Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza del 10 settembre 2013, n. 20687
…omissis…
1.- Trattando i motivi di ricorso nell’ordine logico, va esaminato preliminarmente il primo motivo dei ricorsi incidentali delle società OS e ACE, le quali hanno dedotto violazione o falsa applicazione di legge (artt. 1362, 1363, 1368, 1369 1665, 1703, 1704 e 1708 c.c.) e insufficiente o contraddittoria motivazione per avere la sentenza impugnata escluso la tacita accettazione dell’opera da parte della commissione esaminatrice, che ne aveva ricevuto la consegna, era competente a valutarne la conformità o i vizi e l’aveva pure utilizzata, con conseguente decadenza dell’Inps dall’esercizio dell’azione a norma dell’art. 1667 c.c..
1.1.- Il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce una violazione di legge nell’accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla mancata accettazione dell’opera da parte del committente, che costituisce apprezzamento di fatto censurabile in sede di legittimità solo ove risulti sorretto da motivazione incongrua e logicamente viziata (Cass. n. 1509/1988, n. 4353/2000) e non è questo il caso.
1.2.- Infatti la corte territoriale, con motivazione congrua e immune da vizi logici, ha ragionevolmente escluso che fosse ravvisabile un’accettazione tacita dell’opera da parte di un organo, come la commissione esaminatrice, privo del potere di rappresentanza dell’Inps e svolgente compiti limitati alla direzione delle operazioni concorsuali e alla valutazione tecnica dei candidati; la corte di merito ha anche evidenziato che la verifica dell’adempimento dovesse avvenire a conclusione delle operazioni affidate all’impresa (che comprendevano la redazione della graduatoria finale e la relazione finale sull’esito delle operazioni d’esame) e “previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori da parte del dirigente”, adempimenti questi non ancora realizzati quando il direttore generale dell’Inps in data 22 agosto 1997 contestò l’inadempimento alla società OS; in definitiva, quell’accettazione era inidonea ad esprimere un atto di volontà in cui fosse ravvisabile l’esclusione di ogni riserva in ordine alla mancanza di vizi e alla corrispondenza dell’opera alle previsioni contrattuali.
Il censurato vizio di motivazione è quindi insussistente.
2.- Nel secondo motivo dei medesimi ricorsi incidentali si deduce violazione o falsa applicazione di legge (artt. 1362, 1363, 1368, 1369 1665, 1703, 1704 e 1708 c.c.) e insufficiente o contraddittoria motivazione per erronea interpretazione delle condizioni di appalto che prevedevano che ogni singolo questionario fosse incellofanato e sigillato separatamente dagli altri e non, come ritenuto dai giudici di merito in primo e secondo grado, che ciascun questionario non dovesse essere incellofanato insieme al foglio-risposta, con conseguente violazione dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1369, 1370 e 1371 c.c., ed erroneità del giudizio espresso dalla corte di appello di inadempimento non grave della società OS, anche tenuto conto che una fornitura eseguita con analoghe modalità non aveva dato luogo a contestazioni da parte dell’Inps.
2.1.- Il motivo è inammissibile.
L’accertamento della volontà delle parti espressa nel contratto, mirando a determinare una realtà storica e obiettiva, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e ss., oltre che per vizi di motivazione nella loro applicazione. Per far valere una violazione sotto entrambi i profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo, fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto anche a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assuntivamente violati o li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti; di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea la mera critica del convincimento, cui il giudice di merito sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera e apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, il motivo impingendo nel merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità; esso è inoltre inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente riportato nel ricorso il testo integrale dell’atto negoziale o della parte in contestazione (ex plurimis, Cass. n. 1412/2012; n. 14491/2011).
3.- E’ incontestato che il foglio-risposte è stato inserito dalla società OS nel plico sigillato, da consegnare a ciascun candidato, contenente anche il questionario e che la commissione non ha potuto provvedere a compiere gli adempimenti posti a suo carico (timbratura e firma del foglio-risposte) in un momento anteriore alla distribuzione dei questionari ai candidati. Ciò ha determinato un inadempimento che la corte di appello ha giudicato non grave, a norma dell’art. 1455 c.c., e quindi inidoneo a provocare la risoluzione del contratto. L’Inps, nel criticare questa conclusione, addebita alla sentenza impugnata violazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare, nel primo motivo, l’Inps deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 487 del 1994, art. 13, che prescrive che la timbratura del foglio-risposte e l’apposizione della firma di uno dei componenti della commissione sono adempimenti che, a pena di nullità, devono essere effettuati prima della loro distribuzione e, comunque, prima della loro compilazione da parte dei candidati, a prescindere da ogni accertamento in merito al raggiungimento degli scopi (menzionati dall’art. 1, del D.P.R. citato) di imparzialità, economicità e trasparenza delle operazioni concorsuali.
Nel secondo motivo l’Inps deduce la illogicità e contraddittorietà della motivazione nel punto in cui la corte territoriale ha ritenuto che la norma che prescrive la preventiva timbratura e vidimazione del foglio-risposte fosse dettata allo scopo di evitare che i candidati potessero introdurre in sede di concorso e consegnare come originali fogli già predisposti in tutto o in parte. Ad avviso della corte territoriale, tale scopo, valido all’epoca in cui i temi da svolgere dovevano essere scritti su fogli in bianco facilmente reperibili da chiunque, non sarebbe più attuale, poichè la prova è svolta su questionari abbinati a fogli a lettura ottica, elaborati in modo originale dalla società appaltatrice e coordinati rispetto ad una griglia ignota contenenti le risposte corrette. Quindi oggi non vi sarebbe il rischio che il D.P.R. n. 487 del 1994, art. 13, voleva evitare, poichè i candidati non potrebbero introdurre e utilizzare in modo surrettizio fogli diversi, e la commissione esaminatrice potrebbe verificare la regolarità del foglio-risposte anche alla fine della prova, come accaduto nella specie. A queste argomentazioni il ricorrente obietta che solo il controllo preventivo dei fogli- risposte (attraverso la timbratura e la firma) potrebbe consentire di accertarne l’integrità anteriormente al loro riempimento e l’inesistenza di qualsiasi possibile intervento anche esterno, evitando il rischio dell’introduzione di fogli-risposte precompilati durante lo svolgimento della prova. Inoltre la timbratura dei fogli al momento della loro riconsegna da parte dei candidati rallenterebbe le operazioni concorsuali, con il rischio che qualche candidato potrebbe usufruire di un tempo maggiore di quello massimo previsto.
Nè rileverebbe la circostanza che la procedura concorsuale sia stata espletata fino alla compilazione della graduatoria, essendo viziata sin dall’origine.
3.1.- I suddetti motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
L’art. 13, comma 3, del Regolamento recante le norme sull’accesso agli impieghi pubblici e le modalità di svolgimento dei concorsi, approvato con D.P.R. n. 487 del 1994, che prevede che “gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice”, contiene una regola concorsuale, di stretta interpretazione, indirizzata a garantire l’originalità del prodotto intellettuale del candidato, quale elemento rivelatore del grado di maturità e di preparazione richiesto per assolvere i compiti nel posto messo a concorso, e il rispetto dei principi di imparzialità, economicità e celerità delle operazioni concorsuali (art. 1, comma 2, D.P.R. cit.). Tali principi potrebbero essere aggirati qualora le operazioni di timbratura e firma siano svolte non già prima, come implicitamente e inequivocabilmente previsto dalla norma, ma dopo lo svolgimento della prova selettiva al momento della riconsegna degli elaborati da parte dei candidati, con conseguente anomalo prolungamento di fatto delle operazioni concorsuali che potrebbe favorire alcuni candidati rispetto ad altri, con ripercussioni sul principio di segretezza della prova d’esame, come evidenziato dall’Inps. E’ significativo che la giurisprudenza amministrativa (Tar Veneto n. 2280/2004) ponga a carico del candidato che riceva fogli non timbrati ovvero non firmati da un componente della Commissione d’esame l’onere di fare presente tale circostanza alla Commissione stessa, al fine di non incorrere nella sanzione della nullità degli elaborati prevista dal citato D.P.R. del 1994, art. 13.
Inoltre la motivazione espressa nella sentenza impugnata presenta lacune e omissioni argomentative, poichè trascura di considerare le ulteriori anomalie segnalate circa le conseguenze dell’inadempimento della società OS alle condizioni contrattuali che prevedevano che nel plico incellofanato fosse inserito solo il questionario e non anche il foglio-risposte, allo scopo di consentire la consegna dei questionari sigillati a ciascun candidato e il contestuale inizio della prova per tutti. In particolare, secondo il Tribunale di Roma e l’Inps, non era possibile nè che la commissione procedesse alla chiusura delle buste contenenti i questionari dopo avere estratto, timbrato e vidimato i fogli-risposte, nè che ai candidati fossero consegnati i questionari già aperti, poichè sarebbe stata vanificata l’esigenza di evitare che i candidati venissero a conoscere anticipatamente e in tempi diversi il contenuto del questionario. La decisione dell’Inps di annullare la procedura concorsuale irregolarmente svoltasi non può essere considerata arbitraria ma il risultato di una scelta discrezionale dell’ente e, quindi, inidonea di per sè ad interrompere il nesso causale tra l’inadempimento e il danno dedotto. Avere escluso la gravità dell’inadempimento con argomenti, in parte, incompatibili con la ratio del D.P.R. n. 487 del 1994, art. 13, e, in parte, espressi in una motivazione insufficiente e incongrua, impone, in accoglimento dei motivi in esame, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito per una nuova valutazione della fattispecie.
4.- La corte di appello ha ritenuto assorbiti, per effetto dell’accoglimento dell’appello principale della OS e incidentale della ACE, le domande e i motivi di appello proposti da ACE in relazione al rapporto assicurativo tra le due società. La ricorrente incidentale ACE imputa alla sentenza del tribunale (che aveva accolto la domanda di manleva proposta nei suoi confronti dalla OS) violazione di legge, per non avere deciso sulla propria eccezione di insussistenza della copertura assicurativa, e vizio di motivazione.
La doglianza non si è tradotta in un motivo di ricorso ammissibile, avendo ad oggetto la sentenza di primo grado e non quella di appello impugnata in questa sede.
5.- In conclusione, in accoglimento del ricorso principale dell’Inps, rigettati i ricorsi incidentali, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale dell’Inps, rigetta i ricorsi incidentali e, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2013
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