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La massima

1. La condotta omissiva di pubblici ufficiali consistente nella mancata opposizione alle azioni delittuose in e nella successiva omessa denuncia di fatti penalmente perseguibili, è giuridicamente apprezzabile sotto il profilo concausale della produzione degli eventi, e, come tale, equivale a concorso morale nel cagionarli, stante l’imperatività dell’obbligo giuridico inadempiuto.

2. Diverso dalla omessa denuncia di reato di cui all’art. 361 cod. pen. è il concorso nel reato per non averlo impedito pur avendone l’obbligo, previsto dall’art. 40 cod. pen. in quanto, nel primo caso il pubblico ufficiale omette o ritarda di denunciare un reato di cui sia venuto a conoscenza; nel secondo caso invece egli non omette la semplice notizia, ma omette il doveroso comportamento positivo (impedimento del reato) che poteva materialmente attuare e che invece non ha attuato, concorrendo così al compimento del reato stesso.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 22 ottobre 2013, n. 43273

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza deliberata il 22 aprile 2013 il Tribunale di Napoli, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento emesso il marzo 2013 dal GIP del medesimo tribunale, che aveva disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di C.C. , brigadiere dei Carabinieri in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di …, in relazione a due distinte imputazioni:

– la prima, relativa alla detenzione illegale ed al porto in luogo pubblico, in concorso con M.G. , Ca.Gi. e I.M. , di alcune pistole di marca e calibro non identificati, contestandosi all’indagato, in particolare, un “concorso commissivo mediante omissione”, in quanto, dopo aver fatto in modo di favorire un incontro tra il M. , responsabile di un’impresa di trasporti corrente in …, denominata Eurotour con il quale intratteneva un rapporto confidenziale, Ca.Gi. , “compariello del M. e genero di T.G. , esponente di primo piano del clan camorristico Moccia, e I.M. , soggetto che quello stesso giorno aveva avuto con il M. un’accesa controversia per ragioni di viabilità (nel corso della quale era stato schiaffeggiato dall’antagonista), vi aveva assistito “ben sapendo che i tre soggetti erano armati” e ciò non di meno “aveva omesso di provvedere al sequestro delle armi ed al conseguente arresto nella fragranza dei tre soggetti” in … il (omissis) (capo 1 della rubrica provvisoria);

– la seconda, relativa alla soppressione od occultamento di atti pubblici facenti fede fino a querela di falso, in …, in epoca immediatamente successiva all’ottobre 2010, e segnatamente del fascicolo n. (omissis) registro generale notizie anonime della Procura della Repubblica di …, assegnato al Dott. C.M. , contenente, al suo interno, i verbali di assunzione di informazioni di A.F. , una dirigente del Comune di (omissis) , la quale, in detta qualità, aveva stipulato con una ditta concorrente della Eurotour un contratto relativo al servizio pubblico di trasporto scolastico per l’anno 2008, all’esito di gara d’appalto, alla quale aveva partecipato anche l’impresa del M. (capo 3 della rubrica provvisoria).

1.1. Il Tribunale, con riferimento alle deduzioni difensive svolte nell’istanza di riesame e per quanto ancora rileva nel presente scrutinio di legittimità, riteneva, infatti, quanto al fatto contestato al capo 1 della rubrica, che la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza era desumibile dal contenuto di plurime intercettazioni – telefoniche ed ambientali – relative a colloqui intercorsi tra il coindagato M.G. il C.C. e Ca.Gi. , nonché tra il C. e la propria madre, di cui nell’ordinanza si riproducono i passaggi più significativi.

Dal contenuto di tali intercettazioni, eseguite nell’ambito di una complessa attività investigativa disposta a seguito della consumazione, di una serie di fatti di sangue, che coinvolgevano esponenti della criminalità organizzata, emergeva, in termini ritenuti inequivoci, che il (omissis) tra il M. ed altro indagato, lo I.M. , era insorto un animato litigio, originato da un sinistro stradale che aveva coinvolto, da un lato, l’auto condotta dalla cognata dello I. , e dall’altro, un veicolo della Eurotur, alla cui guida si trovava un autista ucraino, Co. , che a detta dello I. era ubriaco, che aveva invaso la corsia opposta di guida, andando a collidere frontalmente con il veicolo antagonista.

Il diverbio, insorto tra il M. e lo I. , non coinvolti personalmente nel sinistro ma informati rispettivamente dall’autista e dalla cognata della intervenuta collisione dei rispettivi veicoli, era degenerato, avendo il M. infetto due schiaffi a “Mi. da …”.

Avendo lo I. , dopo aver accompagnato in ospedale la cognata e la nipote che si trovava a bordo dell’auto, manifestato propositi di vendetta recandosi presso l’autorimessa della Eurotour, con l’intenzione di rivalersi nei confronti del M. , quest’ultimo aveva informato dell’accaduto il brigadiere C. ed il “compariello” Gi..Ca. , chiedendo l’intervento degli stessi per comporre il dissidio.

Orbene è proprio dal contenuto di tali conversazioni, nonché dal resoconto di quanto avvenuto fornito dal C. alla propria madre, per giustificare il suo ritardo nel rincasare il (OMISSIS) , che emergeva, in maniera ritenuta inequivoca, atteso anche il ripetuto ricorrere dei termini “vestuto”, “sistemarmi” e “giubbino”, che allorquando lo I. ed il M. si affrontarono nei pressi dell’autorimessa alla presenza del C. e del Ca. e risolsero la disputa che li opponeva anche grazie all’intervento pacificatore svolto dagli stessi, erano entrambi armati di pistola.

1.1.2 Con riferimento, poi, alla deduzione difensiva secondo cui gli indizi raccolti consentivano di ravvisare nella condotta del C. , a tutto concedere, gli estremi del reato di cui all’art. 361 cod. pen. (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale) ma non certamente un concorso dello stesso nei reati di detenzione e porto illegali delle pistole asseritamente commessi, in particolare, dal M. , dal Ca. , il Tribunale sviluppava un articolato percorso motivazionale che può così sintetizzarsi: l’omissione può assumere rilevanza come condotta concorsuale, quando la stessa, come dimostrato nel caso in esame dal complesso delle intercettazioni, implichi la violazione di un obbligo di garanzia (art. 40 comma 2 cod. pen.), vale a dire di un obbligo di impedire il reato commissivo altrui.

Secondo il Tribunale, in altri termini, il C. ha omesso di adottare il doveroso comportamento positivo (impedimento del reato) che poteva materialmente attuare e che invece non attuato, concorrendo così al compimento del reato stesso.

1.2 Quanto, invece, alla seconda imputazione, il falso per soppressione od occultamento accertato in epoca immediatamente successiva all’ottobre 2010, premesso che tale episodio delittuoso, dettagliatamente ricostruito dal Tribunale specie quanto alla sua genesi, riconducibile all’esito di una gara di appalto vinta da un’impresa di trasporti (la ditta Angelino) in concorrenza di quella gestita dal M. , i giudici del riesame osservavano, in primo luogo, che la sussistenza di gravi indizi a carico dell’indagato risultava incontestata, quanto alla condotta materiale, sulla base delle dichiarazioni della dirigente della segreteria del Pubblico ministero che aveva in carico il fascicolo processuale di cui trattasi, la quale aveva riferito che lo stesso, più volte cercato in quanto risultato pendente non era stato reperito, e dalla relazione del maresciallo Daniele, come il C. in servizio presso la segreteria del pubblico ministero assegnatario del fascicolo, attestante che il materiale informatico esistente presso quella segreteria, risultava includere anche due file (denominati escussione A. ed escussione A. II) inserite in una cartella elettronica connessa al numero identificato dell’indicato fascicolo mai rinvenuto.

Il Tribunale disattendeva, altresì, la deduzione difensiva volta a negare la natura di atto pubblico ai verbali dichiarativi pacificamente formati dall’indagato nella sua veste di ufficiale di pubblica sicurezza, a ragione del rilievo che gli stessi dovevano, in realtà, venire allegati ad una relazione di servizio che il C. non aveva ancora ultimato, rimarcando che tali verbali erano dotati di una propria distinta ed autonoma efficacia giuridica.

Quanto poi alla dedotta mancanza di un interesse o movente del C. alla soppressione, il Tribunale, nel ribadire che dalle intercettazioni emergeva come l’indagato avesse avuto numerose conversazioni con il M. riguardanti l’appalto del servizio scuola bus del Comune di (omissis) oggetto delle dichiarazioni dell’A. , evidenziava come, in ogni caso, l’accertamento dello specifico movente era superfluo, in quanto la volontarietà dell’azione è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo del reato, essendo il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio una componente essenziale dell’elemento psicologico del reato, solo quando il documento si identifichi in una scrittura privata.

Riteneva infine il Tribunale astratta e scarsamente credibile l’ipotesi che la soppressione dei verbali fosse da ascriversi all’opera di terzi, evidenziando, per un verso, che all’ufficio in cui gli atti si erano formati, non avevano accesso un numero indeterminato di soggetti non meglio qualificati e, per altro verso, che solo il C. aveva un concreto e diretto interesse alla soppressione dei verbali informativi dell’A. , onde soddisfare la posizione del M. , concorrente della ditta Angelino.

1.3 Quanto poi alla contestata scelta della più severa misura cautelare della custodia in carcere, il Tribunale, valutata la preoccupante gravità dei fatti, “avendo il C. asservito la sua qualificata funzione di carabiniere ai fini deviati e devianti del crimine”, perveniva alla conclusione che sussistesse un qualificato pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie e che quella applicata fosse la misura più adeguata e proporzionata, precisando che “il decremento della coercizione personale, previo ricorso a misure di minore afflizione, produrrebbe il proporzionale abbassamento del livello di tutela del pericolo su argomentato”.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il C. , per il tramite del suo difensore, deducendone l’illegittimità:

– con il primo motivo dedotto, per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento sia alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza che alla negata sussumibilità del fatto di cui al capo 1 dell’imputazione, nella fattispecie di cui all’art. 361 cod. pen.;

– con il secondo motivo, sempre per violazione di legge e vizio di motivazione – carente, illogica e contraddittoria – in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.

2.1 In particolare nel ricorso, sintetizzando argomentazioni ben più articolate, si censura, con il primo motivo, l’ordinanza impugnata con riferimento:

– al ricorso ad una motivazione per relationem, consistita, essenzialmente, nella riproduzione pedissequa degli esiti dell’attività di captazione svolta a carico del C. e degli altri coindagati;

– alla non adeguata confutazione della deduzione difensiva relativa alla sussumibilità del fatto ascritto nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 361 cod. pen., ed in particolare alla tesi, prospettata da autorevole dottrina, secondo cui la clausola di equivalenza di cui all’art. 40 comma 2 cod. pen. deve ritenersi applicabile solo alle fattispecie a forma libera, causalmente orientate, nel senso che la rilevanza causale dell’omissione sarebbe ammissibile solo per un tal genere di reati, sicché non sarebbe possibile una partecipazione mediante omissione a reati di mera condotta ovvero a reati di evento a forma vincolata, quali la detenzione illegale di armi;

– alla non corretta valutazione delle conversazioni intercettate, emergendo dalle stesse soltanto che il C. venne convocato dal M. presso l’autorimessa della sua impresa per un intervento, a ragione dell’atteggiamento assunto dallo I. , a sua volta in attesa dell’arrivo del M. in detto luogo;

– alla conseguente illogicità dell’assunto secondo cui l’indicato contenuto delle intercettazioni configurerebbe un grave quadro indiziario a carico del C. , relativamente ad un suo concorso nella detenzione di armi, occorrendo a tal fine che sussista un contributo materiale o psicologico che abbia consentito una più agevole commissione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente;

– al carattere meramente apparente della motivazione relativamente all’illustrazione delle ragioni per cui sussisterebbe un grave quadro indiziario a carico del C. , in ordine al reato contestato al capo 3 della rubrica, evidenziandosi al riguardo come risulti generico il riferimento alle conversazioni intercorse tra l’indagato ed il vigile urbano Diana Gabriele nonché tra l’indagato ed il M. , e l’incongruo apprezzamento della circostanza che l’indagato non aveva alcun interesse alla soppressione dei verbali relativi alle sommarie informazioni rese dall’A. ; che lo stesso, all’epoca dei fatti, non era l’unico soggetto ad avere accesso ai locali della Procura ove gli atti asseritamente soppressi erano stati formati e venivano custoditi; che il suo interesse alle vicende lavorative del M. non poteva assurgere al rango di elemento indiziante a carico dell’indagato.

2.2 Con il secondo motivo, l’ordinanza impugnata viene censurata con riferimento alla ritenuta inevitabilità dell’adozione della più severa misura cautelare applicata, tenuto conto, per un verso, dell’insussistenza dell’elemento dell’attualità delle esigenze cautelari, posto che i fatti contestati risultano risalenti nel tempo (riferendosi le condotte ascritte all’anno (omissis) ); che non sussiste alcun pericolo per la genuinità della prova, essendosi conclusa la fase delle indagini preliminari; che non sussiste alcun concreto pericolo di reiterazione dei reati, posto che l’indagato non svolge più alcuna attività lavorativa, essendo in aspettativa per ragioni di salute.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta nell’interesse di C.C. è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.

1.1 Quanto al primo motivo dedotto in ricorso, premesso che le argomentazioni ivi formulate sono dirette a confutare, in primo luogo, l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, con riferimento all’ipotizzato suo concorso nei reati di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi, contestato agli altri indagati, è opportuno ricordare, preliminarmente, quali siano i limiti del sindacato della Corte di Cassazione in materia cautelare.

In proposito è stato più volte ribadito che “l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare e del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, il cui possesso rende l’atto insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo dell’esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento” (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 2050/96, imp. Marseglia, rv. 206104 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 40873/2010, imp. Merja, rv. 248698).

1.1.1 Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato come dalle intercettazioni relative a colloqui avuti dall’indagato con M. e con il C. , e immediatamente dopo i fatti di cui è processo con la propria madre, emergeva che il C. aveva acquisito piena consapevolezza che le persone convenute il (OMISSIS) presso l’autorimessa dell’impresa Eurotour, fossero armate e che malgrado ciò l’indagato non aveva assunto alcuna iniziativa diretta ad interrompere la commissione di illeciti penali, omettendo finanche di denunciare all’Autorità giudiziaria i responsabili degli stessi.

1.1.2 Le censure mosse dalla difesa all’ordinanza per contestare la sussistenza di un quadro indiziario grave, esprimono, quindi, solo un generico dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, del contenuto delle intercettazioni, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una plausibile motivazione del provvedimento impugnato che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte dai giudici del riesame quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

1.2 Quanto poi alle deduzioni difensive volte a contestare la configurabilità stessa di un concorso dell’indagato in reati di mera condotta e comunque la sussistenza dell’elemento soggettivo, le stesse, così come formulate, non possono trovare accoglimento.

1.2.1 Non ignora, invero, questo Collegio che una parte della dottrina sostiene che, essendo applicabile la clausola di equivalenza di cui all’art. 40 comma 2 cod. pen. solo alle fattispecie a forma libera, causalmente orientate, anche la rilevanza concorsuale dell’omissione sarebbe ammissibile solo per il mancato impedimento di un tal genere di reati, sicché non sarebbe possibile una partecipazione mediante omissione a reati di mera condotta ovvero a reati di evento a forma vincolata. Ma trattasi di opinione minoritaria e non condivisibile.

La dottrina prevalente – senza avere la pretesa di illustrare in questa sede “i tenaci argomenti, teorici e pratici” addotti – è infatti nel senso di ritenere

configurabile il concorso omissivo, rispetto a tutti i reati: di evento e di mera condotta, a forma libera e vincolata, e ciò, essenzialmente, in base alla combinazione degli artt. 40 comma 2 e 110 cod. pen..

L’esistenza dell’obbligo di impedire l’evento, contraddistingue infatti il concorso per omissione dalla mera connivenza, che si ha quando il soggetto assiste passivamente alla perpetrazione di un reato, che ha la possibilità materiale ma non l’obbligo giuridico di impedire.

Ciò posto, che l’obbligo di impedire i reati che grava sulle forze di polizia sia idoneo a determinare fattispecie concorsuali, rappresenta un dato ormai certo, almeno secondo l’insegnamento della dottrina e della giurisprudenza prevalenti, dal quale il Collegio non intende discostarsi, condividendolo.

Ed invero, come questa Corte regolatrice ha già da tempo precisato (Sez. 2, n. 1506 del 06/12/1991 – dep. 14/02/1992, Viani, Rv. 189762; ed in senso non difforme Sez. 5, n. 5139 del 05/04/1995 – dep. 05/05/1995, P.M. in proc. Russo ed altri, Rv. 201323), “la condotta omissiva di pubblici ufficiali…. consistente nella mancata opposizione alle azioni delittuose in atto (rapina impropria e violenza privata….) e nella successiva omessa denuncia di fatti penalmente perseguibili, è giuridicamente apprezzabile sotto il profilo concausale della produzione degli eventi, e, come tale, equivale a concorso morale nel cagionarli, stante l’imperatività dell’obbligo giuridico inadempiuto” (art. 40, secondo comma, cod. pen.).

1.2.2 Né, allo stato, trova conforto in adeguati elementi indiziari, la tesi prospettata dalla difesa del C. secondo cui nella condotta dell’indagato sarebbero ravvisabili soltanto gli estremi dall’omessa denuncia di reato di cui all’art. 361 cod. pen..

Premesso, infatti, che secondo l’ormai consolidata lezione interpretativa di questa Corte, “diverso dalla omessa denuncia di reato di cui all’art. 361 cod. pen. è il concorso nel reato per non averlo impedito pur avendone l’obbligo, previsto dall’art. 40 cod. pen.” in quanto, “nel primo caso il pubblico ufficiale omette o ritarda di denunciare un reato di cui sia venuto a conoscenza; nel secondo caso invece egli non omette la semplice notizia, ma omette il doveroso comportamento positivo (impedimento del reato) che poteva materialmente attuare e che invece non ha attuato, concorrendo così al compimento del reato stesso” (Sez. 2, n. 6177 del 08/05/1984 – dep. 02/07/1984, Calvaruso, Rv. 165133), è agevole rilevare che nel presente procedimento al C. , in base al contenuto delle intercettazioni, viene contestato non già di aver appreso ex post di un “animato confronto” tra persone armate svoltosi presso l’autorimessa dell’impresa Eurotour il (omissis) e di non aver denunciato il fatto, ma di avervi personalmente partecipato, nella piena consapevolezza che i suoi interlocutori fossero armati, e di aver omesso qualsiasi comportamento, pur doveroso, diretto ad impedire il protrarsi delle condotte antigiuridiche dei terzi, dovendo escludersi, in particolare, quanto alla struttura del dolo di concorso, la necessità del “previo concorso”, essendo perseguibili a titolo di concorso, anche i casi di “accordo improvviso” che si manifesti durante l’esecuzione del reato (in termini, si veda Sez. 1, n. 8870 del 18/05/1984 – dep. 20/10/1984, Adinolfi, Rv. 166215 e tra le decisioni più recenti, Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013 – dep. 29/04/2013, Ambrosanio e altri, Rv. 255260).

1.3 Del tutto generiche si rivelano pure le deduzioni difensive dirette a contestare la sussistenza di gravi indizi relativamente all’imputazione di falso, avendo i giudici del riesame compiutamente illustrato gli elementi indiziari, da cui emergeva non solo il fatto materiale dell’avvenuta soppressione o comunque dell’occultamento di un fascicolo processuale e di alcuni verbali relativi alle sommarie informazioni rese da una dirigente del comune di (OMISSIS) relativamente ad una gara di appalto del trasporto pubblico scolastico, a cui aveva partecipato, tra le altre anche l’impresa del M. , ma anche le ripetute richieste di informazioni sull’andamento delle indagini rivolte dal predetto coimputato al C. , che in prima persona aveva sentito la dirigente comunale.

1.4 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di impugnazione diretto a censurare l’ordinanza impugnata relativamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed al giudizio di esclusiva adeguatezza della misura applicata.

Osserva in proposito il Collegio che il Tribunale del riesame ha correttamente richiamato la estrema gravità della condotta posta in essere e le modalità della stessa, avuto riguardo, in particolare ai fatti contestati al capo 1 della rubrica, evidenziando che tali elementi indicavano una spiccata ed elevata pericolosità sociale e quindi una propensione alla commissione di altri delitti di talché doveva ritenersi concreta e grave l’esigenza di prevenzione speciale, e rilevando come in presenza di una tale situazione, l’unica misura idonea a salvaguardare la suddetta esigenza possa essere soltanto quella della custodia cautelare in carcere, laddove le deduzioni difensive, in particolare quelle volte ad escludere la sussistenza di un pericolo “attuale” di reiterazione di reati della stessa specie attesa la cessazione del rapporto di servizio presso l’Arma dei Carabinieri, non considerano che intanto la circostanza addotta (l’avvenuto pensionamento del C. , dopo una lunga aspettativa) è sopravvenuta rispetto alla decisione impugnata e che la motivazione addotta dai giudici del riesame, specie laddove evidenzia la sussistenza “di un contesto relazionale fondativo di co-interessenze illecite” tra l’indagato e personaggi malavitosi, fornisce adeguata e logica spiegazione della irrilevanza del dato relativo alle sorti del rapporto organico con la pubblica amministrazione, non potendo escludersi la rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell’indagato, pur nella mutata veste di soggetto estraneo ormai alla pubblica amministrazione, proprio in considerazione degli evidenziati suoi stretti legami con ambienti criminogeni, (in termini, sulla relativa incidenza che in tema di misure cautelari può assumere la dismissione di un ufficio pubblico, si veda ex multis, Sez. 1, n. 15667 del 16/01/2013 – dep. 04/04/2013, Capogrosso e altri, Rv. 255351).

2. Il ricorso, infondato sotto ogni profilo, deve di conseguenza essere rigettato e ciò comporta la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali.

A norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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