Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 27 novembre 2014, n. 49450
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZAMPETTI Umberto – Presidente
Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Consigliere
Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere
Dott. MAZZEI Antonella P. – Consigliere
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 905/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA, del 04/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette le conclusioni del PG di annullamento della ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato.
L’articolo 179 c.p. nel prevedere che la riabilitazione non puo’ essere concessa quando il condannato non abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, fa salva l’ipotesi in cui il medesimo dimostri di trovarsi nell’impossibilita’ di adempiervi. Tale clausola, secondo l’interpretazione offerta da questa Corte di legittimita’, comprende tutte le situazioni ascrivibili all’interessato che gli impediscano l’esatta osservanza dell’obbligo cui e’ tenuto per conseguirla, non potendosi frapporre un ingiustificato ostacolo al suo reinserimento sociale, qualora abbia dato prova di esserne meritevole (Sez. 1, 21/09/2007, n. 39468, Rv. 237738). Nel caso di specie, l’istante aveva prodotto documentazione attestante la sua incapacita’ reddituale a fare fronte alle obbligazioni civili derivanti da reato, dimostrando di poter contare su entrate di minimo importo e di essere gravato da un obbligo alimentare nei confronti dei figli cui adempiva mediante l’aiuto della madre, cosi’ assolvendo all’onere di allegazione su di lui gravante. La risposta motivazionale del Tribunale sul punto non e’ adeguata, poiche’ e’ stato fatto riferimento, del tutto congetturalmente, a disponibilita’ derivanti da attivita’ non dichiarate del ricorrente, del tutto disancorate da oggettive evidenze.
L’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.

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