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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 dicembre 2012 n. 21595[1]

La rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita a mente del disposto dell’articolo 291 Cpc) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, primo comma, cod. civ.) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell’atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell’atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest’ultimo di risultare funzionale alla produzione dell’effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all’articolo 291, comma primo, cpc, la quale stabilendo che ‘la rinnovazione della citazione impedisce la decadenza’, non ha intesi riferirsi all’istituto della prescrizione

 

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