Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 24 febbraio 2014, n. 4387
Svolgimento del processo
Nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato la domanda di declaratoria di efficacia della sentenza canonica di nullità del matrimonio contratto da V.M. e P.G.A., pronunciata il 12 dicembre 2007 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese di Chieti, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico d’Appello di Benevento con decreto del 28 aprile 2010 e resa esecutiva dal Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 1 febbraio 2011. Ha inoltre rigettato la domanda di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. in favore dell’A..
Il Tribunale Ecclesiastico Regionale aveva dichiarato nulla l’unione matrimoniale per esclusione dell’indissolubilità nell’uomo attore.
A sostegno della decisione la Corte d’Appello ha affermato:
a) la delibazione delle sentenze ecclesiastiche per ogni tipo di vizio o mancanza del consenso trova ostacolo nel principio di ordine pubblico costituito dall’ineludibile tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole dell’altro coniuge, in tutti i casi in cui l’esclusione dei bona matrimonii o l’apposizione di una condizione siano rimasti nella sfera psichica di uno dei nubendi e non siano stati conosciuti o conoscibili dall’altro coniuge;
b) l’accertamento della conoscenza o della conoscibilità del fatto che ha determinato la mancanza o il vizio del consenso matrimoniale da parte di un coniuge è riservato al giudice della delibazione, anche se sulla esclusiva base della sentenza e degli atti del processo canonico;
c) il giudice della delibazione, pur non potendo mettere in dubbio l’esistenza dell’esclusione o della condizione del foro interno dell’attore, in quanto accertata dal giudice ecclesiastico, deve comunque accertare in modo particolarmente rigoroso che il coniuge, che abbia inteso escludere uno dei bona matrimonii o subordinare a condizione il matrimonio, abbia fatto partecipe in modo espresso o per fatti concludenti l’altro coniuge;
d) dal materiale istruttorio del processo canonico non si rinviene alcun riferimento neppure indiretto alla conoscenza o conoscibilità dell’esclusione dell’indissolubilità del matrimonio da parte dell’A.. Tale conoscibilità non può essere desunta dalla resistenza al matrimonio del M. durante il fidanzamento, in quanto tale circostanza può evidenziare una coazione al matrimonio, ma non una riserva mentale, né possono influire le dichiarazioni del M. in quanto non suffragate da riscontri provenienti da deposizioni testimoniali. Sono irrilevanti le dichiarazioni fatte agli amici e suoi familiari in quanto non emergono elementi per ritenere che siano state conoscibili dall’A..
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il M. affidandosi a tre motivi. Ha resistito con controricorso l’A. che ha anche proposto ricorso incidentale affidato a due motivi.
Motivi della decisione
Nel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma secondo della l. n. 121 del 1985 per avere la Corte d’Appello ignorato la ratio della norma relativa al procedimento previsto e non aver considerato, ai fini della prova, la totalità del decisum canonico. Secondo il ricorrente la Corte d’Appello non ha fatto buon governo dei principi contenuti nella norma, con particolare riferimento alla limitazione del suo sindacato al “foro esterno”, e dei principi della giurisprudenza di legittimità in ordine all’affidamento, avendo ritenuto necessaria la conoscenza effettiva delle intenzioni dei nubendi e non anche la sufficienza della riconoscibilità delle intenzioni con l’ordinaria diligenza. Sia in ordine alla conoscenza che alla conoscibilità la prova deve essere rigorosa in sede di delibazione, e si deve fondare non su una nuova istruttoria civile, ma su una propria lettura del giudicato canonico e degli atti che sono serviti alla dichiarazione ecclesiastica d’invalidità. A tal fine deve essere presa in considerazione la totalità del decisum canonico, tenendo conto delle procedure previste da tale ordinamento. La Corte d’Appello invece si è sempre e solo riferita alla sentenza di primo grado obliterando che il decisum canonico richiede una doppia conforme che rende eseguibile la sentenza in materia matrimoniale ed infine l’autorevole certificazione data con il decreto della Segnatura Apostolica.
Il motivo presenta un profilo d’inammissibilità per difetto di specificità nella parte in cui non indica né riproduce la parte del dedotto complessivo decisum canonico che non viene considerata dalla Corte d’Appello e che sarebbe decisiva al fine di accertare la conoscenza o la conoscibilità da parte dell’A. della. Mancanza del consenso sull’indissolubilità del vincolo. Risulta del tutto infondato per la parte relativa alla mancata osservanza da parte della Corte d’Appello del denominato “foro esterno”, da identificarsi, alla luce dell’esposizione del motivo, con le risultanze dell’accertamento compiuto dal giudice canonico. Al riguardo, deve osservarsi che la violazione dell’affidamento dell’altro coniuge si fonda esclusivamente sugli atti ed i riscontri probatori derivanti da tale giudizio, e non si limita all’accertamento della mancata conoscenza effettiva, ma anche della conoscibilità del vizio del consenso accertato in sede di giudizio canonico (cfr. pagg. 5, 6, sentenza impugnata). Tale conoscibilità, come evidenziato dalla Corte d’Appello, deve essere agevole e risultare da comportamenti e percezioni tendenzialmente univoche, dovendosi attribuire alla condotta prematrimoniale e alle perplessità manifestate prima dell’assunzione del vincolo, un rilievo probatorio ambiguo e, comunque, non comprovante l’esistenza di una riserva mentale.
Nel secondo motivo viene censurato ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti desumibile sia dalla sentenza del Tribunale Ecclesiastico di Chieti che dal provvedimento del Tribunale ecclesiastico d’Appello di Benevento. Sostiene il ricorrente che nella sentenza impugnata non si è tenuto conto delle numerose circostanze dalle quali si sarebbe potuto desumere che la riserva mentale sull’indissolubilità del matrimonio era di pubblico dominio e conseguentemente conoscibile con l’ordinaria diligenza. Per quanto riguarda il giudizio ecclesiastico di primo grado risulta accertata: a) la contraddittorietà delle dichiarazioni dell’A. sulla natura idilliaca della relazione sentimentale con il M. ed il fatto che le nozze furono dettate soltanto dalla gravidanza; b) l’insofferenza verso un legame stabile per il M. oltre che i timori della famiglia A. dovuti alla fama di dongiovanni del nubendo e all’eccessivo legame di quest’ultimo con la famiglia di origine. Per quanto riguarda il giudizio ecclesiastico d’appello risulta accertato che l’unica ragione per cui il M. si è avvicinato al matrimonio era stata la gravidanza dell’A.; che il matrimonio era durato pochi mesi e che vi era stata una coerenza di condotta del M. prima e dopo il matrimonio, non essendo in alcun modo mutato lo stile di vita da sempre condotto.
Secondo la parte ricorrente la Corte d’Appello dell’Aquila ha ignorato queste circostanze e soprattutto quelle relative alla brevissima durata dell’unione e alla considerazione che la scelta di sposarsi, per il M., era dettata soltanto dall’intento di riparare all’errore commesso. La Corte avrebbe in particolare ignorato il dictum del Tribunale ecclesiastico d’Appello soprattutto laddove quest’ultimo giudice ha evidenziato che dalla contraddittorietà delle tesi sostenute dall’A. nel giudizio ecclesiastico e quelle rappresentate nel giudizio separativo poteva desumersi con chiarezza la preconoscenza del rapporto patologico che legava l’attore con la madre e la sorella e la mancanza di volontà di creare una affectio coniugalis.
Il motivo ha ad oggetto l’inammissibile richiesta di una valutazione degli elementi di fatto desumibili dal giudizio ecclesiastico diversa e sostitutiva rispetto a quella eseguita dalla Corte d’Appello (S.U. 24148 del 2013). Deve osservarsi al riguardo che trova applicazione il principio costantemente applicato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo il quale il giudice del merito può operare una selezione dei fatti rilevanti senza essere tenuto alla elencazione anche di quelli privi di tale qualità (Cass. 15675 del 2004; 7972 del 2007). Nella specie, peraltro, sia le circostanze desunte dal giudizio ecclesiastico di primo grado che quelle relative al giudizio d’impugnazione sono state prese in esame nella sentenza impugnata, ancorché con una valutazione finale opposta rispetto a quella indicata nel motivo di ricorso. A tale riguardo merita menzione il fermo orientamento di questa Corte secondo il quale l’indagine sulla conoscenza o conoscibilità dell’esclusione di uno dei bona matrimonii viene svolta dal giudice della delibazione in piena autonomia, ancorché sulla esclusiva base delle risultanze probatorie del giudizio ecclesiastico (ex multis Cass. 24047 del 2006). La pronuncia canonica è vincolante in ordine all’identificazione della causa d’invalidità del matrimonio, individuata in via esclusiva e non modificabile dal tribunale ecclesiastico. La declaratoria di esecutività della pronuncia ecclesiastica richiede, tuttavia, il preventivo vaglio della non contrarietà all’ordine pubblico interno. A tal fine le circostanze di fatto emerse nel giudizio canonico, ancorché non integrabili in via istruttoria con fatti diversi o nuovi dal giudice interno, sono autonomamente valutabili. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui la nullità del matrimonio, in sede di giudizio ecclesiastico, sia stata fondata sulla divergenza unilaterale tra volontà dichiarata e volontà effettiva, poiché la tutela della buona fede e dell’affidamento costituisce un principio cardine del nostro ordine pubblico (Cass. 22011 del 2007; 6686 del 2010), la conoscenza o conoscibilità di tale divergenza rispetto ai bona matrimonii, nella specie ravvisata nella riserva mentale relativa all’indissolubilità del vincolo, costituisce accertamento di fatto rimesso esclusivamente al giudice interno, attenendo alla conformità o contrarietà al parametro dell’ordine pubblico della sentenza ecclesiastica (Cass. 3378 del 2012). Ne consegue l’ininfluenza dell’eventuale diversa valutazione compiuta dal giudice ecclesiastico in ordine all’affidamento del coniuge che non ha determinato la causa di nullità, trattandosi di profilo irrilevante per il processo canonico, in quanto del tutto estraneo all’accertamento della pienezza del consenso contestata unilateralmente dall’altro coniuge.
Deve aggiungersi che l’indagine compiuta allo specifico fine di accertare la conoscenza o la conoscibilità (o mancanza di negligenza) costituisce una valutazione incensurabilmente compiuta dal giudice di merito (Cass. 3378 del 2012), ancorché da compiersi con rigore. Nella specie, il convincimento sull’affidamento incolpevole dell’A. risulta tratto dalle deposizioni dei testi escussi in sede di .giudizio ecclesiastico e dalle dichiarazioni delle parti. La Corte d’Appello ha ritenuto, con giudizio incensurabile, che tali risultanze istruttorie evidenziassero esclusivamente il profilo soggettivo e la condotta ante e post matrimonio del M., ma nulla potessero indicare in ordine alla condizione di conoscenza o conoscibilità dell’altro coniuge. Sulla base della medesima consequenzialità logica, la Corte d’Appello ha escluso la decisività di circostanze quali la durata del matrimonio, o lo stato di gravidanza dell’A., in quanto non direttamente incidenti sull’oggetto di accertamento, e la dedotta contraddittorietà delle tesi difensive sostenute dall’A. nel giudizio ecclesiastico e in quello di separazione. In conclusione, la Corte d’Appello ha eseguito la propria indagine di merito all’interno dei confini che le erano propri, limitando la propria indagine ai fatti emersi nel giudizio ecclesiastico, senza omettere o trascurare alcuna circostanza decisiva od incidente sulla valutazione della conformità o contrarietà all’ordine pubblico della pronuncia ecclesiastica.
Nel terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 64 lett. g) n. 218 del 1995; l’art. 122 cod. civ. in riferimento all’art. 797 cod. proc. civ. implicitamente richiamato dall’art. 8 n. 2 lett. c) dell’Accordo 18/2/84 ratificato con l. n. 121 del 1985, per avere la Corte d’Appello ritenuto che la declaratoria di nullità della sentenza ecclesiastica nella misura in cui prescinda dall’accertamento circa la conoscenza o la conoscibilità da parte dell’altro coniuge del vizio del consenso sia incompatibile con l’ordine pubblico. Tale assunto secondo la parte ricorrente contrasta con un orientamento di questa Corte secondo il quale nel giudizio di delibazione si deve tenere conto della specificità dell’ordinamento canonico ai fini della valutazione delle cause impeditive della delibazione ed in particolare deve ritenersi che l’impedimento in questione, costituito dalla tutela dell’affidamento, può ritenersi sussistente solo in caso d’incompatibilità assoluta, ma non invece in caso d’incompatibilità relativa. Inoltre, poiché la disciplina del Codice Civile in tema di vizi del consenso incidenti sulla validità del matrimonio non richiede indefettibilmente come requisito essenziale la riconoscibilità dei medesimi, non può affermarsi in via generale l’applicabilità del principio dell’affidamento.
Il motivo è infondato per le ragioni già ampiamente esposte nell’esame dell’univoco orientamento giurisprudenziale in ordine alla sindacabilità, sotto il profilo dell’eventuale contrasto con i principi dell’ordine pubblico, dell’affidamento del coniuge cui non sia riferibile l’esclusione di uno dei bona matrimonii (da ultimo Cass. 3788 del 2012). Al riguardo deve essere osservato che la pronuncia di questa Corte n. 8857 del 2012, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non esclude il rilievo dell’affidamento nelle ipotesi di riserva mentale unilaterale, ai fini della valutazione del rispetto del parametro dell’ordine pubblico, richiamando orientamenti che confermano l’applicazione del principio (Cass. 3339 del 2003 e 12738 del 2011), ma afferma che nella diversa ipotesi della nullità del matrimonio per mancanza di discrezione nel giudizio, ovvero per difetto dell’effettiva capacità d’intendere il valore del matrimonio e di determinarsi di conseguenza, non debba assumere rilievo la conoscenza o conoscibilità dell’altro coniuge di tale carenza radicale di volontà. Con tale affermazione la pronuncia esclude che la violazione del principio dell’affidamento possa qualificarsi come causa impeditiva in via generale della esecutività della sentenza ecclesiastica, dal momento che anche la disciplina del Codice Civile italiano relativa ai casi di annullamento del matrimonio per vizio di formazione del consenso (artt. 120 e 122 cod. civ.) non contempla come elemento essenziale la riconoscibilità di tale vizio per l’altra parte, ma ne conferma il rilievo in ordine alle cause di nullità conseguenti all’apposizione unilaterale di condizioni vizianti il consenso manifestato.
Nel primo motivo di ricorso incidentale viene censurata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod.proc.civ. la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite. La medesima censura viene formulata alla stregua dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Il motivo prospettato è in parte inammissibile, in parte infondato. La censura ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. deve essere dichiarata inammissibile in quanto la censura risulta formulata in modo generico. Il ricorrente si limita, infatti, ad evidenziare la sua qualità di parte vittoriosa, senza censurare specificamente l’argomentazione posta a base della compensazione delle spese di lite che risulta disposta nonostante la soccombenza di una delle parti, sulla base della peculiarità del giudizio. Anche nella nuova formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, è previsto che il giudice del merito possa disporre la compensazione delle spese non solo quando vi sia soccombenza reciproca ma anche “quando concorrano gravi ed eccezionali ragioni”. La censura doveva conseguentemente rivolgersi specificamente a questa peculiare ipotesi applicativa dell’art. 92 cod. proc. civ. e non limitarsi a dedurre la soccombenza del ricorrente nel giudizio davanti alla Corte d’Appello. La sentenza impugnata ha, peraltro, sinteticamente fornito una motivazione ad hoc sulla statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, così integrando la prescrizione normativa.
Nel secondo motivo, peraltro formulato unitamente al primo, si censura, sia sotto il profilo della violazione di legge che in relazione al vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il rigetto della domanda risarcitoria autonoma ritualmente proposta. La censura deve essere dichiarata inammissibile sotto entrambi i profili per radicale difetto di specificità, non essendo sufficiente al riguardo il mero richiamo alla responsabilità aquiliana, in mancanza della puntuale riproduzione del contenuto effettivo della relativa domanda (ex multis Cass. 5344 del 2013). Peraltro, la Corte d’Appello ha fatto puntuale applicazione dei requisiti normativi e dei principi interpretativi elaborati in ordine all’art. 96 cod. proc. civ., fornendo adeguata ed esauriente motivazione in ordine alle ragioni del rigetto.
La soccombenza reciproca delle parti conduce alla compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.
Compensa le spese di lite del presente procedimento.
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