Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 26 ottobre 2015, n. 21713
Ritenuto in fatto
1. In data 5.10.1994, veniva notificato alla Cooperativa Agricola Esperides a r.l. ed ai suoi fideiussori C.G.A. e C.G. , il decreto ingiuntivo n. 1471/1994, emesso dal Tribunale di Siracusa, con il quale si ingiungeva agli intimati il pagamento, in favore della BNL, della somma di £. 329.608.104, quale risultante dalla scopertura dei conti correnti n. 220047 e 220048, intrattenuti presso l’istituto di credito dalla predetta Cooperativa, oltre ai relativi interessi.
1.1. L’opposizione proposta dagli intimati, con atto di citazione notificato il 12.11.1994, veniva parzialmente accolta dal Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 4 del 15.1.2007.
2. Avverso tale decisione proponeva appello C.G.A. , cui aderiva C.G. , che veniva parzialmente accolto dalla Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 1757/2012, depositata il 4/12/2012.
2.1. Con tale pronuncia, il giudice di seconda istanza revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti al pagamento, in favore della Calliope s.r.l., e per essa della mandataria Pirelli Re Crediti Servicing s.p.a., cessionaria del credito vantato da BNL, della somma di Euro 135.126,82, oltre interessi legali. La Corte territoriale riteneva che – sebbene gli appellanti fossero stati ammessi ai benefici previsti dalla la l. r. n. 37 del 1994, e successive modifiche, che prevede l’accollo a carico della Regione delle garanzie concesse a favore delle cooperative agricole dai loro soci – la liberazione dei garanti dovesse, nondimeno, avvenire a seguito del consenso della banca creditrice, condizionato al pagamento del 60% della somma dovuta alla medesima, come da transazione conclusa tra le parti, pagamento, per contro, non effettuato dai C. .
3. Per la cassazione della sentenza n. 1757/2012 hanno, quindi, proposto ricorso C.G.A. e C.G. nei confronti della Calliope s.r.l., e per essa della mandataria Pirelli Re Crediti Servicing s.p.a., affidato a tre motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Considerato in diritto
1. Con i tre motivi di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – C.G.A. e C.G. denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della l. r. n. 37 del 1994 e successive modifiche, 1965 e 2697 c.c., 115, 116 e 132 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e controverso tra le parti, in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3, 4, e 5.
1.1. Avrebbe, invero, errato la Corte di Appello nel ritenere che l’ammissione dei ricorrenti ai benefici di cui alla l. r. n. 37 del 1994 non comportasse automaticamente – così come è previsto per lo Stato dal d.l. n. 149 del 1993, convertito nella l. n. 237 del 1993 -la liberazione immediata dei medesimi dalle garanzie prestate a favore della Cooperativa Agricola Esperides a r.l., per effetto dell’assunzione di dette garanzie a carico del bilancio della Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 37 del 1994. L’identità della ratio sottesa, sia alla legge statale che a quella regionale, dovrebbe difatti comportare, ad avviso dei ricorrenti, il diritto incondizionato dei fideiussori all’assunzione delle garanzie prestate per la cooperativa agricola a carico della Regione accollante, in deroga al disposto dell’art. 1273 c.c., come un consolidato orientamento di questa Corte ha affermato, sia pure con riferimento alla normativa statale. Sicché non rileverebbe la mancata accettazione della proposta transattiva da parte dell’ente, e neppure il suo mancato adempimento, derivando la liberazione dei fideiussori sic et simpliciter dalla l. n. 37 del 1994.
1.2. Ad ogni buon conto, ad avviso degli istanti, la Corte territoriale avrebbe operato un malgoverno delle risultanze processuali, erroneamente escludendo che la transazione in parola fosse stata accettata dalla banca creditrice, sicché la motivazione dell’impugnata sentenza sarebbe solo apparente e, comunque, del tutto irrazionale ed illogica.
2. Le censure suesposte sono infondate.
2.1.Va rilevato, in punto di fatto, che la BNL otteneva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Cooperativa Agricola Esperides a r.l. e dei suoi fideiussori, tra i quali gli odierni ricorrenti C.G.A. e C.G. , per il pagamento della somma di L. 329.608.104. quale risultante dalla scopertura dei conti correnti n. (…) e (…), intrattenuti presso l’istituto di credito dalla predetta cooperativa, oltre ai relativi interessi. Avverso il provvedimento monitorio, i C. proponevano opposizione, deducendo – per quel che ancora interessa – di essere stati ammessi ai benefici previsti dall’art. 2 della l. r. n. 37 del 1994, che prevede l’assunzione a carico del bilancio della Regione Sicilia di tutte le garanzie concesse dai soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, assunte prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 149 del 1993, convertito nella l. n. 237 del 1993.
Il Tribunale di Siracusa accoglieva in parte qua l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando gli opponenti al pagamento, in favore della BNL, della somma di Euro 165.150,03, oltre accessori di legge (credito poi ceduto alla Calliope s.r.l.). In parziale riforma di tale decisione, la Corte di Appello di Catania – sul presupposto della mancata liberazione dei soci fideiussori da parte dell’istituto di credito creditore – condannava i C. in solido a pagamento, nei confronti della Calliope s.r.l., e per essa della manda-taria Pirelli Re Crediti Servicing s.p.a., della somma di Euro 135.126,82, oltre interessi legali.
2.2. Premesso quanto precede, osserva la Corte che non giova ai ricorrenti evidenziare la pressoché integrale corrispondenza del testo di cui all’art. 2 della legge regionale n. 37 del 1994 a quello di cui all’art. 1 bis della legge statale n. 237 del 1993, nonché l’evidente identità della ratio che ispira le due disposizioni, entrambe dirette ad elargire una provvidenza ai soci di cooperative agricole che abbiano, prima dell’entrata in vigore della seconda delle norme succitate, prestato garanzia in favore delle stesse.
2.2.1. Questa Corte non ignora, invero, la propria giurisprudenza in materia, secondo cui l’accollo a carico dello Stato delle garanzie prestate dai soci a favore di cooperative agricole determina – per ciò solo, e senza che sia necessaria l’adesione del creditore, in deroga al disposto dell’art. 1273 c.c. – la liberazione di questi ultimi. Il punto è stabilire se i principi affermati in ordine ai suddetti benefici, riconosciuti dallo Stato, siano estensibili anche a quelli concessi dalla regione.
2.2.2. A tal fine, va osservato che a, norma del d.l. n. 149 del 1993, art. 1, comma I-bis, convertito in legge, con modificazioni, dalla I. n. 237 del 1993, art. 1, comma 1, “le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l’insolvenza, sono assunte a carico dello Stato”, prevedendosi, al riguardo, specifici stanziamenti di bilancio. Ebbene, è del tutto evidente che l’assunzione del debito, prevista dalla norma, si presta ad essere inquadrata nell’istituto dell’accollo, il quale – nella configurazione codicistica – prevede che “l’adesione del creditore alla convenzione di accollo, che rende irrevocabile la stipulazione in suo favore, importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisca condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiari di liberarlo, rimanendo in mancanza il debitore obbligato in solido con il terzo” (art. 1273 c.c.).
2.2.3. Nondimeno, secondo l’insegnamento di questa Corte, l’assunzione del debito da parte dello Stato – tenuto conto anche di quanto sancito dai decreti del Ministero delle Risorse Agricole e Forestali in data 2.2.1994 e 2.1.1995 di attuazione della norma, nei quali è fatto chiaro riferimento all’accollo di tali garanzia da parte dello Stato, con liberazione dei soci garanti – l’immediata liberazione dei debitori originari è conseguenza del tutto conforme alla trasparente ratio legis, supportata dal tenore delle suddette norme secondarie, che è quella di elargire una provvidenza ai soci di cooperative agricole che abbiano prestato garanzia in favore delle stesse. Una chiara conferma di tale lettura si evince, del resto, dal disposto della l. n. 388 del 2000, art. 126, comma 3, a tenore del quale “l’intervento dello Stato, ai sensi del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, art. 1, comma 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci (…) che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti”. A ben vedere, invero, la norma non parla di pagamento da parte dello Stato, ma di “intervento” dello stesso, specificamente connotandolo, attraverso il richiamo al d.l. n. 149 del 1993, art. 1, comma 1 bis, in termini di mera assunzione del debito.
2.2.4. Ne discende che, per quanto concerne l’assunzione delle garanzie fideiussorie in questione da parte dello Stato, l’estinzione di tali garanzie a seguito dell’assunzione a carico del bilancio statale delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole in favore delle cooperative stesse, ai sensi dell’art. 1 l. n. 237 del 1993, costituisce – secondo l’insegnamento di questa Corte – un vero e proprio diritto soggettivo dei soci medesimi, che non può essere sottoposto a limitazioni di sorta (cfr. Cass. 4014/2013; 9670/2013; 28225/2013).
2.3. Il problema – come dianzi detto – è quello di stabilire se i suesposti principi, enunciati dalla giurisprudenza formatasi a proposito delle suindicate garanzie assunte dallo Stato, possano considerarsi applicabili anche all’assunzione dello stesso beneficio, stabilito a favore dei soci di cooperative agricole dalla legislazione regionale (I. n. 37 del 1994, e successive modifiche). Deve rilevarsi, invero, che gli stessi ricorrenti hanno dichiarato (p. 3 del ricorso) di essere stati ammessi ai benefici di cui alla l. r. n. 37 del 1994.
2.3.1. Ebbene, va osservato, al riguardo, che – secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale – la potestà legislativa delle Regioni incontra il limite cosiddetto del diritto privato, fondato sull’esigenza, connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità sul territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati. Il limite dell’ordinamento civile, quindi, identifica un’area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e ricomprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione. Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che tale limite comporti l’inderogabilità, da parte del legislatore regionale, delle norme dettate dal codice civile per regolare l’esercizio dell’autonomia negoziale privata ed il diritto delle obbligazioni, sia che si tratti di norme imperative, sia che si tratti di norme destinate a regolare direttamente i rapporti tra soggetti in assenza di diversa volontà negoziale delle parti (cfr., ex plurimis, C. Cost. 82/1998; 51/2008; 123/2010; 131/2013).
Se ne deve necessariamente inferire, con riferimento al caso di specie, che la succitata legge regionale n. 37 del 1994 non può derogare alla disciplina civilistica dell’accollo, secondo la quale “l’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo” (art. 1273 co). 2.3.2. Orbene, l’impugnata sentenza ha accertato in fatto – sulla base della documentazione allegata agli atti (missive del 30.10.2006, del 28.11.2007 e del 23.6.2009) – che la BNL era disponibile ad accettare una proposta transattiva che prevedeva il pagamento, da parte dei C. , “della complessiva somma di Euro 121.765,65, pari al 60% della di Euro 202.942,75, ammessa allo stato passivo della società cooperativa”, e che “la dichiarazione esplicita del garantito di accettare il pagamento del 60% del credito, e di conseguenza liberare in modo totale il garante dalle sue obbligazioni” costituiva la “condizione essenziale per l’attribuzione del beneficio contributivo in favore della cooperativa”. In assenza della prova del pagamento del suindicato importo transattivo, pertanto, la Corte di Appello concludeva – del tutto correttamente – per l’esclusione della liberazione dei fideiussori da parte della banca creditrice, ai sensi dell’art. 1273 c.c..
2.3.3. Quanto al dedotto malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del giudice di appello, da cui sarebbe conseguita la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., va – per vero – osservato che la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censura-bile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non sotto quello della violazione di legge (Cass. 21603/2013).
2.3.4. E tuttavia, anche sotto tale ultimo profilo, del pari denunciato dai ricorrenti, le censure proposte non possono trovare accoglimento.
2.3.4.1. La riformulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012 (applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis), deve essere -difatti – interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Di conseguenza, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce, in definitiva, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. S.U. 8053 e 8054/2014; Cass. 12928/2014).
2.3.4.2. Nel caso di specie, è senza dubbio da escludere che – in relazione al fatto controverso costituito dalla liberazione espressa dei garanti da parte della banca creditrice – la motivazione dell’impugnata sentenza, che, per contro, – come dianzi rilevato – da adeguatamente conto degli elementi di prova documentale posti a fondamento del convincimento dell’organo giudicante, si palesi affetta dalle gravi patologie suindicate, tali da renderla intrinsecamente inattendibile e/o incomprensibile.
2.4. Per tutte le ragioni esposte, i motivi in esame non possono, di conseguenza, essere accolti.
3. Il ricorso proposto da C.G.A. e C.G. deve essere integralmente rigettato.
4. Concorrono giusti motivi, tenuto conto della peculiarità e complessità delle questioni trattate, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.
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