi a tributi locali (la T.I.A., l’I.C.I., l’I.R.A.P. anche per il periodo anteriore alla modifica di cui al D.L. n. 159 del 2007) non compresi tra quelli contemplati da R.D. n. 1175 del 1931, contenente il Testo Unico sulla finanza locale, atteso che la norma codicistica, con l’espressione “legge per la finanza locale” in luogo della precisa individuazione della predetta fonte normativa, intese rinviare non già ad una legge specifica istitutiva della singola imposta bensì all’atto astrattamente generatore dell’imposizione nella sua lata accezione, onde consentire l’aggregazione successiva di norme ulteriori in ragione della materia considerata, e ciò in conformità con la finalità del privilegio in questione, costantemente indicata da dottrina e giurisprudenza nel l’assicurare effettivamente agli enti locali la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali e quindi ravvisabile indifferentemente sia in riferimento ai crediti per tributi previsti dal T.U. del 1931, sia per quelli per tributi istituiti da leggi successive. 6. Alla stregua di tali principi, che il collegio condivide pienamente, si impone l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione del decreto impugnato; quindi, sussistendo le condizioni di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con il riconoscimento del privilegio ex art. 2752 c.c., comma 3, al credito insinuato dalla società ricorrente al passivo del fallimento. 7.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio, tenuto conto della non univocità, all’epoca, degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, riconosce al credito della ricorrente il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., comma 3. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

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