La massima

Il parametro della concretezza cui si richiama l’art. 274 c.p.p., lett. c) non si identifica con quello di attualità del pericolo, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto alla sola condizione necessaria e sufficiente che esistano elementi concreti (cioè non meramente congetturali) sulla base dei quali possa affermarsi che l’imputato possa, verificandosene l’occasione, commettere reati della stessa specie di quello per cui si procede, ossia che offendono lo stesso bene giuridico.

Suprema Corte di Cassazione

Sezione I

sentenza del 15 marzo 2012, n. 10327

…omissis…

In particolare, rileva di aver la eccepito al tribunale del riesame la inutilizzabilità di dette intercettazioni ambientali, tenuto conto che il pubblico ministero aveva regolarmente chiesto l’autorizzazione al giudice per effettuare intercettazioni ambientali nell’appartamento in oggetto; quindi, aveva autorizzato, sulla base di quanto segnalato dal centro operativo della D.I.A. di Bari, che le operazioni di registrazione e di ascolto fossero effettuate in locali e con impianti esterni all’ufficio di procura, ritenendo l’insufficienza di detti impianti in ragione della inopportunità segnalata dalla ditta fornitrice delle apparecchiature tecniche di procedere alla cd. remotizzazione, tenuto conto della natura delle operazioni.

Ad avviso del ricorrente, tale autorizzazione non può ritenersi conforme alla disposizione di cui all’art. 268 cod. proc. pen., comma 3 atteso che, anche alla luce della interpretazione della Corte di legittimità, la insufficienza ed idoneità degli impianti in dotazione della procura della Repubblica deve riferirsi alle operazioni di registrazione e non a quelle di ascolto dei dati, trattandosi di operazioni ben distinte come chiarito dalla decisione delle Sezioni Unite n. 36359 del 26/06/2008 e come ulteriormente precisato nella decisione della Sez. 1, n. 38160 del 6/10/2010. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati contestati.

Il tribunale ha omesso qualsivoglia argomentazione in ordine alla sussistenza del reato associativo ed in particolare, agli indizi della partecipazione del ricorrente a detta associazione, traendo tali indizi esclusivamente da singoli episodi in relazione i quali, peraltro, è dato dubitare anche della configurabilità del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Il ricorrente deduce che il tribunale ha omesso di valutare la possibile spiegazione alternativa degli elementi acquisiti alla luce di quanto evidenziato dalla difesa in sede di riesame. In specie, non è stato valutato adeguatamente che nelle conversazioni intercettate più che all’utilizzazione di un linguaggio criptico si fa ricorso al gergo dialettale con espressioni dal significato neutro.

Il giudice del riesame ha, altresì, omesso di valutare la sequenza temporale degli avvenimenti per ricostruire compiutamente il ruolo dei vari indagati e l’effettiva partecipazione degli stessi al sodalizio criminoso.

Del tutto contraddittoria deve ritenersi la motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta attività di preparazione ai fini della vendita della sostanza stupefacente effettuata presso l’appartamento sito in Margherita di Savoia, considerato base logistica di detta attività effettuata da alcuni sodali tra i quali il ricorrente che, di contro, con puntuali rilievi aveva evidenziato come l’appartamento fosse utilizzato esclusivamente per l’uso collettivo di sostanze stupefacenti, come univocamente si desume dalie conversazioni captate e come risulta confermato anche dalle dichiarazioni B.G.. Non esisteva neppure una cassa comune relativa alla vendita degli stupefacenti, ma piuttosto per l’acquisto delle sostanze che venivano consumate nell’appartamento.

Nè, invero, sono emersi elementi idonei a dimostrare ia consapevolezza la del ricorrente di appartenere ad una struttura organizzata; infatti, questi non ha contatti con i fornitori nè con i presunti corrieri, non riveste compiti di custodia della droga, nè gestisce il danaro.

2.3. Con l’ultimo motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura della custodia in carcere.

Premessi i principi affermati dalla Corte Cost. con la decisione n. 231 del 2011 a seguito della quale l’art. 275, cod. proc. pen., comma 3, secondo periodo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, facendo salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia in carcere, il ricorrente lamenta che il tribunale del riesame non ha in alcun modo valutato le circostanze rappresentate con la memoria difensiva del 25/7/2011. Evidenziava, in specie, di essere stato tratto in arresto il 9 ottobre 2009 per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere; quindi, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. gli veniva applicata la pena di anni uno e mesi sei di reclusione oltre la multa con il riconoscimento dell’ipotesi di cui al comma quinto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e sostituita la misura cautelare in quella degli arresti domiciliari, regime nei quale rimaneva detenuto anche successivamente alla irrevocabilità della predetta sentenza espiando l’intera pena sino al 7 gennaio 2011. Alla luce di tale circostanza doveva ritenersi certamente interrotto, sin dalla data dell’arresto avvenuto il 9 ottobre 2009, ogni legame con la presunta associazione criminale oggetto dell’ordinanza cautelare in esame. Inoltre, il ricorrente si era consegnato spontaneamente alla polizia giudiziaria.
Motivi della decisione

1. Ad avviso del Collegio primo motivo di ricorso è infondato.

Il tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto come si rileva nell’ordinanza relativa ai coindagato L. B..

Dagli atti risulta, invero, che il pubblico ministero aveva ritenuto inidonei ed insufficienti gli impianti installati presso l’ufficio di Procura avuto riguardo alla natura dell’intercettazione ambientale, alla luce di quanto rappresentato dalla ditta fornitrice dell’impianto e nella nota della D.I.A. di Bari, e, conseguentemente, in tal senso provvedeva con decreto specificamente ed adeguatamente motivato.

A differenza di quanto affermato dal ricorrente, nella specie la motivazione del provvedimento del pubblico ministero in ordine alla inidoneità ed insufficienza degli impianti dell’ufficio di Procura non può riferirsi esclusivamente all’attività di ascolto, trattandosi all’evidenza di valutazione operata complessivamente.

Dei resto, benchè certamente l’attività di ascolto e quella di registrazione siano diverse e distinte tra loro – come evidenziato espressamente dalla decisione citata dal ricorrente (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008) – tuttavia, nè la lettera, nè la rado della norma che si assume violata (art. 268 cod. proc. pen., comma 3) inducono a ritenere che la valutazione e la motivazione in ordine alla insufficienza o inidoneità degli impianti posta a fondamento del provvedimento del pubblico ministero debba essere riferita esclusivamente all’attività di registrazione delle intercettazioni e non a quella di ascolto.

Secondo il principio più volte affermato – che il Collegio condivide – il requisito dell’inidoneità o insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica deve essere valutato tenendo conto della relazione tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione da svolgere nel caso concreto e le finalità perseguite attraverso tale mezzo di ricerca della prova per le quali risultino inadeguati gli impianti dell’ufficio di procura e necessario, invece, il ricorso alle apparecchiature esterne (Sez. 6, n. 2930 del 23/10/2009, Ceroni, rv. 246128).

2. Il secondo motivo di ricorso relativo alla sussistenza del compendio indiziario ai fini della configurabilità del sodalizio criminoso ed in ordine alla partecipazione ad esso del C. è inammissibile.

Come è noto, il vaglio di legittimità demandato a questa Corte non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 cod, proc. pen. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

Il tribunale ha evidenziato che gli indagati si servivano di numerose utenze mobili con intestazioni fittizie mediante le quali programmavano gli interventi finalizzati all’attività di acquisto e vendita di stupefacenti, prendevano i contatti con i fornitori che risiedevano fuori dal territorio, in particolare a Milano, provvedevano ai continui viaggi finalizzati al rifornimento di cospicue quantità di droga, utilizzando autovetture e furgoni nella disponibilità dell’organizzazione. Veniva utilizzata, altresì, un’utenza telefonica pubblica dalla quale partivano le telefonate di T.N. a G.F.. Plurimi elementi indizianti emergevano, inoltre, dai numerosi controlli eseguiti dagli investigatori dai quali si traeva la frequentazione assidua degli indagati che spesso, peraltro, utilizzavano per alloggiare strutture alberghiere; veniva individuata, altresì, una base operativa stabile – un appartamento sito in (OMISSIS) – ove confluivano e venivano preparate le sostanze stupefacenti destinate alla vendita al minuto, nonchè una sorta di cassa comune nella quale confluivano i proventi dell’attività delittuosa destinati anche all’assistenza legale dei consociati.

Manifestamente infondate, pertanto, devono ritenersi le doglianze del ricorrente tenuto conto che ai fini della configurabilità dell’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non è richiesto un patto espresso fra gli associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall’esistenza di una minima struttura organizzativa indicativa della continuità temporale del vincolo criminale (Sez. 6, n. 40505 del 17/06/2009, 2^ Grande, rv.

245282).

Le censure suddette in ordine alla valutazione del compendio indiziario relativo alla contestazione di partecipazione all’associazione criminosa del ricorrente si sostanziano in questioni di merito finalizzate ad una non consentita rilettura delle circostanze di fatto acquisite; in particolare, il C. contesta più che il contenuto delle conversazioni intercettate l’interpretazione e la valenza indiziante delle stesse prospettando ipotesi alternative in fatto precluse in questa sede.

3. Quanto ai rilievi formulati in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato avuto riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari, va ricordato che il parametro della concretezza cui si richiama l’art. 274 cod. proc. pen., lett. c) non si identifica con quello di attualità del pericolo, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto alla sola condizione necessaria e sufficiente che esistano elementi concreti (cioè non meramente congetturali) sulla base dei quali possa affermarsi che l’imputato possa, verificandosene l’occasione, commettere reati della stessa specie di quello per cui si procede, ossia che offendono lo stesso bene giuridico (Sez. 1, 3 giugno 2009, n. 25214, Pallucchini, riv.

244829; Sez. 1, 20 gennaio 2004, n. 10347, Catanzaro, rv. 227227).

Deve essere, altresì, ribadito che l’insussistenza delle esigenze cautelari è censurabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, 6 febbraio 1996, n. 795, rv.

204014).

Orbene, la motivazione della ordinanza impugnata sullo specifico punto contestato dal ricorrente si sottrae alle censure che le sono state mosse perchè ha rappresentato con argomenti logici e coerenti, riferiti specificamente alla natura del reato associativo contestato ed alla personalità dell’indagato le ragioni che hanno indotto il giudice a ritenere sussistenti le esigenze cautelari poste a fondamento della misura.

La circostanza che il ricorrente sia stato detenuto sino al 7 gennaio 2011 in regime di detenzione domiciliare, all’evidenza, non dimostra in sè l’interruzione dei legami con il sodalizio e non contraddice la valutazione operata dal tribunale in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione e alla adeguatezza della misura custodiale.

4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

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