La massima
La durata del matrimonio costituisce di regola una circostanza che influisce sulla determinazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento e non già sul suo riconoscimento, salvo casi eccezionali.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZINE I CIVILE
SENTENZA 22 marzo 2013, n. 7295
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 16-2-1998 D.P.G.G. , premetteva che il 25-7-1993 aveva contratto matrimonio concordatario con A..T. (unione dalla quale non erano nati figli) e che in data 10-1-1996 il Tribunale di Teramo aveva omologato la separazione consensuale di essi coniugi, con la quale gli stessi avevano convenuto di avere già definito i loro rapporti patrimoniali.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di Teramo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni concordate in sede di separazione.
Resisteva alla domanda la T. , che deduceva la nullità dell’accordo di separazione (e del successivo provvedimento giudiziale di omologa) e chiedeva – in riconvenzione – l’imposizione al marito dell’obbligo del versamento, in proprio favore, di un assegno di mantenimento (ovvero, in subordine, di un assegno divorzile).
Confermate all’esito della comparizione dei coniugi nella fase presidenziale di adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti le condizioni della separazione, con sentenza non definitiva in data 5-12-2002 il Tribunale adito pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rigettando la domanda riconvenzionale di assegno di mantenimento, e disponeva per l’ulteriore corso del giudizio in ordine all’istanza subordinata di assegno divorzile.
All’esito del procedimento, con sentenza definitiva in data 27-12-2006 il Tribunale di Teramo, avendo ritenuto che ne ricorressero i presupposti di legge, imponeva al D.P. l’obbligo della somministrazione in favore dell’ex coniuge di un assegno divorzile mensile di € 516,46 a decorrere dal 24-3-1998, rivalutabile annualmente dal marzo 1999, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di giudizio. Il Collegio, premesso che il beneficio in parola aveva natura esclusivamente assistenziale, osservava che dalla svolta attività istruttoria era emersa la prova dell’inadeguatezza dei mezzi della resistente a conservare l’elevato tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale (assicurato dagli ingenti
redditi del D.P. , mercante d’arte, socio, insieme a suo padre, della società Di Pietro Arte s.n.c, liquidata nel marzo 2004 con adesione al condono di cui alla legge 289/02).
A fronte della fiorente condizione economica dell’ex-coniuge rilevava il Tribunale che la T. risultava titolare (per l’anno 2004) di un modesto reddito (Euro 1.048,00) da fabbricati e di un contenuto volume di affari (Euro 4.650,00) da attività professionale di avvocato (peraltro iniziata da pochi anni e condotta da sola in un modesto immobile di sua proprietà, di piccole dimensioni, adattato a studio). Pertanto, valutata la breve durata della convivenza matrimoniale ( poco meno di un anno), riteneva il Collegio di dover determinare l’assegno di mantenimento nell’indicata somma, rivalutabile.
Con ricorso depositato in data 27-2-2007 proponeva appello il D.P. , chiedendo il rigetto della domanda di assegno divorzile.
Resisteva all’impugnazione la T. , chiedendone il rigetto.
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 143/09 , in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava l’assegno mensile in Euro 250,00 rivalutabili a far data dal 24.3.98.
Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione il D.P. sulla base di sei motivi cui resiste con controricorso la T. che propone altresì ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso principale il D.P. censura la sentenza impugnata per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile la censura secondo cui il tribunale aveva deciso la causa in violazione dell’art. 112 cpc sulla base di prove ammesse nonostante la rinuncia della parte richiedente.
Con il secondo motivo contesta la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistenti le condizioni per il riconoscimento dell’assegno divorzile ,in particolare non dando adeguato rilievo alla brevità della durata del matrimonio ed alla valutazione del tenore di vita in costanza del rapporto coniugale.
Con il terzo motivo lamenta la ritenuta attendibilità di una parte dei testi escussi alle cui deposizioni ha attribuito maggiore valenza rispetto a quella di altri testi.
Con il quarto motivo censura la valenza di confessione de relato attribuita in primo grado alla deposizione resa dal fratello della T. .
Con il quinto motivo si duole della decorrenza dell’assegno divorzile.
Con il sesto motivo contesta la compensazione delle spese di giudizio.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale la T. lamenta l’insufficienza dell’assegno liquidatole.
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.
La motivazione della Corte d’appello è basata su una duplice ratio decidendi.
La prima riguarda la mancata tempestiva contestazione da parte del ricorrente dell’ammissione e dell’espletamento della prova testimoniale.
La seconda ratio decidendi si basa sull’affermazione che le istanze istruttorie non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni possono ritenersi abbandonate solo se vi siano elementi che dimostrino il venir meno dell’interesse della parte al loro mantenimento; circostanza questa esclusa dalla Corte d’appello.
Entrambe le rationes decidendi sono corrette.
Quanto alla prima ,la stessa è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che per far valere quale motivo di appello un vizio di nullità relativa che abbia inficiato il giudizio di primo grado, riflettendosi sulla validità della relativa sentenza, è necessario, in considerazione del disposto di cui all’art. 157 cod. proc. civ., che la parte interessata lo abbia dedotto tempestivamente nella prima istanza o difesa successiva all’atto ritenuto invalido, ovvero alla notizia di esso, e che non abbia, quindi, rinunciato tacitamente ad eccepirlo, così implicitamente sanandolo, poiché, in caso contrario, il relativo motivo di impugnazione è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse, fermo restando peraltro, che, anche quando non si sia verificata la preclusione a far valere la suddetta nullità processuale, è necessario che la parte impugnante indichi specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dalla invocata invalidità (da ultimo Cassi 2952/07).
Quanto alla seconda è stato chiarito che l’omessa riproduzione nelle conclusioni definitive di cui all’art. 189, cod. proc. civ., di una delle domande proposte con l’atto di citazione implica soltanto una mera presunzione di abbandono della stessa, sicché il giudice del merito, al quale spetta il compito di interpretare la volontà della parte, è tenuto ad accertare se, malgrado la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti – ricavabili dalla complessiva condotta processuale o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate – per ritenere che la parte abbia inteso insistere nella domanda pretermessa in dette conclusioni. (Cass. 1281/03; Cass. 12416704,CASS 4794/06; Cass. 14964/06).
Nel caso di specie la detta valutazione è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha rilevato come il richiamo alle conclusioni presentate nelle precedenti comparse effettuato all’udienza del 4.7.00 comportava il richiamo anche alla domanda di assegno divorzile e dunque anche alle collegate istanze istruttorie.
Trattasi di valutazione adeguatamente motivata e , come tale, non sindacabile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo di ricorso lo stesso si presenta per alcuni aspetti infondato e per altri inammissibile.
Quanto all’assunto ,secondo cui la breve durata del matrimonio avrebbe dovuto portare ad escludere le condizioni per il riconoscimento dell’assegno, si rileva che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che, nell’ambito del sistema normativo introdotto con la legge n. 74 del 1987, l’attribuzione dell’assegno di divorzio è indefettibilmente subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza di mezzi adeguati o dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, essendo gli altri criteri (condizioni dei coniugi; ragioni della decisione; contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio nel periodo matrimoniale; reddito di entrambi; durata del rapporto di coniugio) destinati ad operare solo se l’accertamento della predetta (ed unica) circostanza attributiva risulti di segno positivo. Il giudizio relativo a detto accertamento, articolandosi in due fasi (quella del riconoscimento del diritto in astratto e quella della determinazione in concreto dell’assegno), vede il giudice, nella prima di esse, chiamato a verificare l’esistenza del diritto in relazione all’inadeguatezza dei mezzi (raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio, onde procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare detta inadeguatezza, che costituiscono il tetto massimo della misura dell’assegno), e, nella seconda (dovendosi procedere alla determinazione in concreto dell’ammontare dell’assegno stesso), chiamato, poi, alla valutazione ponderata e bilaterale dei vari criteri normativamente stabiliti, che operano come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono, se del caso, addirittura azzerarla in ipotesi estreme, quando, cioè, la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione. (Cass. 4809/98; Cass. 19 marzo 2003 n. 4040, Cass. 25 giugno 2004 n. 11863, Cass. 22 agosto 2006 n. 18239; Cass. 23675/06).
In particolare, rispetto alla durata del matrimonio , la stessa sentenza di questa Corte citata dal ricorrente ha precisato che l’assegno di divorzio, ai sensi dell’articolo 5 legge n. 898 del 1970, ha la finalità di tutelare il coniuge economicamente più debole, ancorché il matrimonio abbia avuto breve durata e la comunione materiale e spirituale non si sia potuta costituire senza sua colpa, influendo tali elementi unicamente sulla misura dell’assegno; esula invece dalla ratio della norma il riconoscimento di un tale assegno ove il rapporto matrimoniale risulti, per volontà e colpa del richiedente l’assegno, solo formalmente istituito e non abbia dato luogo alla formazione di alcuna comunione materiale e spirituale fra i coniugi, sfociando dopo breve tempo in una domanda di divorzio (nella specie, per inconsumazione). (Cass. 8233/00).
In conclusione, la durata del matrimonio costituisce di regola una circostanza che influisce sulla determinazione dell’ammontare dell’assegno e non già sul suo riconoscimento, salvo casi eccezionali che peraltro nella specie non sono stati individuati dalla sentenza impugnata non essendo stato accertato in giudizio che non si era verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Quanto all’accertamento del tenore di vita in costanza di matrimonio,lo stesso risulta basato su un attento esame da parte della Corte d’appello delle risultanze testimoniali con cui è stata rilevata l’attendibilità delle deposizioni rese dai testimoni citati dalla T. relative al tenore di vita della coppia (villa con giardino, arredamento con mobili di antiquariato,caveau con quadri d’autore, acquisti da parte della T. in negozi in via (omissis) ed in via della (…) etc.) in quanto sostanzialmente le loro deposizioni non contrastavano con quelle rese dai testi addotti da controparte che avevano comunque riconosciuto l’attività di mercante d’arte del D.P. e che avevano confermato che i coniugi vivevano in una villetta anche se non proprio nel centro di (…). La Corte d’appello ha poi rilevato che, in ordine all’accertamento del detto tenore di vita, non poteva avere rilevanza l’avvenuta liquidazione dell’attività imprenditoriale del D.P. , posto che questa era avvenuta a dieci anni di distanza dalla cessazione della convivenza. Argomentazione questa del tutto corretta in quanto riferita al tenore di vita in costanza di matrimonio e non alla situazione economica ed all’adeguatezza dei mezzi economici delle parti al momento della pronuncia di divorzio. Quanto a queste ultime, il motivo in esame si incentra soprattutto sull’assunto che, avendo la T. rinunciato in sede di separazione all’assegno di mantenimento, ciò voleva dire che questa disponeva di adeguati mezzi di sussitenza, ma non censura in modo specifico l’accertamento effettuato dalla Corte d’appello circa i redditi della T. derivanti dalla sua attività di avvocato (meno di cinque mila Euro annui) e dalla proprietà di un immobile (poco più di mille Euro) attestanti una situazione di evidente insufficenza economica, né il ricorrente, a parte la deduzione della messa in liquidazione della propria attività (circostanza che di per sé non dimostra il venire meno di ogni capacità di produrre reddito se non associata all’affermazione di avere cessato ogni attività lavorativa, potendosi cessare un’attività per intraprendere un’altra) non deduce alcun elemento in base al quale affermi di non disporre di un reddito adeguato.
La censura quindi relativa alla rispettiva situazione economica appare priva di fondamento.
Quanto poi alle doglianze prospettate in ordine all’ammontare dell’assegno riferite ai criteri per la fissazione del quantum le stesse sono tese alla conclusione della esclusione di quest’ultimo (ripetendo l’argomentazione della durata del matrimonio e dell’apporto dato allo stesso) ed in tal modo vanno respinte per le ragioni dianzi esplicitate.
Il motivo va quindi respinto.
Il terzo ed il quarto motivo, con cui si contesta la valutazione delle risultanze probatorie del giudizio ed in particolare della prova per testi lamentandosi la ritenuta attendibilità di una parte dei testi escussi alle cui deposizioni è stata attribuita maggiore valenza rispetto a quelle di altri testi nonché la valenza attribuita in primo grado alla deposizione de relato resa dal fratello della T. , possono essere trattati congiuntamente concernendo diversi aspetti della medesima questione.
I motivi sono inammissibili.
Premesso che il giudice del merito non è esonerato dal potere – dovere di esaminare l’intrinseca attendibilità del testimone e legittimamente può tener conto dell’interesse del teste all’esito del giudizio, anche là dove tale interesse non sia formalmente tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio (Cass. 3956/03), va osservato che la valutazione in ordine all’attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione resa. In altri termini, il giudice deve discrezionalmente valutare l’attendibilità della deposizione alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite (Cass. 16529/04).
Il giudizio sull’attendibilità dei testimoni istituzionalmente affidato al giudice del merito, sfugge al sindacato in sede di legittimità, quando sia – come nel caso di specie – congruamente ed adeguatamente motivato sotto il profilo logico – giuridico (Cass. 16529/04).
La Corte d’appello,infatti, si è attenuta tali principi rilevando che i rapporti di parentela che legavano alcuni testi alla T. non comportavano di per sé inattendibilità delle dichiarazioni osservando, anzi, che i rapporti di confidenza e vicinanza tra i parenti rende spesso questi edotti di fatti e circostanze non note ad altri soggetti e che inoltre nel caso di specie le dichiarazioni rese dai testi in esame costituivano precisazione e specificazione delle dichiarazioni rese dai testi di parte avversa. Quanto alle deposizioni de relato la Corte aquilana ha rilevato che alle stesse non può pregiudizialmente escludersi il carattere di attendibilità e che inoltre le dichiarazioni rese dalla madre e dal fratello della T. in molti casi riferivano circostanze riscontrate de visu come le caratteristiche della casa degli ex coniugi, l’esistenza di un caveau per i quadri ,gli autori di alcuni quadri etc..
Le censure che il ricorrente muove alla descritta motivazione tendono in realtà a prospettare una diversa interpretazione delle deposizioni in questione investendo in tal modo inammissibilmente il merito della decisione.
Va inoltre rammentato che il ricorso per cassazione – in ragione del principio di cosiddetta “autosufficienza” – deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Ne consegue che nell’ipotesi in cui, con il ricorso per tassazione, venga dedotta l’incongruità, l’illogicità, l’insufficienza o contraddittorietà della sentenza impugnata per l’asserita mancata o inadeguata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti, di delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti (Cass. 28.7.2004 n. 14262; Cass. 27722/05; Cass. 20.1.2006 n. 1113 Cass. 12362/06; Cass.).
Nel caso di specie ciò non è avvenuto. Il ricorrente non ha indicato in modo adeguato e specifico, ne ha riprodotto per intero, il contenuto delle prove espletate, limitandosi a frammentarie citazioni del loro contenuto.
In questo senso non è stato rispettato il principio di autosufficienza del ricorso, impedendo quel controllo che alla Corte è consentito sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.
Il quinto motivo;con cui si contesta la decorrenza dell’assegno divorzile dalla domanda proposta nel 1998 , è infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo “status” delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l’art. 4, comma decimo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, così come sostituito dall’art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio: peraltro il giudice, ove si avvalga di tale potere, è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione (Cass. 24991/10, Cass. 4424/08, Cass. 18321/07).
Nel caso di specie la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado motivando in ragione delle precarie condizioni economiche della T. sin dall’epoca della proposizione della domanda.
Del tutto infondata è poi la dedotta esistenza di un giudicato sul punto in virtù della sentenza parziale n. 18/03 con cui il Tribunale di Teramo aveva rigettato la domanda riconvenzionale di corresponsione di un assegno mensile di mantenimento.
La sentenza della Corte d’appello oggetto del presente ricorso ha infatti precisato che la T. , nel costituirsi nel giudizio di divorzio, aveva chiesto in via riconvenzionale il riconoscimento di un assegno di mantenimento o in subordine di divorzio e che il tribunale di Teramo con la sentenza parziale n. 18/03 aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio, rigettando la domanda di assegno di mantenimento, ma aveva rimesso la causa in istruttoria proprio per la pronuncia sulla domanda subordinata di riconoscimento di un assegno divorzile. È pertanto di tutta evidenza che su tale questione non si è formato alcun giudicato riguardando questo solo l’assegno di mantenimento.
Il sesto motivo con cui si contesta l’avvenuta compensazione delle spese motivata dalla Corte d’appello in ragione della reciproca soccombenza è infondato in ragione di quanto detto in relazione al motivo che precede, poiché la T. ha visto comunque riconosciuto un assegno divorzile in accoglimento della propria domanda riconvenzionale onde, ancorché lo stesso sia stato successivamente ridotto in sede di appello, la stessa risultava comunque vincitrice.
Venendo all’esame dell’unico motivo del ricorso incidentale con cui ci si duole dell’insufficienza dell’assegno divorzile riconosciuto, lo stesso appare inammissibile. La ricorrente infatti si limita a dedurre che l’accertato basso reddito di cui essa dispone avrebbe dovuto portare ad una determinazione dell’assegno per un importo maggiore di quello riconosciuto.
Trattasi invero di una censura con cui si investe il merito della decisione che è giunta alla determinazione dell’assegno sulla base di tutti quegli elementi richiesti dalla legge dianzi evidenziati e non solo sull’ammontare del reddito della ricorrente incidentale.
Il motivo è quindi inammissibile.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese di giudizio.
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