Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 27 novembre 2014, n. 49450
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZAMPETTI Umberto – Presidente
Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Consigliere
Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere
Dott. MAZZEI Antonella P. – Consigliere
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 905/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA, del 04/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette le conclusioni del PG di annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4.2.2014, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria rigettava l’istanza interposta da (OMISSIS) di riabilitazione, in relazione alla condanna riportata con sentenza Tribunale di Locri 11.3.2011, sul presupposto che non era ancora decorso il termine triennale previsto dall’articolo 179 c.p. in quanto trattandosi di pena dichiarata condonata, il termine andava fatto decorrere dal momento dell’irrevocabilita’ del provvedimento che aveva applicato il beneficio. Dichiarava inammissibile altresi’ la richiesta di riabilitazione in relazione alla condanna inflitta con sentenza Tribunale di Reggio Calabria in data 3.11.1997, non essendo intervenuto il pagamento della multa. Quanto invece all’istanza relativa alla pena inflitta con sentenza Corte d’Appello di Reggio Calabria in data 28.9.2001, in relazione alla quale era decorso il termine di legge, veniva osservato che non era stata adempiuta l’obbligazione risarcitoria; veniva aggiunto che non risultavano essere state pagate le spese processuali e che la documentazione offerta dall’interessato a comprova della sua impossibilita’ ad adempiere non poteva ritenersi adeguata, atteso che risultava adempiere al mantenimento dei due figli avuti con la ex moglie (a favore della quale gravava l’obbligo di risarcimento), il che dimostrava la esistenza di entrate non tracciabili, verosimilmente imputabili ad attivita’ non dichiarate.2. Avverso tale decisione, ha interposto ricorso per cassazione l’interessato, pel tramite del difensore, per dedurre violazione di legge ed in particolare dell’articolo 179 c.p., nonche’ vizi motivazionali. Vien fatto di rilevare che (OMISSIS) aveva fornito ampia prova della impossibilita’ di adempiere alle obbligazioni civili, avendo prodotto dichiarazioni dei redditi presentata solo nel 1999, poiche’ negli anni successivi non ebbe a presentarla, nonche’ attestazioni di non possidenza di beni immobili; viene contestato che non siano stati svolti accertamenti che avrebbero comprovato come il ricorrente pote’ fare fronte agli obblighi di mantenimento dei figli solo grazie all’aiuto prestatogli dalla madre. In secondo luogo viene lamentato che in punto capacita’ ad adempiere alle obbligazioni civili, la corte abbia offerto un discorso giustificativo del tutto apparente.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento.
L’articolo 179 c.p. nel prevedere che la riabilitazione non puo’ essere concessa quando il condannato non abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, fa salva l’ipotesi in cui il medesimo dimostri di trovarsi nell’impossibilita’ di adempiervi. Tale clausola, secondo l’interpretazione offerta da questa Corte di legittimita’, comprende tutte le situazioni ascrivibili all’interessato che gli impediscano l’esatta osservanza dell’obbligo cui e’ tenuto per conseguirla, non potendosi frapporre un ingiustificato ostacolo al suo reinserimento sociale, qualora abbia dato prova di esserne meritevole (Sez. 1, 21/09/2007, n. 39468, Rv. 237738). Nel caso di specie, l’istante aveva prodotto documentazione attestante la sua incapacita’ reddituale a fare fronte alle obbligazioni civili derivanti da reato, dimostrando di poter contare su entrate di minimo importo e di essere gravato da un obbligo alimentare nei confronti dei figli cui adempiva mediante l’aiuto della madre, cosi’ assolvendo all’onere di allegazione su di lui gravante. La risposta motivazionale del Tribunale sul punto non e’ adeguata, poiche’ e’ stato fatto riferimento, del tutto congetturalmente, a disponibilita’ derivanti da attivita’ non dichiarate del ricorrente, del tutto disancorate da oggettive evidenze.
L’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.
L’articolo 179 c.p. nel prevedere che la riabilitazione non puo’ essere concessa quando il condannato non abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, fa salva l’ipotesi in cui il medesimo dimostri di trovarsi nell’impossibilita’ di adempiervi. Tale clausola, secondo l’interpretazione offerta da questa Corte di legittimita’, comprende tutte le situazioni ascrivibili all’interessato che gli impediscano l’esatta osservanza dell’obbligo cui e’ tenuto per conseguirla, non potendosi frapporre un ingiustificato ostacolo al suo reinserimento sociale, qualora abbia dato prova di esserne meritevole (Sez. 1, 21/09/2007, n. 39468, Rv. 237738). Nel caso di specie, l’istante aveva prodotto documentazione attestante la sua incapacita’ reddituale a fare fronte alle obbligazioni civili derivanti da reato, dimostrando di poter contare su entrate di minimo importo e di essere gravato da un obbligo alimentare nei confronti dei figli cui adempiva mediante l’aiuto della madre, cosi’ assolvendo all’onere di allegazione su di lui gravante. La risposta motivazionale del Tribunale sul punto non e’ adeguata, poiche’ e’ stato fatto riferimento, del tutto congetturalmente, a disponibilita’ derivanti da attivita’ non dichiarate del ricorrente, del tutto disancorate da oggettive evidenze.
L’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.
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