Cassazione toga nera

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 8 aprile 2014, n. 15742

 

Ritenuto in fatto

 1. La Corte di assise di appello di Catanzaro, con sentenza del 7/11/2012, in riforma di quella della Corte d’assise di Cosenza che aveva condannato M.F. alla pena di anni dodici di reclusione per il delitto di omicidio di R.B. , previa concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante della provocazione e con la riduzione del rito abbreviato, rideterminava la pena inflitta in anni sei e mesi otto di reclusione, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

Tra imputato e vittima esisteva una situazione di conflitto risalente nel tempo. L’omicidio era stato compiuto al termine di un litigio relativo ad un carico di legna al termine del quale, all’interno del garage di proprietà di M. , questi aveva sparato due colpi di fucile nei confronti di R. , uno caricato a sale e l’altro caricato a piombo.

La Corte rigettava l’appello della difesa quanto al merito dell’impugnazione, accogliendo, al contrario, i motivi concernenti la determinazione della pena.

La difesa aveva invocato la legittima difesa, reale o putativa, l’eccesso colposo di legittima difesa o anche, in via subordinata, la riqualificazione della condotta come omicidio preterintenzionale.

Secondo la Corte militavano a favore del dolo di omicidio volontario l’utilizzo di una doppietta già carica, con esplosione di colpi ad altezza d’uomo e con il ferimento della vittima in parti vitali; l’essere stato sparata la cartuccia caricata a piombo da tergo alla regione sottoscapolare sinistra, con lacerazione dell’aorta, quando la vittima non rappresentava alcuna minaccia; la smentita alla versione difensiva del M. circa l’uso minaccioso di un bastone da parte di R. , bastone da nessuno rinvenuto per terra accanto alla vittima. Le escoriazioni sul palmo della mano destra della vittima non erano attribuibili all’uso di un bastone, ma alla ferita procurata da un filo spinato o dal gesto di aggrapparsi allo stipite di una porta.

La Corte analizzava il contenuto della testimonianza di S.F. , che aveva assistito all’inizio della discussione, aveva riferito dell’accesa rivalità tra i due uomini e aveva invitato R. ad andarsene, ma non aveva confermato l’uso di un bastone da parte sua: la testimonianza, quindi, non aveva affatto confermato che la vittima stesse ponendo in pericolo la vita del M. o dei suoi familiari.

La testimonianza di M.F. , poi, era stata ritenuta reticente e assai poco credibile: egli aveva riferito dell’accesa discussione e delle minacce pronunciate da R. di uccidere la moglie di M. e di voler salire sopra, ma aveva affermato di non aver visto il momento in cui erano stati sparati i colpi. Le contestazioni del P.M. avevano dimostrato la fragilità della versione del teste che, comunque, non aveva affatto riferito dell’uso di un bastone da parte della vittima.

La posizione del corpo della vittima, rinvenuto in prossimità della porta di collegamento tra il garage e l’abitazione, non dimostrava, secondo la Corte, il tentativo di entrare nell’appartamento, potendo essere il segno del tentativo della vittima di allontanarsi dal proprio uccisore.

In definitiva, secondo la Corte territoriale, la versione della necessità per il M. di difendersi da un aggressore munito di bastone doveva ritenersi un’ipotesi congetturale, non confortata da alcun riscontro e sfornita di qualsiasi appiglio; al contrario, i due testimoni avevano riferito di una discussione non eccessiva e di una situazione di prevalenza di M. che, nel proprio garage, aveva a disposizione un fucile carico.

Non a caso l’imputato aveva riferito che si era recato a prelevare il fucile carico in una stanza attigua, senza che, in quel frangente, R. avesse cercato di penetrare all’interno dell’abitazione.

La Corte sottolineava ancora che, secondo tutte le ricostruzioni balistiche, certamente la vittima dava le spalle all’imputato e che il perito medico legale aveva escluso che la ferita sul palmo destro della mano fosse attribuibile all’uso da parte della vittima di un bastone di legno.

Gli ulteriori elementi di prova – che non riguardavano specificamente la ricostruzione dell’evento – venivano ritenuti non influenti per mutare la decisione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di M.F. , deducendo violazione degli artt. 52 e 59 cod. pen. e vizio di motivazione.

Come gli atti avevano dimostrato, R. – soggetto pericoloso, incline alla violenza, privo di qualsiasi remora, con precedenti specifici anche nei confronti dello stesso M. – con un comportamento prevaricatorio, sprezzante e violento, era entrato e si era trattenuto nel garage di M. , nonostante gli inviti ad allontanarsi e brandendo un rudimentale randello, avvicinandosi significativamente alla porta di ingresso all’abitazione familiare.

Le censure alla ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza di primo grado non avevano trovato logica e convincente risposta nella sentenza d’appello: in particolare, nel locale era presente un carico di legna tagliata, circostanza che rendeva verosimile l’utilizzo di un bastone da parte di R. e la ferita alla mano destra riscontrata sulla vittima era attribuibile all’uso di tale arma. Inconferenti erano i riferimenti alle testimonianze di S. e M.N. per escludere la necessità di difesa dell’imputato. I risultati della perizia medico legale erano stati confutati dalla relazione del consulente tecnico della difesa.

Le prove erano state, quindi, travisate e gli articoli 52 e 59 cod. pen. erano stati erroneamente interpretati; in particolare i Giudici di merito avevano erroneamente ritenuto insussistente il timore di aggressione da parte dell’imputato, nonostante l’affermazione del comportamento aggressivo tenuto dalla vittima che aveva invaso il suo domicilio privato.

In un secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione dell’art. 55 cod. pen. e vizio di motivazione.

La prospettazione dell’eccesso colposo di legittima difesa non era stata affrontata dai giudici di merito pur essendo esso applicabile anche alla legittima difesa putativa. La norma doveva trovare applicazione atteso che, nel particolare contesto oggettivo e soggettivo, l’azione del M. si presentava, con un giudizio ex ante, quale unico rimedio per frenare la condotta di R. .

In un terzo motivo viene dedotta violazione dell’art. 584 cod. pen. e vizio di motivazione, non avendo i giudici provveduto sul terzo motivo di appello che sosteneva la configurabilità dell’omicidio come preterintenzionale.

Anche prescindendo dall’erronea ricostruzione degli eventi, proprio la capacità nell’uso del fucile del M. avrebbe dovuto far riconoscere l’ipotesi più lieve perché egli, se avesse voluto uccidere, avrebbe mirato a zone del corpo più vulnerabili; al contrario, la ferita alla spalla denotava la volontà di ferire e frenare l’aggressore. Comunque, sul punto la motivazione era del tutto mancante.

Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

 Considerato in diritto

 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La sentenza impugnata motiva ampiamente su tutti i vari aspetti evidenziati in ricorso, fornendo una motivazione logica, accurata e per niente contraddittoria con gli atti del processo, attentamente vagliati.

Ciò vale, in primo luogo, per la tesi della legittima difesa, effettiva o presunta: la versione di M. aggredito da R. con un bastone di legno viene rigettata sulla base delle testimonianze dei soggetti presenti, del mancato rinvenimento del bastone e della non attribuibilità delle escoriazioni rinvenute sulla mano destra della vittima ad un bastone o ad un ramo di legno.

La censura alla valutazione della Corte da parte del ricorrente non ne dimostra affatto la manifesta illogicità: si sostiene, infatti, che la presenza di un carico di legno tagliato nel garage rendeva verosimile l’utilizzo di un tronco e si afferma che i due testimoni sono inattendibili; ma, come si vede, nessuna delle due censure è in grado di scardinare l’iter logico della decisione sul punto.

Altrettanto deve dirsi quanto al presunto tentativo di R. di entrare nell’abitazione del M. attraverso la porta di collegamento interna presente nel garage: la Corte osserva che la posizione del cadavere non poteva essere interpretata univocamente nel senso di un tentativo di ingresso, in quanto poteva essere conseguenza del tentativo di sfuggire ai colpi dell’arma impugnata dall’imputato che, si ricordi, erano stati sparati a distanza di qualche secondo l’uno dall’altro.

Il ricorrente sostiene che, su questo punto, esiste un travisamento del fatto, ma si tratta di deduzione che questa Corte non può in alcun modo valutare, entrando nel merito del processo.

La Corte territoriale, per di più, sottolinea il dato significativo che R. rimase nel garage (e quindi non tentò di entrare nell’appartamento) nel momento in cui M. uscì dal locale per poi rientrarvi, imbracciando il fucile.

Anche il tema della reciproca posizione dei due corpi dello sparatore e della vittima nel momento degli spari è attentamente analizzato dalla sentenza impugnata: la Corte attribuisce attendibilità alla perizia d’ufficio senza tralasciare le deduzioni del consulente della difesa, con motivazione logica e insindacabile da questa Corte.

L’esclusione della legittima difesa – effettiva o presunta – è, quindi, logicamente motivata sulla base degli elementi di prova disponibili; le valutazioni della Corte vengono contestate dal ricorrente, ma lo stesso non ne dimostra affatto la manifesta illogicità o la contraddittorietà.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile: il ricorrente riconosce che la norma di cui all’art. 55 cod. pen. non può trovare applicazione se la scriminante invocata non sussiste; in effetti, non può essere configurato l’eccesso colposo previsto dall’art. 55 cod. pen. in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013 – dep. 30/04/2013, Paoletti ed altro, Rv. 256017).

Ben si spiega, quindi, che la Corte territoriale, una volta esclusa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli artt. 52 e 59 cod. pen., non abbia fatto cenno all’ipotesi dell’eccesso colposo.

3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato: la Corte territoriale ha indicato gli elementi che fanno ritenere evidente la presenza del dolo omicidiario – dovendosi ricordare che l’omicidio preterintenzionale si configura allorquando l’azione aggressiva dell’autore del reato sia diretta soltanto a percuotere la vittima o a causarle lesioni, così che la morte costituisca un evento non voluto, ancorché legato da nesso causale alla condotta dell’agente (Sez. 5, n. 36135 del 26/05/2011 – dep. 05/10/2011, S. e altri, Rv. 250935) – consistenti nell’utilizzo di un fucile già carico, dell’esplosione di due colpi, della direzione degli stessi ad altezza d’uomo e, in particolare, dello sparo della cartuccia caricata a piombo da tergo alla regione sottoscapolare sinistra quando già la vittima era stata colpita da quella caricata a sale (sottolineando che, anche a voler ritenere invertito l’ordine delle due cartucce, il dolo omicidiario era comunque evidente), ma anche l’assenza di una discussione che andasse al di là di uno scambio verbale, tale da non motivare un tentativo limitato al ferimento della vittima.

La motivazione, pertanto, non è affatto inesistente come sostenuto in ricorso; il ricorrente propone il dato fattuale dell’esperienza di M. nell’uso delle armi, traendone fa considerazione di una volontà diversa da quella di uccidere, che si sarebbe manifestata con uno sparo alla testa o all’addome: ma si tratta di considerazione congetturale e, comunque, niente affatto sufficiente a dimostrare la manifesta illogicità dell’argomentazione della Corte, che ravvisa pur sempre nei due spari da breve distanza diretti ad una parte del corpo assai vicina al cuore la evidente volontà di uccidere da parte del ricorrente.

 P.Q.M.

 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili assistite dall’avv. Zumpano che liquida in complessive Euro 6.000, oltre accessori come per legge, di cui Euro 2.000 a favore dello Stato in quanto relative a R.A. e R.R.S. , ammessi al gratuito patrocinio.

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