L’articolo 182, comma 2, del Cc deve essere interpretato nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 novembre 2015, n. 22559.

L’articolo 182, comma 2, del Cc (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall’articolo 46, comma 2, della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. Tale principio trova applicazione anche con riguardo al vizio inerente alla procura alle liti

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione I
sentenza 4 novembre 2015, n. 22559

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), nello studio degli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), che li rappresentano e difendono unitamente agli avv.ti (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, n. 54, depositata in data 14 aprile 2012;

udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 21 maggio 2015 dal consigliere Dott. CAMPANILE Pietro;

sentito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), munito di delega;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto Dott.ssa CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza depositata in data 7 gennaio 2010 il Tribunale di Bolzano accoglieva l’opposizione proposta dalla S.r.l. (OMISSIS), nei confronti della societa’ (OMISSIS), avverso decreto ingiuntivo emesso in relazione a forniture di carburante che sarebbero state effettuate mediante l’utilizzo di una carta magnetica all’uopo rilasciata dalla ditta opposta.

1.1 – Avverso tale decisione proponeva appello la societa’ (OMISSIS), lamentando l’erronea interpretazione delle clausole del contratto di fornitura e, chiedendo, quindi, il rigetto dell’opposizione.

1.2 – Instauratosi il contraddittorio, la societa’ appellata contestava la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.

1.3 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’impugnazione, rilevando d’ufficio l’invalidita’ della procura rilasciata in Germania dai legali rappresentanti della societa’ appellante: si e’ osservato che, dovendosi applicare la normativa italiana, l’autenticazione delle sottoscrizioni non poteva considerarsi valida, essendo state le stesse apposte prima dell’autenticazione da parte del notaio, e non in sua presenza.

1.4 – Per la cassazione di tale decisione la (OMISSIS) propone ricorso, affidato a tre motivi, illustrati da memoria.

La societa’ intimata, che non si e’ difesa con controricorso, ha depositato una memoria di costituzione in data 15 dicembre 2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo mezzo, deducendo violazione dell’articolo 101 c.p.c. e articolo 183 c.p.c., comma 4, si denuncia violazione del principio del contraddittorio, per essersi rilevata d’ufficio, una questione, non previamente sottoposta all’esame delle parti.

2.1 – Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 182 c.p.c.: la Corte avrebbe dovuto assegnare un termine alla parte per la rinnovazione dell’atto nullo.

2.2 – Con la terza censura viene denunciata la violazione della Legge n. 218 del 1995, articolo 12: nella specie l’autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla procura era stata effettuata sulla base della legislazione tedesca, che richiede, ai fini della validita’ dell’autenticazione, che la firma sia stata “apposta o riconosciuta come propria in presenza del notaio”.

Viene invocato il principio secondo cui il diritto processuale interno deve essere interpretato in modo da non produrre discriminazioni ingiustificate in relazione al diritto di agire in giudizio nello spazio giuridico europeo.

3 – Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilita’ della memoria depositata dalla parte intimata, in quanto, non avendo la stessa svolto attivita’ difensiva con controricorso, non e’ abilitata neppure all’esercizio della facolta’ di cui all’articolo 378 c.p.c., (Cass., 27 settembre 2011, n. 19750; Cass., 13 marzo 2006, n. 5400) .

4 – Ragioni di ordine logico giuridico impongono di esaminare in primo luogo il terzo motivo, essendo evidente che l’eventuale giudizio positivo circa la validita’ della procura alle liti sarebbe assorbente rispetto alle altre doglianze.

4.1 – La censura non puo’ essere accolta, dovendosi in proposito richiamare il rigoroso, nonche’ costante, orientamento di questa Corte secondo cui ai sensi della Legge 31 maggio 1995, n. 218, articolo 12, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all’estero, e’ disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, laddove consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale. In tali ipotesi la validita’ del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della “lex loci” essendo in ogni caso indispensabile che dal tenore della procura siano desumibili gli elementi tipici dell’autenticazione, e cioe’ accertamento della identita’ del sottoscrittore e apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale (Cass., 29 aprile 2005, n. 8933; Cass., Sez. un., 5 maggio 2006, n. 10312; Cass., 25 maggio 2007, n. 12309).

5 – Appare viceversa fondata, ed assorbente rispetto alla prima, la seconda censura.

Il Collegio invero condivide il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, al quale intende dare continuita’, secondo cui l’articolo 182 c.p.c., comma 2, (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dalla Legge n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “puo'” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev’essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla Legge n. 69 del 2009, articolo 46, comma 2, nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia gia’ provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.

Non puo’ dubitarsi dell’applicabilita’ di tale principio anche al vizio inerente alla procura alle liti, come affermato di recente, sia pure con riferimento alle modifiche introdotte dalla Legge n. 69 del 2009 all’articolo 182 c.p.c., dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass., 22 dicembre 2011, n. 28337) .

L’accoglimento del ricorso nei termini teste’ precisati comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte dei appello di Trento, che, in diversa composizione, applichera’ il principio sopra indicato, provvedendo, altresi’, il merito al regolamento delle spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione.

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