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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza  4 aprile 2014, n. 7998

Svolgimento del processo

Nel giudizio di separazione personale proposto nel gennaio 2005 la sig.ra M.M.L., a sostegno della domanda di addebito, attribuiva la causa della intollerabilità della convivenza al marito sig. C.G., al quale imputava di avere trascurato la famiglia per dedicarsi completamente ai suoi interessi e di non avere contribuito ai bisogni materiali propri e dei figli.
Il M. chiedeva l’addebito della separazione alla moglie, perché aveva violato più volte il dovere di fedeltà e perché, nel giugno-luglio 2009, approfittando della sua temporanea assenza, aveva sostituito la serratura della casa allo scopo di costringerlo a trasferirsi altrove.
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza 15 gennaio 2009, per quanto interessa in questa sede, ha addebitata la responsabilità della separazione alla maglie.
Il gravame proposto da quest’ultima é stato accolto dalla Corte di appella di Catanzaro, can sentenza 10 febbraio 2010, che ha addebitato la separazione al marito, sulla base di una missiva indirizzata alla M. nella quale il C. riconosceva di avere trascurato la famiglia e la moglie e di avere anteposto i propri interessi personali.
Ciò, secondo la Corte, dimostrava che egli era venuto meno ai doveri matrimoniali, e che la relazione extraconiugale della maglie era soia una conseguenza e non la causa della crisi coniugale.
Avverso questa sentenza il C. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste la M.

Motivi della decisione

Nel primo motivo di ricorso il C. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 193 e 151 c.c. : la Corte avrebbe sottovalutato la gravità e rilevanza, ai fini del sorgere della crisi coniugale, della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della moglie, in epoca precedente all’introduzione del giudizio di separazione, e avrebbe erroneamente giustificato la relazione extraconiugale come reazione al comportamento del marito di mancata adeguata considerazione delle esigenze della moglie, sulla base di poche righe estrapolate da una lettera inviata a lei dal marito.
Nel seconda motivo è dedotto vizio di motivazione per avere la corte dato rilievo, ai fini dell’addebito, a non precisati atteggiamenti di trascuratezza da parte del coniuge, sulla base esclusivamente di una lettura parziale e travisata della medesima lettera nella quale il marito, nell’ambito di un esame di coscienza palesato alla moglie, manifestava soltanto una volontà riconciliativa, confermata dalla circostanza che successivamente i coniugi adottarono una bambina; l’inadeguatezza del percorso logico seguito dalla Corte risulterebbe anche dalla sottovalutazione della responsabilità della moglie nella crisi coniugale, che aveva iniziato una o più relazioni extraconiugali in epoca precedente e anche con un parente del marito.
I suddetti motivi devono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei termini che si diranno.
La Corte di appello ha ritenuta che causa della crisi matrimoniale non fu la relazione extraconiugale intrattenuta dalla sig.ra L. (dal 2002), ma il comportamento del sig. C. che aveva impostato egoisticamente la convivenza matrimoniale, anteponendo i propri personali interessi a quelli della famiglia e della moglie, in tal modo tradendo i valori di comunione spirituale e materiale fondata sul reciproco aiuto dei coniugi. La Corte, richiamando il noto principio secondo cui il giudice non può fondare la pronuncia di addebito della separazione sulla mera inosservanza del dovere di fedeltà coniugale, ma deve verificarne l’effettiva incidenza causale sul fallimento della convivenza coniugale, ha addebitato la separazione al marito, riformando la sentenza del tribunale che l’aveva addebitata alla moglie.
L’apprezzamento della responsabilità dei coniugi ai fini della intollerabilità della convivenza à riservato al giudice del merito e non è censurabile in Cassazione, se sorretto da motivazione congrua e logica (v. Cass. n. 9877/2006). Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata, a sostegno dell’addebito esclusivo al marita della responsabilità della crisi dell’unione, fa leva su alcune frasi riportate in sentenza ed estrapolate da una lettera del 3 novembre 2003 nella quale il sig. C. esternava alla moglie i propri sentimenti e riconosceva di non essere stato un buon marito. In ciò la Corte di appello ha ravvisato una sostanziale confessione della violazione dei doveri coniugali e, quindi, la causa di quella crisi, con conseguente venir meno della rilevanza causale della violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie.
Nella giurisprudenza di questa corte si è detto che, ai fini dell’addebitabilità della separazione, le ammissioni di una parte non possono avere valore di confessione, a norma dell’art. 2730 c.c., vertendosi in tema di diritti indisponibili, ma possono essere utilizzate come presunzioni ed indizi liberamente valutabili in unione con altri elementi probatori (v. Cass. n. 22786/2004, n. 176/1982), sempre che, ovviamente, esprimano non opinioni o giudizi o stati d’animo personali, ma fatti obiettivi e, in quanto tali, suscettibili di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali (art. 143 c.c.). La corte del merito ha acriticamente recepito il messaggio emozionala insita in quella lettera, senza uno sforzo di contestualizzazione (anche temporale), che avrebbe evidenziato il tentativo dei marito di recuperare un rapporto in crisi (di cui potrebbe essere espressione la successiva adozione di una bambina da parte dei coniugi), e senza un accertamento dei fatti storici in cui si sarebbero manifestate le violazioni contestategli, cui avrebbe dovuto fare seguito una ponderata valutazione della rilevanza degli stessi ai fini del sorgere della crisi.
L’inadeguatezza della motivazione posta a sostegno dell’addebito al marita ha compromesso il giudizio sulla violazione dell’obbligo di fedeltà della maglie, di cui si potrebbe disconoscere l’efficacia causale rispetto alla crisi salo all’esito di un accertamento rigoroso e di una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi (v. Cass. n. 25618/2007, n. 13797/2003), tenendo conta anche della frequenza e delle modalità con cui quella violazione è avvenuta.
Il ricorso à accolto e la sentenza impugnata à cassata can rinvio alla Corte di appello di Catanzaro che, in diversa composizione, dovrà effettuare una nuova valutazione delle domande di addebito proposte dalle parti, alla luce dei suddetti principi, nonché liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui rimette la liquidazione delle spese del giudizio.
In casa di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

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