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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 aprile n. 15665[1]

Per quel che riguarda specificamente l’applicabilità dell’istituto della remissione del debito al procedimento di prevenzione, deve altresì evidenziarsi che sotto il profilo processuale tale procedimento non può farsi rientrare nel processo penale in senso stretto, trattandosi, come è noto, di procedimento che ha nel tempo acquisito natura giurisdizionale con caratteristiche e disciplina proprie, al quale sono applicabili alcune norme del procedimento di esecuzione penale, art. 666 cod. proc. pen., ed altre disposizioni del codice di rito in conseguenza di espresso rinvio a dette norme. Tanto è confermato, del resto, anche dalla novella disciplina del Dlgs n. 159 del 2011.

La remissione del debito rappresenta un beneficio di natura economica che mira ad estinguere il debito del condannato per spese di mantenimento e processuali, rappresentando una forma di rinuncia abdicativa da parte dello Stato ad un proprio credito diretta ad agevolare il reinserimento del soggetto nel momento più delicato della dimissione, attenuando le difficoltà che il soggetto può incontrare nel periodo successivo alla espiazione della pena ed evitando che coloro che abbiano espiato la pena ed abbiano dimostrato di avere positivamente compiuto un processo di responsabilizzazione e di acquisizione delle regole minime di convivenza civile si vedano poi ostacolati proprio nel momento del reinserimento a causa dei debiti residui nei confronti dello Stato

 


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/04/no-alla-rimessione-delle-spese-nei-procedimenti-di-prevenzione.html

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