Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 9 ottobre 2013, n. 22922
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da G..G. , in proprio e quale erede di R..R. nonché da G.B.M. e Ga. , in qualità di eredi di R.R. , nei confronti della Banca del Fucino s.p.a. al fine di ottenere il risarcimento del maggior danno subito al netto del massimale assicurativo già corrisposto a causa dello svuotamento della cassetta di sicurezza di cui era titolare R.R. , dovuto ad un furto compiuto nella banca nella notte tra il (omissis) .
A sostegno della decisione assunta è stato affermato che:
– la cessione di credito effettuata dalla R. nei confronti del figlio Giuseppe, nel corso del giudizio di primo grado doveva ritenersi nulla per violazione della norma imperativa contenuta nell’art. 1261, primo comma, cod. civ., in quanto il cessionario era difensore della madre nel giudizio relativo al credito cedutela norma doveva ritenersi inderogabile in quanto diretta a salvaguardare la credibilità dell’istituzione giudiziaria;
– il consenso delle altre eredi e l’allegata esistenza di una ragione creditoria del G. nei confronti della madre non poteva ritenersi sufficiente ad escludere l’applicabilità del divieto, non risultando dalla scrittura del 7 marzo 1995, contenente la predetta cessione, che tale manifestazione di volontà fosse sostenuta da intento solutorio, determinato da un debito pregresso;
– questo intento non avrebbe potuto essere dimostrato dalla deposizione o dal giuramento decisorio deferito alle sorelle;
– la nullità dell’atto di cessione aveva conservato la qualità di parte in capo alla R. nonostante la richiesta di estromissione con la conseguenza che la domanda coltivata dagli eredi doveva essere esaminata nel merito;
– il contratto di locazione della cassetta di sicurezza doveva ritenersi stipulato senza limiti di importo ma non risultava adeguatamente provata la differenza di valore tra quanto custodito e la liquidazione nei limiti del massimale. In particolare, all’esito delle prove testimoniali assunte, non poteva ritenersi provato né che tutti i gioielli indicati nell’elenco prodotto in giudizio fossero contenuti nella cassetta né che il valore di ciascuno di essi corrispondesse a quello fissato nel medesimo elenco.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso G.G. , affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso l’istituto bancario che ha anche depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 1261 e 2733, 2736 cod. civ. nonché dell’art. 233 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello di Roma dichiarato la nullità della cessione di credito nonostante le due eredi G.B.M. e Ga..Gi. avessero espressamente riconosciuto in giudizio che preesisteva un credito del cessionario verso il ceduto nonché lo scopo satisfattivo della cessione.
Per questa ragione esse si erano opposte al giuramento decisorio deferito loro in quanto superfluo. Si versava di conseguenza in una delle condizioni d’inapplicabilità del divieto di cessione previste dalla medesima disposizione. La censura è stata prospettata anche sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ..
È stato precisato dalla parte ricorrente che il diritto in questione non è del tutto indisponibile come affermato nella sentenza impugnata in quanto il divieto di cessione è condizionato dalla sussistenza di due condizioni: una positiva, relativa all’appartenenza ad una delle categorie previste dalla norma, l’altra negativa, riguardante l’esclusione di azioni ereditarie tra eredi e o di cessioni fatte in pagamento di debiti pregressi o per difesa di beni ceduti dal cessionario. L’esistenza di tali condizioni è nella disponibilità delle parti nel senso che esse hanno il diritto di provare di non rientrare nelle categorie indicate nel primo comma o che si sia verificata una delle condizioni previste dal secondo comma. La prova può essere fornita anche mediante giuramento decisorio, quale quello deferito. Ne consegue che la Corte d’Appello non avendo ritenuto raggiunta la prova dell’inoperavità del divieto era tenuta ad ammettere il predetto giuramento. È stato ulteriormente chiarito che le altre eredi in quanto controinteressate avevano reso una confessione giudiziale, giustificando l’opposizione al giuramento decisorio, con l’esistenza della ragione creditoria pregressa, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata. Pertanto la decisione doveva ritenersi palesemente contraddittoria nella misura in cui aveva affermato di ammettere l’esistenza di un credito pregresso ma successivamente aveva dichiarato tale riconoscimento insufficiente per la mancata prova dell’intento solutorio, essendo privo di logica che il contenuto confessorio delle dichiarazioni delle altre eredi avesse potuto riguardare solo l’esistenza del debito da parte del ceduto. È stato infine aggiunto che non poteva escludersi l’interesse a ricorrere del G. in ordine a tale motivo, in quanto diversa è la titolarità del diritto per l’intero e come coerede pro quota.
Nel secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 324 cod. proc. civ.; dell’art. 112 cod. proc.civ., nonché il vizio di motivazione in ordine al rigetto della domanda per difetto di prova del quantum.
In primo luogo è stato opposto il giudicato sostanziale sull’esistenza ed il valore dei preziosi indicati nell’elenco in ordine al quale erano stati escussi i testi nel primo grado di giudizio, avendo il Tribunale, nel giudizio relativo al riconoscimento del diritto al pagamento del massimale, espressamente affermato che i gioielli custoditi nella cassetta di sicurezza superavano di gran lunga il valore del massimale e che il valore degli oggetti come indicati nell’elenco raggiungeva circa i cento milioni. Su tale punto della pronuncia era mancata un’impugnazione specifica da parte della banca. Doveva di conseguenza ritenersi formato il giudicato esterno. Su tale motivo d’appello la Corte aveva omesso di pronunciarsi. In secondo luogo è stata censurata l’omessa e contraddittoria motivazione laddove non è stata considerata la testimonianza di C.G. e laddove è stata ritenuta inattendibile la deposizione di G.M. che aveva riconosciuto l’esclusiva spettanza del risarcimento al fratello. La medesima censura è stata rivolta alla valutazione della deposizione Ci. nella parte in cui si è stato ritenuto che quest’ultimo non potesse ricordare tutti i pezzi ed indicarne il valore mentre si trattava di professionista allenato a tali valutazioni nonché gioielliere di fiducia della de cuius.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
L’art. 1261, secondo comma, cod. civ. richiede espressamente, ai fini dell’inoperatività del divieto di cessione del credito stabilito nel primo comma, non soltanto che a fondamento della cessione vi sia un intento solutorio ma anche che il pagamento riguardi un debito preesistente tra cedente e ceduto. Tali condizioni, ineludibili, sono state ritenute insussistenti dalla Corte d’Appello sulla base dell’incensurabile interpretazione della scrittura privata, del 7/3/1995, nella quale era previsto un corrispettivo per la cessione a favore del cedente, ritenuto coerentemente incompatibile con l’intento solutorio richiesto dalla norma. Deve osservarsi, al riguardo, che la genuinità del testo negoziale e la sua corrispondenza alla volontà della de cuius non sono mai state messe in dubbio né dal ricorrente né dalle altre eredi. Peraltro, come precisato da questa Corte nella pronuncia n. 1319 del 1984, la ratio di tale disposizione – è diretta ad impedire speculazione sulle liti da parte dei pubblici ufficiali e degli esercenti un servizio di pubblica necessità, le cui funzioni hanno attinenza con gli uffici giudiziari delle rispettive se di, oltreché evitare che il prestigio e la fiducia nell’autonomia di quelle persone possano rimanere pregiudicati da Atti di dubbia moralità. La norma ha inequivocamente carattere imperativo sia in ordine all’indisponibilità del divieto, sia in ordine alle condizioni di applicabilità e alle ipotesi derogatorie.
Non può conseguentemente, ritenersi che tale peculiare funzione non investa anche la condizione d’inoperatività del divieto consistente nella preesistenza di un intento solutorio alla base della cessione. L’accertamento di questa esclusiva volontà del cedente deve fondarsi su un’indagine strettamente inerente alle manifestazioni di volontà da esso provenienti e non può desumersi da dichiarazioni a contenuto latamente confessorio provenienti dagli eredi, i quali subentrano nei diritti e negli obblighi patrimoniali ma non possono modificare l’univoca manifestazione di volontà del cuius, consacrata in una scrittura privata, non contestata in ordine al suo contenuto. Infine, trattandosi di diritti indisponibili, tali risultanze istruttorie, univocamente tratte dal contenuto espresso di un testo negoziale proveniente dal cedente, non possono essere ribaltate mediante il giuramento decisorio, del tutto correttamente ritenuto inammissibile nella sentenza impugnata, oltre che superfluo, con una valutazione incensurabile in sede di giudizio di legittimità, ove, come nella specie, sia sorretta da adeguata motivazione (Cass. 4001 del 2006; 13245 del 2007; 24025 del 2009; 10574 del 2012).
Ne consegue che la dedotta volontà abdicativa delle altre eredi è ininfluente ai fini del presente giudizio.
Il secondo motivo di ricorso è infondato, sotto entrambi i profili. La sentenza passata in giudicato relativa al riconoscimento del diritto ad ottenere la liquidazione dell’intero massimale non può costituire giudicato sostanziale in ordine alla quantificazione del valore degli oggetti custoditi nella cassetta di sicurezza svaligiata, così come indicato dalla parte ricorrente. Al riguardo è univoco l’orientamento di questa Corte che richiede ai fini dell’operatività del giudicato esterno non soltanto l’identità delle parti ma anche che il rapporto dedotto in giudizio sia il medesimo (ex multis, da ultimo, Cass. 13921 del 2013) ed in particolare che l’accertamento compiuto nel giudizio chiusosi con sentenza passata in giudicato sia collegato al successivo da un nesso causale inscindibile, ovvero che ne costituisca la premessa logica ineludibile. Nella specie nessuna di queste ultime condizioni si è verificata. Nel giudizio definito, l’oggetto dell’accertamento è stato esclusivamente il diritto all’integrità del massimale.
Esclusivamente entro tale limite quantitativo si è formato il giudicato. Le deposizioni testimoniali relative al quantum contenute in quel giudizio possono essere valutate al pari di altri indizi come argomenti di prova ex art. 116 cod. proc. civ. così come le valutazioni contenute in sentenza costituiscono un mero supporto argomentativo alla decisione ma non possono assumere l’efficacia di statuizioni suscettibili di passare in giudicato, in quanto estranee al petitum del giudizio definito, nel quale non è stato accertato il valore degli oggetti custoditi nella cassetta ma il diritto al riconoscimento dell’intero massimale.
Da tale giudizio, la Corte d’Appello non ha tratto conseguenze, peraltro meramente probatorie, significative ai fini dell’accertamento del complessivo quantum debeatur, oggetto esclusivo del presente giudizio, con un giudizio di merito incensurabile in sede di legittimità, fondato su una valutazione d’inadeguatezza del complessivo materiale probatorio, adeguatamente motivato.
A tale ultimo riguardo deve ritenersi inammissibile la parte del motivo che mira ad un riesame, nel merito, dei fatti così come valutati dalla sentenza di secondo grado con motivazione adeguata e coerente. (ex multis, Cass. 9233 del 2006; 2272 del 2007; 14084 del 2007; 15264 del 2007).
Al rigetto di entrambi i motivi di ricorso segue l’applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare in favore della parte contro ricorrente le spese del presente procedimento che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
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