Donazione beni

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

 sentenza 8 gennaio 2014, n. 130

Ritenuto in fatto

1. – Con sentenza depositata il 27 aprile 2007, il Tribunale di Padova pronunciò la separazione personale dei coniugi P.B. e A.G., che addebitò al primo, ponendo a carico di quest’ultimo il versamento in favore della moglie di un assegno mensile di euro 4000,00 per il suo mantenimento.
2. – Il B. propose avverso detta sentenza gravame, che fu parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza depositata il 12 marzo 20013, che ridusse ad euro 3000,00 l’assegno per il mantenimento della G., confermando per il resto la sentenza di primo grado.
In particolare, la Corte di merito ritenne infondata la censura della pronuncia di addebito della separazione al B., rilevando che le prove assunte avevano evidenziato che questi, prima della presentazione del ricorso per separazione giudiziale, aveva iniziato una relazione con un’altra donna ed aveva abbandonato la casa coniugale, trasferendosi nella villetta di Lozzo Atestino. Osservò in proposito il giudice di secondo grado che, una volta accertata la violazione dell’obbligo di fedeltà da parte di uno dei coniugi, compete a questo dimostrare, pere evitare l’addebito, che la infedeltà sia intervenuta nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata: ciò che il B. non aveva fatto. Era, piuttosto, emerso dalle deposizioni testimoniali acquisite che da tempo tra i coniugi vi era tensione prevalentemente a causa del disinteresse e della insofferenza sempre maggiori dimostrate dal marito nei confronti della moglie. Il rapporto, tuttavia, aveva retto fino agli inizi del 2001, tant’è che nel marzo di quell’anno la G. aveva donato al marito la villetta di Lozzo Atestino. Poi, nella primavera del 2001, era iniziata la relazione extraconiugale del B., e successivamente questi aveva promosso la causa di separazione dalla moglie. Da ciò la Corte territoriale inferì che solo a seguito della infedeltà del B. l’unione tra i coniugi era entrata seriamente in crisi, al punto che lo stesso si era allontanato dalla casa coniugale.
Quanto al contributo economico posto a carico del B., la Corte di merito condivise la valutazione del giudice di primo grado, che, sulla base della c.t.u., aveva considerato come componenti del patrimonio personale dello stesso le riserve disponibili – prive, cioè, di destinazione a scopi sociali e di statuto – detenute dalle due società di cui il B. era socio di maggioranza o al cinquanta per cento, che facevano ritenere, nonostante la leggera diminuzione negli ultimi anni delle riserve stesse, che le capacità reddituali dell’appellante fossero comunque superiori ad euro 400.000,00 l’anno, a fronte del modesto reddito di cui beneficiava la moglie, costituito quasi esclusivamente dalla pensione di euro 930,00 mensili. Peraltro, in mancanza della allegazione di particolari esigenze di vita della G., e tenuto conto che costei beneficiava per intero del godimento dell’abitazione coniugale, di cui era proprietaria solo per il venticinque per cento, parve alla Corte eccessiva la quantificazione del contributo posto a carico del B., che, pertanto, fu ridotto all’importo di euro 3000,00 mensili dalla data di presentazione della domanda.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il B. sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva memoria.

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte d’appello totalmente omesso di pronunciarsi in merito all’esistenza di cause di intollerabilità della prosecuzione della convivenza anteriori all’infedeltà ascritta al ricorrente sig. B. ed avere addebitato a quest’ultimo la separazione coniugale. Si osserva che fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado il B. aveva sottolineato il deterioramento del rapporto coniugale verificatosi negli ultimi anni a causa dello stato di alcolismo della moglie, dal quale ella aveva cercato di uscire con una cura, ma che la affliggeva ancora e la aveva trasformata, sicchè da anni ogni comunione materiale e spirituale tra i due era cessata. Sulla circostanza della dipendenza da alcool della G. né la Corte d’appello, né, in precedenza, il Tribunale, si erano pronunciati, nonostante il B. avesse in essa individuato la causa principale dell’impedimento alla prosecuzione della convivenza. Del resto, già la sentenza del 2006, con la quale il Tribunale di Padova si era pronunciato sulla domanda di revocazione della donazione della villetta di Lozzo Atestino fatta dalla G. al B., aveva sottolineato che il logoramento del rapporto coniugale era ben anteriore a di quella donazione.
2. Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte d’appello addebitato al ricorrente sig. B. la separazione coniugale in ragione della violazione del dovere di fedeltà pur avendo la Coorte esplicitamente riconosciuto l’esistenza di plurimi fatti idonei a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza anteriori alla violazione del dovere di fedeltà ascritta al sig. B. La Corte di merito avrebbe stabilito un nesso di causalità tra infedeltà di quest’ultimo e intollerabilità della prosecuzione della convivenza senza attribuire il giusto rilievo a tutti gli elementi, e in particolare alle deposizioni testimoniali, che avevano evidenziato che la insanabile crisi della coppia era di gran lunga precedente la vicenda di infedeltà coniugale. Ed anche la donazione della villetta, cui la Corte di merito aveva attribuito il significato di escludere la sussistenza, all’epoca dell’atto (marzo 2001), di un contrasto insanabile tra i coniugi, avrebbe avuto, invece, secondo il ricorrente, il diverso senso di un estremo tentativo di salvare il rapporto tra i due, e comunque sarebbe stata bilanciata dalla circostanza che nel medesimo arco di tempo la G. si era trasferita a dormire nella mansarda della residenza familiare. Senza considerare che una operazione di trasferimento immobiliare tra due coniugi non avrebbe alcuna valenza probatoria della tollerabilità della convivenza fra gli stessi.
3. Le censure – che, in quanto strettamente connesse sul piano logico-giuridico siccome volte alla valorizzazione di alcuni elementi asseritamente idonei a comprovare la intollerabilità della convivenza tra il B. e la G. in epoca precedente la instaurazione di una relazione extraconiugale da parte del primo, vanno trattate congiuntamente – sono infondate.
La Corte lagunare ha confermato la pronuncia di addebito della separazione al B. già emessa dal giudice di primo grado dopo aver attentamente valutato le emergenze processuali, che ha ricostruito dando esaustivamente conto dell’iter logico attraverso il quale è pervenuta al convincimento del ruolo decisivo avuto nel naufragio della vita coniugale dalla infedeltà del B.
In tale chiave, la Corte territoriale ha valorizzato le deposizioni dei testi che comprovavano che le tensioni dei coniugi erano state determinate dal progressivo disinteresse ed insofferenza manifestati dall’attuale ricorrente nei confronti della moglie. Ed ha ritenuto comunque significativo della non insanabilità del contrasto, fino all’epoca dell’inizio della frequentazione del B. con altra donna, l’atto di donazione a quest’ultimo della villetta di Lozzo Atestino compiuto dalla G. nel marzo del 2001.
L’illustrato percorso motivazionale del giudice di secondo grado risulta, immune da vizi.
4. Con il terzo motivo si deduce contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte d’appello prima affermato che gli accantonamenti patrimoniali di cui può beneficiare il sig. B. devono essere presi in considerazione quali componenti del suo patrimonio personale ai fini della quantificazione dell’assegno di separazione e per averli, poi, ritenuti elementi di determinazione del reddito annuo del ricorrente. La Corte di merito, dopo aver distinto sul piano teorico il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta rispetto agli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, avrebbe poi, contraddicendo tale premessa, sarebbe pervenuta alla conclusione, erronea, di considerare cespiti unici, come una riserva patrimoniale, concorrenti alla determinazione del reddito annuo ai fini che rilevano nella presente sede.
5. La censura risulta immeritevole di accoglimento.
In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice di merito è tenuto a considerare tutte le risorse economiche dell’onerato (incluse le disponibilità monetarie gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività e capacità di spesa. Nella specie, la Corte ha, dunque, correttamente valutato come componenti del patrimonio personale del B. le riserve disponibili detenute dalle due società di cui lo stesso è socio di maggioranza ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore della G. da porre a carico dello stesso, non perché abbia, come ritenuto dal ricorrente, operato un cumulo annuale delle riserve accantonate in un anno, costituenti cespite da considerare invece nella sua unicità, ma solo perché ha considerato tali riserve come parte della capacità reddituale del B., valutata in euro 400.00 annuali.
6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio, che, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere poste a carico del anno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 3500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

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