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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 24 ottobre 2013, n. 43565

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza deliberata il 31 maggio 2013 il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo avverso l’ordinanza in data 7 marzo 2013 del Giudice per le indagini preliminari della stessa sede, il quale aveva rigettato la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di R.G. e A.E.A. con riguardo al delitto di concorso in omicidio aggravato della figlia neonata dell’A. , ferma la custodia cautelare di quest’ultima per il diverso delitto di soppressione di cadavere, di cui all’art. 411 cod. pen., poiché gravemente indiziata di aver gettato la neonata in un cassonetto.
Secondo l’ipotesi accusatoria, il R. , infermiere presso l’AUSL di Viterbo (presidio ospedaliero ….), tramite falsificazione di prescrizione medica del farmaco Cytotec, allestita con la firma apparente del dott. Q. , aveva procurato all’A. il detto medicinale, che, ingerito dalla stessa, ne aveva accelerato il parto al settimo mese di gravidanza e, insieme, avevano cagionato la morte della neonata, subito dopo il parto, avvenuta per sofferenza fetale/neonatale su base ipoannossica, in attuazione del comune piano di sopprimere la neonata, bisognosa di assistenza e cure per il parto prematuro provocato, facendole mancare ogni soccorso; con la circostanza aggravante dei motivi abietti e futili consistiti nell’esigenza della A. di continuare la propria attività di “dama di compagnia” (così testualmente l’imputazione provvisoria) presso il Night Club “Star Night”, altrimenti ostacolata dalla necessità di accudire la nascitura.
Ad avviso del Tribunale, correttamente il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto l’inesistenza di gravi indizi di colpevolezza dell’omicidio volontario per mancanza di elementi probatori sulla circostanza che la bambina fosse nata viva e non fosse, invece, deceduta prima del parto.
Il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, prof. B.M. , non aveva infatti riscontrato segni polmonari di avvenuta respirazione della neonata (negatività della docimasia idrostatica) e la stessa A. aveva dichiarato di non aver udito piangere la bambina né di averla vista respirare al momento dell’espulsione, sicché non poteva escludersi, secondo il Tribunale, che la piccola fosse nata già morta.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, il quale deduce due motivi.
2.1. Il primo motivo articola l’erronea applicazione della legge penale.
L’ordinanza impugnata, pur richiamando le cause della morte indicate dal consulente del pubblico ministero, il quale sostiene, testualmente, che “è realistico ritenere che si versi nell’ambito di una morte intra-peri-partum, intervenuta cioè nelle ultime fasi del parto o immediatamente dopo”, deduce erroneamente che non vi sarebbe certezza che la neonata fosse nata viva e fosse stata volontariamente soppressa dagli indagati.
Secondo il ricorrente, che richiama la giurisprudenza di questa Corte al riguardo, la vita autonoma del feto inizia con la rottura del sacco che contiene il liquido amniotico e si raggiunge nel momento iniziale del travaglio, allorché il feto non è ancora autosufficiente.
La morte intervenuta, secondo il consulente, nella fase intra-peri-partum era, dunque, coerente con l’ipotesi accusatoria di omicidio volontario riconducibile all’accordo criminoso tra l’A. ed il R. per accelerare farmacologicamente il parto, determinare la nascita di un feto in sofferenza, e non impedirne la morte facendogli mancare le cure e l’assistenza necessarie alla sopravvivenza.
L’assenza di segni polmonari di avvenuta respirazione, rilevata dal consulente, non contrasterebbe col fatto che la morte si era verificata nella fase del parto; lo stesso consulente, infatti, aveva indicato i segni di vita del feto per la riscontrata presenza, sulla vittima, di “una circoscritta area di imbibizione ed ematosa del tegumento cranico in regione parietale sinistra (tumore da parto), oltre che di petecchie polmonari e cardiache significative dello stato di vita del bambino”.
Secondo il pubblico ministero ricorrente, quindi, la corretta applicazione della norma penale avrebbe dovuto muovere dal riconoscimento della vita autonoma del feto nel momento iniziale del travaglio e approdare alla qualificazione dell’attività diretta alla sua soppressione, in assenza dell’elemento specializzante di cui all’art. 578 cod. pen. (condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto), come omicidio volontario ai sensi dell’art. 575 cod. pen.; con esclusione, altresì, della possibilità di ridurre la condotta del R. a quella di procurato aborto prevista dall’art. 19 della legge n. 194 del 1978, poiché lo stesso non si sarebbe limitato a procurare all’A. il farmaco per accelerare il parto, ma avrebbe partecipato con lei all’intero piano criminoso diretto ad anticipare la fine della gravidanza e a provocare la morte della nascitura, facendole mancare le cure e l’assistenza necessarie.
2.2. Con il secondo motivo il pubblico ministero lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, avendo il Tribunale, da un lato, affermato, seguendo il consulente, che la morte avvenne verosimilmente intra partum a causa di asfissia, ovvero nella fase di transizione che va dal momento in cui inizia il distacco del feto dall’utero materno a quello in cui il neonato acquista vita autonoma, e, dall’altro, negato la vitalità della vittima allorché fu attuata l’ipotizzata condotta omicidiaria.
Parimenti illogica e contraddittoria sarebbe la deduzione della non vita della nascitura dalla circostanza che la madre non udì piangere la bambina né la vide respirare al momento dell’espulsione, tenuto conto che, secondo la ricostruzione accusatoria, al feto furono deliberatamente negate, subito dopo il parto, le cure e l’assistenza necessarie per consentirne la sopravvivenza.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita di essere accolto nei limiti che seguono.
1.1. Il primo motivo è infondato poiché la pretesa violazione di legge postula una ricostruzione del fatto, a livello indiziario, opposta rispetto a quella sostenuta dal Tribunale nell’ordinanza impugnata.
Il giudice cautelare, infatti, pone a base delle sue valutazioni il dubbio sulla non vita del feto già nella fase del travaglio del parto, escludendo dunque un evento morte in relazione causale con la condotta degli indagati, che, secondo l’ipotesi accusatoria, si sarebbe articolata in due fasi: la prima, attiva, di accelerazione farmacologica del parto e la seconda, omissiva, di non prestate cure alla neonata.
Ed è chiaro che, avendo assunto a base del suo ragionamento l’insufficienza indiziaria sul tempo di verificazione della morte e, conseguentemente, sul nesso causale tra esso e la condotta degli indagati, il Tribunale non è incorso in alcun errore giuridico per avere escluso la configurazione del fatto come omicidio volontario e per aver prospettato la ricorrenza del meno grave reato di aborto illegale, di cui all’art. 19 della legge 22/05/1978, n. 194.
1.2. È, invece, fondato il secondo motivo che denuncia la contraddittorietà della motivazione.
Essa emerge con evidenza dal testo dell’ordinanza impugnata, la quale, da un lato, riporta le conclusioni del consulente del pubblico ministero, ritenendole attendibili, laddove collocano la morte del feto nelle ultime fasi del parto o immediatamente dopo l’espulsione, accreditandone quindi la vitalità anche per la riscontrata presenza, pur sottolineata dall’esperto e testualmente trascritta nell’ordinanza, di “petecchie polmonari e cardiache significative dello stato di vita della bambina”; e, dall’altro, sostiene invece che il feto fosse già morto prima del parto per mancanza di segni polmonari di avvenuta respirazione e assenza di pianto non avvertito dalla madre, senza valutare la compatibilità di tali elementi con quelli come sopra rilevati dal consulente a favore della vitalità della neonata, seppure non autosufficiente e sofferente per il parto prematuramente indotto.
2. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata per contraddittorietà e lacuna della motivazione e il rinvio degli atti per nuovo esame al Tribunale di Roma, il quale provvederà uniformandosi a questa sentenza, evitando di ricadere nel rilevato vizio di motivazione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

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