OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 3 dicembre 2013, n. 48162

Rilevato in fatto

F.A. è stato chiamato a rispondere davanti al Tribunale per i minorenni di Palermo dei seguenti reati:

-omicidio aggravato dai motivi futili e dall’avere agito con crudeltà per aver colpito con un cacciavite nella regione fronto-parietale sinistra G.C. , cagionando allo stesso gravi lesioni dalle quali derivava la morte; condotta del (omissis) e decesso avvenuto il successivo (omissis);

– porto ingiustificato del cacciavite fuori dalla propria abitazione;

– cessione a L.N. di g.5 di hashish; il (omissis).

Con sentenza in data 1.6.2012 il suddetto Tribunale, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato l’imputato – riuniti i reati dal vincolo della continuazione e ritenuta la diminuente della minore età prevalente sulle contestate aggravanti – alla pena di anni 10 di reclusione.

Con sentenza in data 1.2.2013 la Corte d’appello di Palermo – sezione penale per i minorenni – in parziale riforma della predetta sentenza appellata dal P.M. e dall’imputato, ritenuta la diminuente della minore età equivalente alle contestate aggravanti – rideterminava la pena inflitta a F.A. in anni 14 e mesi 8 di reclusione.

La dinamica dell’omicidio è stata ricostruita nei seguenti termini dai giudici di merito.

Verso le ore 23,00 del (omissis), l’imputato – con il proprio ciclomotore e in compagnia di C.D. – si era recato al Bar del Viale di (omissis); dopo alcuni minuti era giunto sul posto G.C. , in compagnia di Ga.Se. , della quale l’imputato era geloso poiché per qualche tempo la predetta era stata la sua ragazza; il F. aveva proposto al L. di dare una lezione (cafuddari) al G. ; il L. era andato a prendere sottobraccio il G. e lo aveva condotto dinanzi al F. , il quale, senza profferire parola, l’aveva colpito; ne era nata una colluttazione tra i due alla quale aveva posto termine il gestore del Bar; poco dopo l’imputato aveva raggiunto di nuovo il G. e, a seguito di una discussione sempre per via di Ga.Se. , il F. aveva nuovamente aggredito il predetto; i due erano stati divisi questa volta da D.F.G. e Ca.Ro. ; l’imputato si era quindi diretto verso il suo ciclomotore, seguito dal C. e dal D.F. ;

improvvisamente, sfuggendo ai predetti, aveva prelevato dal ciclomotore un cacciavite e si era diretto di corsa verso il G. ; prima di raggiungerlo, aveva incrociato la Ga. , alla quale aveva dato uno schiaffo al volto; raggiunto il G. gli aveva sferrato un solo colpo alla testa con il cacciavite che impugnava e la vittima era caduta a terra priva di sensi.

La Corte d’appello confermava la sussistenza dell’aggravante dei motivi futili, ritenendo che l’imputato non avesse agito per ragioni di gelosia, ma per una sorta di bullismo, volendo egli affermare la propria personalità e punire il G. perché aveva osato accompagnarsi pubblicamente alla Ga. , che riteneva essere ancora la sua ragazza.

Confermava anche la sussistenza dell’aggravante di aver agito con crudeltà, avendo colpito la vittima con notevole violenza, tanto da sfondare la regione fronto-parietale della scatola cranica, provocando sofferenze di notevole intensità e durata, essendosi il decesso verificato dodici giorni dopo l’aggressione.

Riteneva, inoltre, provata la cessione di cinque grammi di hashish al L. , in base alle disinteressate dichiarazioni rese da M.N. , che aveva assistito al fatto e ne aveva riferito in modo attendibile e dettagliato, mentre apparivano non credibili le dichiarazioni del L. , sia per le contraddizioni che contenevano, sia perché lo stesso appariva interessato a non risultare consumatore di sostanze stupefacenti.

Negava all’imputato le attenuanti generiche, in considerazione della gravità del fatto e dell’intensità del dolo e riteneva, accogliendo l’impugnazione del Pubblico Ministero, che la diminuente della minore età fosse solo equivalente alle aggravanti, tenuto conto, oltre che delle ragioni per le quali non erano state concesse le attenuanti generiche, anche dell’età dell’imputato al momento della commissione del fatto (prossima alla maggiore età) e del non rilievo decisivo, ai fini del comportamento dell’imputato, della malattia di cui lo stesso soffriva, tenuto conto anche del fatto che non aveva mostrato di essere sinceramente pentito, al di là del manifestato senso di precarietà per il proprio futuro.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.

Ha dedotto erronea applicazione delle aggravanti dei motivi futili e della crudeltà e, sul punto, difetto e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. La sentenza della Corte di merito, secondo il ricorrente, era contraddittoria quanto alla ritenuta sussistenza dei motivi futili, perché aveva ritenuto che l’imputato avesse agito per bullismo, e quindi per pura aggressività e per dare dimostrazione della sua forza, ma in altre parti della sentenza, anche richiamando la motivazione del giudice di primo grado, aveva riconosciuto che il motivo dell’aggressione era la gelosia dell’imputato nei confronti di Ga.Se. . Sotto altro aspetto, non si era tenuto conto dell’atteggiamento in qualche modo provocatorio che aveva tenuto la vittima, condotta dal L. davanti all’imputato, come documentato dalla registrazione della video sorveglianza istallata davanti al Bar del Viale (dalla quale si evinceva che il G. aveva pronunciato la frase: colpisci, visto che mi vuoi picchiare). Non era sussistente neppure l’aggravante di aver agito con crudeltà, poiché l’imputato aveva utilizzato l’unica arma che aveva a disposizione; aveva sferrato un solo colpo e non poteva prevedere, al momento della consumazione del reato, il decesso della vittima dopo un certo tempo anziché nell’immediatezza.

Con un secondo motivo ha sostenuto che la Corte di secondo grado, nel ritenere l’imputato responsabile della cessione di cinque grammi di hascish, non aveva correttamente utilizzato i criteri di valutazione della prova previsti dall’art. 192 c.p.p. ed era giunta all’affermazione di responsabilità con una motivazione manifestamente illogica.

Le dichiarazioni di M.N. , sulle quali era stata basata la condanna per la cessione della sostanza stupefacente, erano palesemente inattendibili, e in particolare era in contraddizione con la logica sia che l’imputato avesse ceduto droga senza ricevere alcuna somma di denaro, sia che l’imputato chiamasse ‘papa’ il L. .

Con altro motivo il ricorrente ha denunciato il difetto e l’illogicità della motivazione nella parte in cui era stata respinta la richiesta di attenuanti generiche ed era stata ritenuta l’equivalenza e non la prevalenza della diminuente della minore età nel giudizio di comparazione con le aggravanti.

La Corte di merito aveva dato risalto solo alla gravità del fatto e all’intensità del dolo, senza tener conto dell’assenza di precedenti penali, della gelosia che l’imputato provava per l’ex fidanzata, della provocazione della vittima e della grave patologia di cui l’imputato era affetto: una grave forma di diabete giovanile che, sulla base delle indagini psicologiche in atti, aveva influito nella formazione dell’imputato, in quanto la malattia lo faceva sentire diverso e inferiore agli altri.

Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso con il quale è stata contestata la motivazione della sentenza della Corte d’appello, nella parte in cui ha ritenuto sussistente le aggravanti dei motivi futili e dell’avere agito con crudeltà, è fondato.

Nella motivazione della sentenza impugnata il fatto, nei passaggi essenziali, è stato ricostruito nel modo seguente.

L’imputato mal tollerava che la sua ex ragazza, Ga.Se. , si fosse messa con un altro ragazzo, G.C. ; la sera del fatto l’imputato, mentre si trovava al bar con amici, aveva visto arrivare la Ga. insieme al G. ; aveva reagito proponendo al suo amico L. di dare una lezione al G. ; il L. era andato a prendere sottobraccio G. e l’aveva portato davanti all’imputato; questi l’aveva subito percosso e i due erano venuti alle mani, finché non erano stati separati dal gestore del bar; il F. , poco dopo, si era di nuovo avvicinato al G. , contestandogli il fatto di essersi messo con la Ga. ; la discussione era degenerata in una nuova colluttazione tra i due, alla quale aveva posto termine l’intervento di giovani che avevano assistito al fatto; l’imputato, poco dopo, mentre sembrava che il litigio fosse terminato, era andato di corsa verso il suo ciclomotore, aveva preso un cacciavite, e si era diretto verso il G. ; prima di raggiungere il G. , era andato a dare uno schiaffo alla Ga. ; raggiunto il G. , l’aveva colpito alla testa violentemente una sola volta con il cacciavite, provocandogli una lesione mortale.

Rispetto a questa ricostruzione del fatto, effettuata dalla Corte di merito, è contraddittoria la conclusione che il F. avrebbe agito più che altro per bullismo e per affermare la propria personalità, perché la spinta preponderante all’azione, dalla suddetta ricostruzione, appare essere la gelosia che peraltro, tra le sue componenti, ha anche il desiderio di dimostrare – alla ex alla quale si è ancora legati, a se stesso e a tutti – di essere il più forte che non tollera di essere offeso.

Non risulta, infatti, che l’imputato abbia proposto al L. di dare una lezione al G. per un motivo diverso dalla sua insofferenza di vedere quella che considerava, in qualche modo, ancora la sua ragazza con un altro; nel secondo scontro il F. aveva contestato al G. proprio di essersi messo con la sua ragazza; prima di colpire il G. con il cacciavite, ha dato uno schiaffo alla Ga. , ritenendo di dover punire anche lei per non essergli stata fedele. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’aggravante dei motivi futili ricorre quando sussiste un’evidente sproporzione tra movente ed azione delittuosa, tanto che il motivo, in alcun modo atto a giustificare il reato commesso, appaia più un pretesto, legato all’istinto criminale del reo, che una vera e propria causa determinante del reato. La gelosia è invece uno stato passionale, causa non infrequente di delitti anche gravissimi, e quindi non può essere considerata (cosa peraltro che non ha fatto la Corte di merito) un motivo futile.

Nel caso poi di imputato minorenne – specie se affetto come nel caso di specie da malattia che potrebbe avere avuto un’influenza sulla sua formazione del carattere e sulla sua reazione -deve porsi la massima attenzione per distinguere la futilità del motivo, sintomatica di capacità a delinquere, dalla irrazionalità del motivo, che è soltanto rappresentativa d’immaturità ed emozionalità adolescenziale.

L’aggravante de qua quindi, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, deve essere individuata con criterio sia oggettivo che soggettivo, onde rendere possibili scelte razionali, non arbitrarie ed astratte, concretamente ancorate ai fatti ed alla personalità dell’individuo, nella quale la futilità, qual espressione di malvagità, trova ragione di aggravamento della pena (V. Sez. 5 sentenza n.8450 del 27.6.1997, Rv. 208706).

Anche la motivazione con la quale la Corte di merito ha ritenuto sussistente l’aggravante di aver agito con crudeltà non è né giuridicamente né logicamente accettabile. La circostanza aggravante di avere agito con crudeltà verso le persone ricorre quando le modalità della condotta rendono obiettivamente evidente la volontà di infliggere alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell’evento e costituiscono un ‘quid pluris’ rispetto all’attività necessaria ai fini della consumazione del reato, rendendo la condotta stessa particolarmente riprovevole per la gratuità e superfluità dei patimenti cagionati alla vittima con un’azione efferata, rivelatrice di un’indole malvagia e priva del più elementare senso d’umana pietà (V. Sez. 1 sentenza n.30285 del 27.5.2011, Rv. 250797). Nel caso in esame non può ravvisarsi la crudeltà nella violenza del colpo inferto, sintomatica solo della volontà omicida, né sono state dolosamente provocate le sofferenze che la parte lesa ha patito per il fatto che il decesso è avvenuto dodici giorni dopo il ferimento. L’aggravante in questione si caratterizza dalla volontà di provocare ulteriori sofferenze alla vittima, rispetto a quelle necessarie per commettere il reato.

Nella specie si deve tenere conto che, per quanto risulta dalla motivazione della sentenza, l’imputato non aveva altro strumento per attuare la decisione d’impeto di uccidere il G. , e l’aver sferrato con il cacciavite un solo colpo, per quanto violento esso sia stato, non può logicamente essere considerato come espressione della volontà di infliggere particolari sofferenze alla vittima.

Pertanto sui suddetti punti la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta – sezione per i minorenni – per nuovo giudizio.

Conseguentemente deve essere riconsiderato il trattamento sanzionatorio, compresa l’opportunità di riconoscere o meno all’imputato le attenuanti generiche, in relazione alla mutata gravità del fatto, nel caso in cui non dovesse essere riconosciuta la sussistenza delle aggravanti contestate.

Non può, invece, essere accolto il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l’imputato responsabile della cessione di cinque grammi di hashish a L.N. .

La motivazione della Corte d’appello, che ha ricostruito con chiarezza il fatto basandosi in particolare sulle dichiarazioni disinteressate di un teste oculare, appare immune da vizi logico giuridici e la critica del ricorrente è basata su censure di fatto che non possono essere prese in considerazione in sede di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze ed al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio su tali punti alla Corte d’appello, sezione per i minorenni, di Caltanisetta.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *