Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 25 gennaio 2016, n. 1268
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24630-2011 proposto da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO N. (OMISSIS) DELLA (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS), (OMISSIS) S. A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3493/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato:
che (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione n. 24630/11 sulla base di due motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza n. 3493/11 con cui la Corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo avverso la sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale fallimentare di Roma con sentenza 510/09;
che hanno resistito con controricorso la (OMISSIS) srl e (OMISSIS);
che il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. proponendo la trattazione del ricorso in camera di consiglio;
che all’udienza di trattazione del 19.3.13 la Corte, ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza;
che il contraddittorio risulta integrato nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS) s.a. “intervenuti” nella fase di merito.
Osserva quanto segue:
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente contesta il mancato rilievo da parte del tribunale della nullita’ della notifica avvenuta a mezzo del servizio postale ex articolo 149 c.p.c., Legge n. 890 del 1982, articolo 7 in quanto a seguito della avvenuta consegna a mani del portiere non sarebbe stata inviata al destinatario una raccomandata con ricevuta di ritorno ma una semplice raccomandata.
Con il secondo motivo si assume la nullita’ del procedimento in quanto vi e’ la prova che la notifica effettuata non ha avuto buon fine in quanto la raccomandata e’ ritornata indietro con l’indicazione destinatario trasferito.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente.
La Legge 20 novembre 1982, n. 890, articolo 7, comma 6, stabilisce che “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale da notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Dal testo letterale della norma si evince che trattasi di raccomandata semplice e non gia’ di raccomandata con avviso di ritorno. Laddove infatti e’ richiesto tale ultimo tipo di raccomandata, cio’ e’ espressamente stabilito dalla legge (v. articolo 140 c.p.c.).
La Legge n. 890 del 1982, articolo 7, comma 6 presenta analoga formulazione rispetto a quella dell’articolo 139 c.p.c., comma 4 che anch’esso prevede che, in caso di notifica a mani del portiere, sia necessario l’invio di una raccomandata al destinatario senza espressamente specificare trattarsi di raccomandata con ricevuta di ritorno.
In relazione in particolare a tale ultima norma la giurisprudenza di questa Corte si era in un primo tempo orientata a ritenere che nel caso notificazione mediante consegna al portiere, l’invio della lettera raccomandata di cui al comma 4 dello stesso articolo, non atteneva alla perfezione dell’operazione di notificazione, sicche’ la sua omissione si risolve in una mera irregolarita’ di carattere estrinseco non integrante alcuna delle ipotesi di nullita’ previste dall’articolo 160 cod. proc. civ..(Cass 23589/08-Cass 15315/06 – Cass 7349/03 -Cass 9329/97). Successivamente, seguendo l’orientamento piu’ recente di questa Corte in ordine alla omissione della spedizione della raccomandata prevista dall’articolo 139 c.p.c., comma 4, (Cass. nn. 17915 del 2008 e 7667 del 2009), questa Corte ha ritenuto che l’omissione dell’invio della raccomandata non costituisca mera irregolarita’, ma un vizio dell’attivita’ dell’agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, la nullita’ della notificazione nei riguardi del destinatario (Cass 1366/10; Cass 19366/13).
Anche a voler seguire questo piu’ recente orientamento comunque i motivi sarebbero infondati.
In base anche alla piu’ recente citata giurisprudenza,con l’invio della raccomandata deve infatti ritenersi perfezionata la notifica senza che rilevi il successivo esito della stessa.
La consegna dell’atto a mani del portiere assicura gia’ di per se’ che l’atto stesso e’ pervenuto nella sfera del destinatario, essendo la consegna avvenuta a persona abilitata alla ricezione dello stesso e risultando, comunque, accertato l’effettivo domicilio di quest’ultimo. Ne consegue che il successivo invio della raccomandata costituisce una semplice ulteriore garanzia per impedire che possano verificarsi omissioni da parte del portiere nella consegna effettiva dell’atto senza che sia peraltro necessaria alcuna prova dell’effettiva consegna della stessa al destinatario, dovendosi comunque dare per acquisita l’avvenuta notifica. In ogni caso qualora, come dedotto dal ricorrente, sia intervenuto nelle more dell’invio della raccomandata un trasferimento di domicilio del destinatario, sarebbe comunque onere di quest’ultimo documentare tramite un certificato storico di residenza il detto tramutamento, circostanza non verificatasi nel caso di specie, non essendo a tal fine sufficiente l’indicazione fornita dal portiere del dedotto trasferimento in quanto priva di ogni possibilita’ di riscontro obiettivo. Il ricorso va in conclusione respinto.
Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti costituiti liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore di ciascuno dei contro ricorrenti in euro 4000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
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